FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 434/AA del 28/06/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da LIPEROTI ASD LAZIO C5 GLOBAL
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 688 pf 22-23 adottato nei confronti della Sig.ra Rosina LIPEROTI, e della società A.S.D. LAZIO C5 GLOBAL, avente ad oggetto la seguente condotta:
ROSINA LIPEROTI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società A.S.D. LAZIO C5 GLOBAL, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 – ter, comma 7, delle N.O.I.F., nella formulazione anteriore alle modifiche di cui al Comunicato Ufficiale n. 226/A del 27 aprile 2022, per aver omesso di depositare, entro il termine del 31 ottobre 2020, gli accordi economici pluriennali sottoscritti in data 1° luglio 2020 dalla società A.S.D. LAZIO C5 GLOBAL, partecipante al Campionato nazionale di serie A – Calcio a 5 femminile della Lega Nazionale Dilettanti, per le prestazioni sportive, nelle stagioni sportive 2020 – 2021, 2021 – 2022 e 2022 – 2023, delle calciatrici,
DI MARCO Anastasia, MARCOTULLI Manuela, BARCA Cecilia, DE MELO PINHEIRO Catarina Isabel e GRIECO Alessia, nonché per aver omesso di inviare, in relazione alla stagione sportiva 2022 – 2023 ed entro i termini previsti dal punto 3.1 del Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti n. 239 dell’11 novembre 2022, l’attestazione, corredata dalla dichiarazione liberatoria del creditore, relativa all’avvenuta corresponsione da parte della società A.S.D. LAZIO C5 GLOBAL delle somme maturate al 31 ottobre 2022 dalle predette calciatrici in forza degli accordi economici sottoscritti; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 29, comma 3, e art. 94 septies, comma 2, delle N.O.I.F., per aver omesso di depositare, entro il termine del 31 ottobre 2022, gli accordi economici sottoscritti in data 1° luglio 2022 dalla società A.S.D. LAZIO C5 GLOBAL, partecipante nella stagione sportiva 2022 – 2023 al Campionato nazionale di serie A – Calcio a 5 femminile della Lega Nazionale Dilettanti, per le prestazioni sportive delle calciatrici, MARQUES DA SILVA Jessica, UMBRO Marika, D’ANGELO Denise, FERNANDEZ DE LA VEGA Beatriz Gloria, SICLARI Valentina e MERANTE Maria Grazia, nonché per aver omesso di inviare, entro i termini previsti dal punto 3.1 del Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti n. 239 dell’11 novembre 2022, l’attestazione, corredata dalla dichiarazione liberatoria del creditore, relativa all’avvenuta corresponsione da parte della società A.S.D. LAZIO C5 GLOBAL delle somme maturate al 31 ottobre 2022 dalle predette calciatrici in forza degli accordi economici sottoscritti;
A.S.D. LAZIO C5 GLOBAL, per la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Rosina LIPEROTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. LAZIO C5 GLOBAL;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Rosina LIPEROTI, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. LAZIO C5 GLOBAL;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.