LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 439 del 27.06.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Idriz TOSKIC/A.S.D.TEAM NUOVA FLORIDA 2005
RICORSO DEL CALCIATORE Idriz TOSKIC/A.S.D.TEAM NUOVA FLORIDA 2005
La C.A.E. riunitasi in data 31.05.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9,
letto il ricorso del calciatore Idriz Toskic, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 03 marzo 2023 alla società Asd Team Nuova Florida 2005 – pec- Crl916023.pe@lazio.lnd.it ed inviato a questa Commissione in pari data con il quale, dato atto che: a) per la stagione sportiva 2022/2023 era stato tesserato con la società Asd Team Nuova Florida 2005 , militante nel campionato di Serie D, ed aveva sottoscritto, ai sensi dell’art. 94 ter delle N.O.I.F., un accordo economico con decorrenza dal 17.08.2022 al 30.06.2023 che prevedeva il compenso annuo lordo di € 30.000,00; b) nella finestra di mercato del mese di dicembre, di comune accordo con la società, si era trasferito presso altro club laziale di pari categoria; c) all’atto del trasferimento risultava ancora creditore nei confronti della società della somma di € 6.000,00, pari ai rimborsi dei mesi di novembre e dicembre 2022; d) nella convinzione di favorire la società aveva acconsentito a decurtarsi il rimborso accettando la minor somma di € 4.500,00, come da dichiarazione sottoscritta dalla società ed allegata al ricorso; e) la società, pur essendosi impegnata a corrispondere la somma entro il 15 febbraio 2023, non vi aveva provveduto nonostante le richieste avanzate, anche a mezzo del suo difensore; chiedeva di condannare la società indicata al pagamento in suo favore della somma di € 4.500,00.
Preso atto che il ricorso risulta regolarmente notificato e che sono state assolte le prescrizioni di cui all’art. 28 comma 4 citato Regolamento LND ;
Letta la pec della società Asd Team Nuova Florida 2005 pervenuta a mezzo pec in data 22 maggio 2023 con la quale si dà atto di inviare memorie in relazione al ricorso, con la precisazione:” che non possiamo fornire nessuna informazione in merito, in quanto è presente un’indagine da parte della procura federale riguardo il medesimo calciatore” e dato atto che nessuna memoria risulta allegata alla pec;
- Preso atto che la società non si è costituita nei termini di cui all’art. 28 n. 5 Regolamento LND, così come modificato dal Consiglio Federale FIGC in data 11 ottobre 2022, modifica pubblicata con c.u. n. 50/A della FIGC che prescrive, a far data dal 1° gennaio 2023, che la parte resistente può inviare memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento del ricorso- nel caso in esame la costituzione doveva avvenire entro il 18 marzo 2023- e che eventuali nuove memorie e/o documenti riferiti al ricorso dovranno essere trasmessi dalla parte nel termine perentorio del settimo giorno antecedente la data fissata per l’udienza, con conseguente inammissibilità di ogni eventuale deposito di atti e/o documenti successivamente a detto termine e che, pertanto, la società risulta contumace;
- Dato atto che alla seduta del 31.05.2023 la società, regolarmente avvisata, non è comparsa e che è comparso personalmente il calciatore Idriz Toskic che si è riportato al ricorso chiedendone l’accoglimento;
OSSERVA
Il ricorso è fondato e, dunque, va accolto.
Il calciatore ha prodotto l’accordo economico che prevede il compenso lordo annuo di € 30.000,00 e la dichiarazione ricognitiva del debito della società che riconosce di dover corrispondere, entro il 15 febbraio 2023, la somma di € 4,500,00 al calciatore per le sue prestazioni sportive, documento non contestato dalla società intimata. La dichiarazione sottoscritta dalla società allegata al ricorso, pienamente utilizzabile ai fini della decisione, è da considerarsi un atto ricognitivo del debito. Ai sensi dell’art. 1988 c.c., una volta intervenuta una ricognizione del debito, il credito vantato dal beneficiario della scrittura si presume esistente. Nel caso in esame, pertanto, non avendo la società Asd Team Nuova Florida 2005 offerto prova contraria della validità della ricognizione del debito prodotta dal calciatore, a nulla valendo le generiche ed inutilizzabili affermazioni contenute nella pec inviata a questa Commissione in data 22 maggio 2023, il ricorso va accolto con la conseguenza che la società Asd Team Nuova Florida 2005 deve essere condannata al pagamento della somma richiesta dal calciatore
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, condanna la società ASD TEAM NUOVA FLORIDA 2005 al pagamento in favore del signor IDRIZ TOSKIC della somma di € 4.500,00
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.