LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 439 del 27.06.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Flavio VANNI/A.S.D.TEAM NUOVA FLORIDA 2005

RICORSO DEL CALCIATORE Flavio VANNI/A.S.D.TEAM NUOVA FLORIDA 2005 

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 31.5.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Flavio Vanni del 23.2.2023 (ricevuto a mezzo pec il 20.3.2023), regolarmente notificato il 15.3.2023 alla A.S.D. Team Nuova Florida 2005 (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

del tempestivo deposito e delle regolari notifiche della memoria di costituzione dell’associazione (30.3.2023), della comunicazione del 21.4.2023 alla quale era allegata la procura in favore del legale, e delle due memorie integrative del calciatore (rispettivamente del 20.5.2023 e del 24.5.2023) nonché della memoria integrativa trasmessa dalla resistente (23.5.2023);

VALUTATI

tutti gli scritti difensivi e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione (fermo quanto rilevato per la memoria integrativa dell’associazione), e udite le parti, virtualmente avvisate e presenti, attraverso i rispettivi difensori all’udienza del 31.5.2023;

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ex art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la A.S.D. Team Nuova Florida 2005, per la stagione sportiva 2022/2023 (con decorrenza dall’1.8.2022), nel quale è previsto un compenso globale lordo annuo di euro 3.000,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di non aver ricevuto dalla associazione alcuna somma nonostante lo stesso abbia adempiuto ai suoi obblighi fino al 19.12.2022 e, pertanto, sulla scorta del conteggio effettuato moltiplicando l’importo giornaliero di euro 8,98 (derivante dalla divisione tra il compenso globale lordo e il numero complessivo dei giorni – 334 – previsti dall’accordo) per i giorni compresi nell’arco temporale 1.8.2022-19.12.2023 (141 giorni), ne ha chiesto la condanna al “pagamento della somma di Euro 1.266,18”.

La resistente associazione si è costituita depositando una memoria con la quale ha chiesto l’annullamento dell’accordo economico “in quanto scaduti i termini di presentazione dello stesso i quali come da regolamento Noif ha la tempistica massima al 31 ottobre della stagione in corso e di 30 giorni qualora venisse sottoscritto dopo tale data da parte della società e 45 giorni da parte del calciatore. Tanto che il nominativo non era presente nella lista degli accordi economici depositati richiesti il 31/01/2023” e, conseguentemente, il rigetto della richiesta del ricorrente.

Il calciatore, con una prima memoria integrativa trasmessa il 20.5.2023: ha contestato il contenuto dell’avversa memoria rilevando come sia la C.A.E. sia il T.F.N. fossero già stati chiamati a pronunciarsi sul profilo sollevato dalla resistente statuendo che il termine di cui all’art. 94 ter N.O.I.F. fosse da considerarsi ad ogni effetto ordinatorio e non già perentorio (decisione n. 67/T.F.N.-S.V.E.-21-22), essendo principio consolidato che, in presenza di un accordo regolarmente concluso, recante timbro societario, sottoscrizione delle parti e non contestata esecuzione della prestazione sportiva, si debba riconoscere piena efficacia all’accordo economico (T.F.N. S.V.E. C.U. n. 7 – 2015-2016), anche alla luce del principio di “tutela dell’affidamento” (Corte di Giustizia Federale C.U. n. 162 – 2013/2014); ha rilevato che, in considerazione dell’eccezione strumentale, incombe sulla C.A.E. l’onere – ex art. 28.8 Reg L.N.D. – di trasmettere gli atti alla Procura Federale stante la violazione dell’art. 94 ter, comma 2, N.O.I.F. (citando al riguardo T.F.N. Sez. Disc. n. 65 2019/2020 – T.F.N. Sez. Disc. 159 2019/2020), avendo dovuto provvedere il calciatore al deposito; ha insistito, infine, per la richiesta di condanna, non avendo la resistente dimostrato di aver provveduto al pagamento di alcuna somma, nonostante l’adempimento del calciatore ai propri obblighi fino al 19.12.2022, data del suo trasferimento ad altro Club (fatto non contestato dalla società).

L’associazione con memoria integrativa trasmessa il 23.5.2023: ha ribadito preliminarmente l’invalidità/inefficacia dell’accordo economico per tardività del deposito (il 22.2.2023, giorno antecedente al ricorso), con conseguente inammissibilità del ricorso ex art. 25 (invero 28), comma 3, L.N.D., atteso che la norma intenderebbe chiarire che sono ammissibili solo i ricorsi che trovano fondamento negli accordi regolarmente e tempestivamente depositati, considerato che l’art. 94 ter, comma 2, N.O.I.F. non consente il deposito oltre i termini previsti; ha evidenziato che se il deposito tardivo non è consentito, né accettato, è da qualificare come tamquam non esset e che non si può pretendere che il Dipartimento Interregionale possa esprimere sempre un provvedimento di non accettazione degli accordi depositati oltre i termini, fermo restando che la sanzione sarebbe stabilita in automatico dalle N.O.I.F.; ha specificato che, a conferma di quanto precede, il ricorso non è stato preceduta da alcuna lettera di messa in mora; ha rilevato che la C.A.E., nel decidere, dovrebbe trovare fondamento solo nelle norme federali, ragione per la quale non sarebbe condivisibile il ragionamento del T.F.N.  – contenuto nella decisione n. 67 – in quanto anche il calciatore (che non può non conoscere il contenuto dell’art. 94 ter N.O.I.F.) è soggetto ad un termine per il deposito; ha osservato che l’accordo in delibazione rientrerebbe nella categoria dei contratti sottoposti a condizione sospensiva (con la conseguenza che il mancato deposito ne determinerebbe l’inefficacia fin dalla sua sottoscrizione; secondo altra impostazione il mancato deposito costituirebbe un mutuo dissenso tacito, così estinguendo con fatti concludenti un accordo che le parti non avevano interesse ad adempiere, come confermato dal tesseramento a dicembre con altra società); ha chiesto l’audizione del presidente e del direttore sportivo per confermare tale scelta condivisa; ha dedotto che il mancato deposito dell’accordo costituirebbe una forma di tacita risoluzione dell’accordo e che la norma, diversamente da quanto sostenuto dal T.F.N., intenderebbe garantire la certezza dei rapporti e un ordinato svolgimento delle vicende economiche; ha insistito per l’inammissibilità del ricorso o, comunque, per il rigetto stante l’infondatezza nel merito.

Il ricorrente calciatore con una seconda memoria integrativa trasmessa il 24.5.2023: ha contestato il richiamo all’art. 28, comma 3, Regolamento L.N.D. e all’inammissibilità del ricorso, in quanto tale norma regola solo instaurazione del procedimento senza alcun riferimento al 94 ter, comma 2, N.O.I.F.; ha rilevato di aver correttamente presentato il ricorso, rispettando tutti gli adempimenti formali; ha richiamato, quanto all’art. 94 ter, comma 2, N.O.I.F. le deduzioni delle precedenti memorie integrative; ha ribadito che il calciatore è rimasto a disposizione della società e del tecnico fino al 19.12.22, rispettando tutti i suoi obblighi e senza che la società gli contestasse mai nulla; ha rilevato come non ci fosse mai stato nessun accordo circa il non procedere al deposito, tanto che dopo aver verificato che società non l’aveva fatto vi ha provveduto lui direttamente; si è opposto all’audizione testimoni.

In occasione dell’udienza tenutasi, presso la sede della L.N.D., il 31.5.2023, sono comparsi i difensori delle parti (per il ricorrente un sostituto processuale, giusta delega depositata agli atti), i quali si sono riportati ai propri scritti difensivi, insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.

Preliminarmente, quanto al profilo di inammissibilità del ricorso, la relativa domanda non può essere accolta considerato che non si può ritenere inefficace un accordo economico che, seppur tardivamente, è stato depositato presso l’Ufficio Tesseramento Interregionale (che non lo ha respinto e, dunque, lo ha accettato) e non potendo, di certo, un deposito tardivo rendere inefficace un rapporto economico che, da un punto di vista sostanziale, è stato invece correttamente eseguito dal calciatore fino al suo trasferimento in altro sodalizio calcistico – tanto che nessuna contestazione è mai stata mossa da parte della società al calciatore, né antecedentemente all’instaurazione del procedimento, né d’altronde nelle memorie difensive – andando così a far nascere nel calciatore un reale affidamento, meritevole di tutela.

Il Sig. Vanni ha confidato, infatti, nel rispetto delle norme e della relativa normale prassi da parte della società con la quale ha intrapreso una collaborazione sportiva e, resosi edotto del mancato deposito dell’accordo economico, non ha potuto far altro che procedere lui stesso all’incombente (seppur tardivamente).

Il ragionamento che precede trova, peraltro, pieno conforto anche nelle decisioni del T.F.N. – Sezione Vertenze Economiche (competente a giudicare delle impugnazioni avverso le decisioni assunte da questa Commissione), che ha già avuto modo di pronunciarsi in fattispecie identiche a quella in delibazione nel senso che precede (come, peraltro, correttamente ricordato anche dal ricorrente – cfr. al riguardo la Decisione/0067/TFNSVE-2021-2022 Registro procedimenti n. 0043/TFNSVE/2021-2022).

Per completezza si rileva, infine, quanto all’audizione del presidente e del direttore sportivo, che tale richiesta, in considerazione di quanto sopra osservato, è assolutamente irrilevante e fermo restando che è lo stesso Regolamento L.N.D. (art. 28, comma 6) a disporre espressamente che “le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale” (eccezionalità che non si rinviene nel caso di specie).

La C.A.E. ritiene, dunque, fondato il ricorso considerato che la controversia non può che essere decisa sulla base dell’accordo economico, il quale offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata, risultando provata sia la sua conclusione, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. Con riferimento al quantum debeatur si rileva, al riguardo, come il calcolo “su base giornaliera” proposto dal ricorrente sia conforme al criterio adottato da questa Commissione.

Il mancato deposito da parte della Associazione impone, invece, alla C.A.E. la trasmissione dell’intero fascicolo alla Procura Federale per gli accertamenti che la stessa riterrà opportuni, considerato che nel caso di specie sembrerebbero essere state commesse eventuali infrazioni a norme federali.

Accertata, dunque, la fondatezza del ricorso si ritiene che la debba essere condannata al pagamento dell’importo precisato nelle conclusioni pari ad euro 1.266,18.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la A.S.D. Team Nuova Florida 2005, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. Flavio Vanni dell’importo di euro 1.266,18, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla A.S.D. Team Nuova Florida 2005 di comunicare al Dipartimento Interregionale termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.  Dispone inoltre, ai sensi dell'art. 28, comma 8, del Regolamento L.N.D., la trasmissione del presente fascicolo alla Procura Federale per le valutazioni di competenza.

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