LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 439 del 27.06.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Manfredo PIETRANTONIO/S.S.CHIETI F.C.1922 S.R.L.

RICORSO DEL CALCIATORE Manfredo PIETRANTONIO/S.S.CHIETI F.C.1922 S.R.L.

La C.A.E. riunitasi in data 31.05.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Manfredo PIETRANTONIO, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. alla società S.S. CHIETI FC 1922 SRL e successivamente trasmesso a questa Commissione,

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società convenuta;

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integrale visione;

OSSERVA

quanto segue:

Il sig. Manfredo PIETRANTONIO ha adito codesta Commissione con ricorso proposto per ottenere il pagamento delle somme previste dall’accordo economico annuale sottoscritto ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società SS CHIETI FC 1922 , in relazione alla stagione sportiva 2022/2023, per un compenso annuo lordo di Euro 18.808,00.

Lo stesso espone di aver regolarmente svolto le prestazioni sportive fino alla data del 3.12.2022, momento a partire dal quale si è trasferito presso altro sodalizio sportivo.

Denuncia di aver ricevuto da parte della società resistente, per il periodo temporale di riferimento, il minor importo rispetto al dovuto di € 3.615,83, assumendo di esserne creditore, pertanto, del residuo quantificato in misura pari ad € 2.732,48.

La SS CHIETI FC 1922 , pur ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio. 

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

Va altresì preso atto della documentazione pervenuta alla C.A.E. a ridosso dell’udienza, con la quale il calciatore ha rilasciato dichiarazione debitamente sottoscritta nella quale si dà atto dell’avvenuto pagamento di un importo pari a 2.000,00 oltre oneri di legge a beneficio del ricorrente, il quale ha dichiarato nella scrittura allegata alla comunicazione sottoscritta di ritenersi integralmente soddisfatto a seguito dell’avvenuto pagamento dei predetti importi, invocando la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la ragioni di cui in motivazione, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone l’incameramento della tassa reclamo versata.

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