LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 439 del 27.06.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Francesco PALERMO/SSD ARL CITTA’ DI ACIREALE 1946

RICORSO DEL CALCIATORE  Francesco PALERMO/SSD ARL CITTA’ DI ACIREALE 1946

La C.A.E. riunitasi in data 31.05.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Palermo Francesco, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 23.03.2023 alla società SSD Città di Acireale 1946 arl ed inviato a questa Commissione in pari data

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la sola parte ricorrente presente all’udienza fissata attraverso il proprio difensore

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società SSD Città di Acireale 1946 arl, militante nel campionato di serie D, in relazione alla stagione sportiva 2022/2023 per un compenso annuo lordo di Euro 17.000,00. Lo stesso, in data 27.12.2022, veniva trasferito ad altro sodalizio sportivo (Siracusa) e, nonostante abbia adempiuto – fino alla data anzidetta – a tutti i suoi obblighi, afferma di aver ricevuto dalla società Città di Acireale la minor somma di Euro 6.100,00, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della società medesima del residuo importo di Euro 925,13, calcolato secondo i giorni di effettivo tesseramento (131 gg).

Va tuttavia rilevato che il ricorrente, in data 05.05.2023, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. a questa Commissione una comunicazione con cui dichiarava di aver ricevuto il pagamento dell'importo residuo dovuto, allegando a tal uopo copia della ricevuta del bonifico bancario e quietanza liberatoria rilasciata alla società debitrice.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, dichiara la  cessata materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it