LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 439 del 27.06.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Paolo BIANCO/SSD ARL CJARLINS MUZANE

RICORSO DEL CALCIATORE Paolo BIANCO/SSD ARL CJARLINS MUZANE

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 20 marzo 2023, e proseguito alla CAE in pari data, il calciatore Paolo Bianco (nel seguito, anche, il calciatore), nato a Casarano (Le) il 23 maggio 2003, ha esposto quanto segue:

a. per la stagione sportiva 2022/2023 ha sottoscritto un contratto (tesseramento in prestito) - con durata dal 25 luglio 2022 al 30 giugno 2023 - con la SSD ARL Cjarlins Muzane (nel seguito, anche, la società) che prevedeva un compenso lordo pari a euro 11.200,00;

b. il 3 gennaio 2023 il calciatore è tornato (rientro dal prestito) alla SS Audace Cerignola srl;

c. la società ha corrisposto al calciatore euro 3.600,00;

d. il calciatore resta creditore di euro 1.752,92 nei confronti della società.

L’importo in esame è stato calcolato nel ricorso come appresso.

Data la somma di euro 11.900,00 di cui all’accordo economico, per una durata complessiva pari a n. 341 giorni e considerata l’effettiva permanenza del calciatore per complessivi n. 163 giorni dal 25 luglio 2022 al 3 gennaio 2023 l’operazione matematica effettuata dal calciatore è la seguente: “11.900,00 euro : 341 giorni = 32,84 euro al giorno. 32,84 euro x 163 giorni = 1.752,92 euro”.

Il calciatore ha chiesto alla CAE in via principale e nel merito di dichiarare che la società non ha rispettato il contratto e di condannarla al pagamento della somma di euro 1.752,92, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Altresì il calciatore ha chiesto la discussione in pubblica udienza. La Società non si è costituita in giudizio e dunque nulla può asserirsi in ordine all'an ed al quantum della pretesa del calciatore, che in assenza di controdeduzioni non può che essere ritenuta fondata.

La causa è venuta in discussione all’udienza dell’31 maggio 2023.

Va rilevato che sono state adempiute tutte le prescrizioni dettate dal comma 4 dell'articolo 28 del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. 

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione:

accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna la SSD ARL Cjarlins Muzane a riconoscere al Sig. Bianco,     come in       epigrafe           individuato, la        somma         di       1.752,92 euro (millesettecentocinquantadue/92) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;

dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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