F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0003/CFA pubblicata il 3 Luglio2023 (motivazioni) – Procuratore federale interregionale/A.S.D. Maued San Pietro

Decisione/0003/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0152/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Angelo De Zotti - Componente

Marco La Greca - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0152/CFA/2022-2023 proposto dal Procuratore federale interregionale in data 29.05.2023.

contro

la Società A.S.D. Maued San Pietro;

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Campania, pubblicata con il comunicato ufficiale n. 43 del 18 maggio 2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 21 giugno 2023, il Cons. Marco La Greca e uditi, l’Avv. Maurizio Gentile per la Procura federale Interregionale e l’Avv. Giuseppe Matacena per la società A.S.D. Maued San Pietro;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Procura federale, espletate le relative indagini, deferiva, tra gli altri e per quanto in particolare ora interessa, la Società A.S.D. Maued San Pietro “a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Lucia Sanacchiaro, Carlo Barrese, Matteo Ruggiero e Rostom Cherif ”.

Il titolo di incolpazione, quanto alla signora Lucia Sannicchiaro, Presidente della società, era di avere omesso di provvedere al regolare tesseramento, o comunque di non avere impedito, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, 37, comma 1, 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto federale, che i signori Barrese, Ruggiero e Rostom Cherif partecipassero a tre incontri del campionato provinciale allievi under 17, nei rispettivi ruoli di dirigente accompagnatore, tecnico e atleta della società A.S.D. Maued San Pietro, senza, per l’appunto, essere tesserati.

I predetti signori, nell’ambito del citato quadro normativo, venivano a loro volta deferiti a titolo di diretta responsabilità per le rispettive attività svolte senza regolare tesseramento.

Le posizioni dei deferiti persone fisiche venivano definite, quanto al Presidente della società, la signora Sannicchiaro, con l’applicazione di una sanzione concordata con la Procura ai sensi dell’articolo 126 CGS (per), e, quanto agli altri deferiti, all’esito delle relative azioni disciplinari, regolarmente esercitate.

Per quanto concerne la società reclamata, veniva in un primo momento concluso l’accordo con la Procura, pubblicato con il comunicato ufficiale della FIGC n. 122/AA del 3 novembre 2022, ancora ai sensi del citato articolo 126 CGS, che prevedeva l’applicazione della sanzione di due punti di penalizzazione e l’ammenda di 200,00.

Spirati infruttuosamente i termini per il pagamento dell’ammenda, con il Comunicato ufficiale della FIGC n. 266/AA del 23 febbraio 2023, veniva quindi dichiarata la risoluzione dell’accordo raggiunto con la società A.S.D. Maued San Pietro.

Attivato, innanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Campania, il procedimento riguardante la posizione della sola Società A.S.D. Maued San Pietro, a questa veniva contestato, secondo la prospettazione fatta dalla stessa Procura anche nell’atto di reclamo, l’utilizzo “di un calciatore in posizione irregolare, perché non tesserato, in occasione di tre incontri valevoli per il campionato Regionale Allievi Under 17”. Per tali violazioni la stessa Procura chiedeva l’irrogazione della penalizzazione di tre punti e, per la parte economica, l’ammenda di 533,00, calcolata, ancora secondo quanto esposto dalla medesima Procura, sulla base dell’importo posto a base dell’accordo “poi non onorato dalla società, maggiorato dell’importo di 133,00, per non avere la società rispettato l’impegno assunto con la Procura Federale”.

All’esito del procedimento, il Tribunale federale territoriale, con la decisione indicata in epigrafe, comminava alla società la penalizzazione di due punti e la sanzione di 400,00 euro di ammenda.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo la Procura sulla base di tre motivi; con il primo, è stata dedotta l’erroneità della decisione con riferimento all’entità della sanzione, per quanto concerne sia i punti di penalizzazione (due anziché tre), sia la stagione di applicazione della sanzione (quella appena conclusa anziché la successiva) sia l’ammenda (400,00 euro anziché 533,00); con il secondo motivo, è stato sostenuto che il Tribunale federale sarebbe incorso in una “erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto posti a base del deferimento”, per avere ritenuto che “l’incolpazione formulata con l’atto di deferimento” consisterebbe “nel mancato adempimento dell’accordo concluso ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva” e non invece, nelle contestazioni contenute nell’originario atto di deferimento e richiamate dalla Procura avanti al Tribunale federale; con il terzo motivo, infine, si è affermato che il Giudice di primo grado sarebbe incorso nella violazione degli articoli “44 e 51 del Codice di giustizia sportiva per mancanza assoluta di motivazione”.

La Procura ha quindi concluso chiedendo che venissero comminate “ alla società A.S.D. Maued San Pietro le sanzioni così come richieste nel procedimento di primo grado, e cioè 533,00 di ammenda e 3 (tre) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato della stagione sportiva 2023-2024”.

All’udienza di discussione, i difensori delle parti, come in epigrafe indicati, hanno discusso oralmente la causa che è stata trattenuta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Deve preliminarmente darsi atto che l’avviso di fissazione dell’udienza avanti a questo Collegio è stato comunicato al difensore della società reclamata il giorno prima dell’udienza stessa, quindi oltre il termine previsto dall’articolo 103 CGS. Lo stesso difensore, peraltro, interpellato sul punto, ha dichiarato in modo commendevole di non volere svolgere contestazione, così consentendo che la causa, all’esito della discussione, venisse assunta in decisione.

Passando, dunque, all’esame del reclamo, va rilevata la parziale fondatezza del primo mezzo di gravame, per quanto si va di seguito ad illustrare.

Come esposto nella ricostruzione in fatto, la società e la Procura avevano definito un accordo volto all’applicazione, ex art. 126 CGS, delle sanzioni a carico della società nella misura di due punti e di 200,00 euro; detto accordo mitigava le richieste formulate dalla Procura nell’atto di deferimento, volte all’applicazione di tre punti di penalizzazione e all’ammenda di 400,00 euro.

Alla luce del mancato pagamento della somma la Procura, con il reclamo, chiede che, in riforma della decisione di primo grado, vengano applicate le sanzioni originariamente richieste, con la maggiorazione, quanto alla parte pecuniaria, di 133,00, in ragione del fatto che il mancato rispetto dell’accordo integra un comportamento che onera gli organi di giustizia sportiva di attività ulteriori.

Al riguardo, il Collegio ritiene in primo luogo utile affermare il principio dell’autonomia delle valutazioni del collegio rispetto a quanto concordato tra Procura e incolpato/deferito nell’ambito degli accordi pregiudiziali. In ipotesi, se pure le parti avessero concordato per l’applicazione di una certa sanzione, qualora l’accordo non venisse confermato, il Collegio potrebbe anche attribuire la stessa sanzione o una minore rispetto a quella concordata, la cui natura premiale è un assunto delle parti, che può non essere condiviso dal medesimo Collegio chiamato poi a giudicare sulla vicenda.

Tanto premesso, nel caso di specie reputa questa Corte che effettivamente i punti di penalizzazione applicati dal Tribunale federale territoriale non siano proporzionati all’entità della violazione, ripetuta per tre incontri, e alla giurisprudenza endofederale che si è affermata in materia, tale per cui ad ogni incontro consegue un punto di penalizzazione, fatte salve le mitigazioni (in una misura compresa tra il 20 e il 30 per cento) alle sanzioni che deriverebbero dalla rigida applicazione del criterio del cumulo materiale nel caso in cui la violazione sia ripetuta per più di cinque incontri (così, di recente, CFA, decisione n. 124/2022/2023).

Nel caso di specie, considerato che la riscontrata violazione si è ripetuta per tre incontri, si reputa conforme a diritto la penalizzazione di tre punti e a tale misura viene quindi elevata la sanzione comminata dal Tribunale.

Quanto alla decorrenza della stessa penalizzazione, la Procura chiede che essa venga differita al campionato 2023/2024, in ragione del fatto che “laddove venisse scontata nella stagione in corso, vista la posizione in classifica della società, la sanzione irrogata non avrebbe i caratteri di effettività e afflittività che devono invece sempre connotare le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva”.

Al riguardo, seppure sia vero che, in base all’articolo 8, comma 1, lettera g), del CGS, “ la penalizzazione sul punteggio” possa essere “fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente”, qualora sia “inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso”, è altresì vero - lo si evince proprio dalla disposizione appena riportata - che di norma essa deve essere fatta scontare nella stagione in corso.

In tal senso, del resto, è anche e precisamente la giurisprudenza di questa Corte federale, che ha avuto modo di affermare il principio secondo cui “La sanzione della penalizzazione di punteggio deve essere di regola scontata nel campionato nel quale la condotta sanzionata è stata tenuta. Eccezionalmente e previa adeguata giustificazione motivazionale, essa può essere scontata in altro campionato” (così CFA, n. 56/2019-2020; nello stesso senso anche CFA n. 44/2019-2020).

Alla luce, dunque, dell’ordinaria regola di applicazione nella stagione di riferimento rispetto alle violazioni commesse, e alla natura eccezionale, soggetta a stringente obbligo di motivazione, del differimento alla stagione successiva, ritiene il Collegio che sia equo, nel caso di specie, applicare la penalizzazione nella stagione in corso; ciò pure in considerazione del fatto che la sua supposta, scarsa afflittività nella corrente stagione è stata affermata dalla Procura in ragione della posizione in classifica, senza che, peraltro, tale profilo sia stato circostanziato, anche in relazione al criterio di afflittività assunto a parametro,  di ulteriori elementi che possano permettere di rispettare gli obblighi di motivazione necessari affinché possa darsi corso, come si è visto in via eccezionale, alla deviazione dalla regola ordinaria.

Per quanto concerne, poi, la sanzione economica, ritiene il Collegio che l’ammenda di 400 euro, corrispondente alla richiesta formulata dalla Procura nell’atto di deferimento, sia congrua e proporzionata alla violazione accertata, senza che debba farsi applicazione dell’aumento di un terzo richiesto dalla Procura e ciò per un duplice ordine di motivi: da una parte, in quanto tale aggravamento non trova riscontro normativo, aspetto del quale, nella fattispecie concreta, il Collegio ritiene di dovere tenere conto, pur nel peculiare contesto dell’ordinamento sportivo che, va ribadito, è caratterizzato “dal radicamento diretto in criteri di natura valoriale, espressi chiaramente dall’art. 4, comma 2, C.G.S., con i riferimenti agli obblighi di lealtà, correttezza e probità”, tale per cui non è possibile enucleare, “come nel diritto penale, un criterio di tassatività e determinatezza delle fattispecie”; anche sotto il profilo giurisprudenziale, del resto, va considerato che i precedenti citati dalla Procura non sono riconducibili a questa Corte federale, rispetto alla cui giurisprudenza, dunque, il Collegio ritiene di non dovere introdurre elementi di novità.

Sotto distinto, ma convergente profilo, costituisce comunque motivo per non aggravare la sanzione il contegno processuale della parte reclamata, improntato a un apprezzabile spirito di collaborazione verso l’organo di giustizia sportiva chiamato a decidere il reclamo, e dunque proprio rispetto alle esigenze di celerità del relativo giudizio (sia nel riconoscere la contestata, originaria violazione e il mancato pagamento dell’accordo, sia nella  rinunzia a far valere il mancato rispetto, in proprio danno, del termine di cui all’articolo 103 CGS), unitamente al rappresentato valore sociale del sodalizio sportivo, operante in un territorio purtroppo infiltrato da organizzazioni criminali.

Per quanto concerne, poi, il secondo motivo di appello, va osservato che l’apparente fraintendimento, operato dal Tribunale, sui presupposti di fatto e di diritto posti alla base del deferimento, non sembra in realtà avere svolto un ruolo sull’iter decisorio del Tribunale, le cui questioni sono state comunque compiutamente devolute, con l’atto di reclamo, alla cognizione di questa Corte federale d’appello.

Con riferimento, infine, al terzo motivo, premesso che la questione è assorbita dal parziale accoglimento del primo motivo, non può non osservarsi che, in effetti, la decisione impugnata, consistente, quanto alla motivazione, in un’unica e invero apodittica affermazione, secondo cui il Tribunale, “valutate le circostanze”, ha ritenuto “equo ridurre la richiesta della Procura federale”, non appare rispettosa degli obblighi di motivazione, ancorché sintetica, posti a carico degli organi giudicanti.

In considerazione di quanto esposto, il reclamo è parzialmente fondato.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga alla società A.S.D. Maued San Pietro la sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2022-2023. Conferma nel resto.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Marco La Greca                                                     Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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