F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0004/CFA pubblicata il 5 Luglio2023 (motivazioni) – Procuratore Federale Interregionale/ASD Pegaso C5
Decisione/0004/CFA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0150/CFA/2022-2023
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Maria Barbara Cavallo – Presidente
Antonella Trentini – Componente
Sergio Della Rocca - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0150/CFA/2022-2023 proposto dalla Procura Federale Interregionale in data 29.05.2023;
contro
la ASD Pegaso C5
per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Marche, di cui al Com. Uff. n. 243 del 18.05.2023;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del 26.06.2023 tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Sergio Della Rocca e udito l’Avv. Mario Taddeucci Sassolini per la Procura Federale Interregionale, nessuno è comparso per la reclamata ASD Pegaso 5C; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto del 17.04.2023, la Procura Federale Interregionale deferiva innanzi al Tribunale Federale Territoriale per la Marche il Sig. Agache Costel Florin e la ASD Pegaso C5 per rispondere:
- il Sig. Agache Costel Florin della violazione dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma, sia in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 17.11.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la ASD Pegaso C5, sottoscritto la dichiarazione nella quale è stato riportato, in maniera non veridica, che non è mai stato tesserato per società affiliata a Federazioni estere;
- la ASD Pegaso C5 a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal Sig. Agache Costel Florin, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
2. A seguito del deferimento della Procura Federale Interregionale, il Tribunale Sportivo Territoriale del Comitato Regionale delle Marche, nella riunione del 15.05.2023, ha pronunciato la decisione n. 11/TFT-2022-2023, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 243 del 18.05.2023, a mezzo della quale veniva disposta la squalifica del calciatore Agache Costel Florin per 4 (quattro) giornate e prosciolta la ASD Pegaso C5.
3. Avverso tale decisione proponeva reclamo la Procura Federale Interregionale, nella parte della decisione in cui era stato disposto il proscioglimento della ASD Pegaso C5.
L’impugnazione era affidata ad un unico motivo di reclamo con cui si contestava la decisione gravata del Tribunale Federale Territoriale, che aveva ritenuto insussistente la responsabilità oggettiva della ASD Pegaso C5.
In particolare, parte reclamante, ritenuta accertata e, quindi sanzionata, la condotta del calciatore (il quale aveva dichiarato di non essere stato mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere) contestava il proscioglimento della ASD Pegaso C5 che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, Codice di Giustizia Sportiva, avrebbe dovuto rispondere a titolo disciplinare di responsabilità oggettiva, a prescindere dalla sussistenza di dolo o colpa.
Inoltre, la Procura Federale Interregionale addebitava alla parte reclamata di non avere adottato il benché minimo controllo su quanto affermato dal calciatore, la cui veridicità sarebbe stata accertabile facilmente, rivolgendosi all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. che ha il compito di fornire ausilio alle compagini affiliate, al fine di consentire di procedere in piena legittimità al tesseramento dei calciatori stranieri.
4. Con provvedimento del Presidente della Corte Federale di Appello, il reclamo avente RG 0150/CFA/2022-2023, veniva assegnato alla Sezione III e veniva fissata l’udienza per la discussione del reclamo il giorno 26.06.2023 in videoconferenza, alle ore 11.00.
5. All’udienza di discussione è intervenuta la reclamante Procura Federale Interregionale, concludendo per la riforma parziale della decisione impugnata, mentre nessuno è comparso per la ASD Pegaso C5, parte reclamata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo della Procura Federale Interregionale è fondato e merita di essere accolto.
Ed invero, il Collegio ritiene che non sussistono ragioni per confermare il proscioglimento della ASD Pegaso C5, così come disposto dalla decisione del Tribunale Federale Territoriale.
I fatti accertati nel corso del giudizio e non contestati dalla reclamata, che non si è costituita, hanno dimostrato che il calciatore Agache Costel Florin, in data 17.11.2022, ha dichiarato, al momento del tesseramento con la ASD Pegaso C5, di non essere mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere per l’attività di calcio a 5.
Con assoluta tempestività, l’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. procedeva alla verifica e, con nota del 21.11.2022, comunicava, alla ASD Pegaso C5 e al calciatore, la revoca del tesseramento autorizzato, in quanto era emersa la falsità della dichiarazione di Agache Costel Florin, essendo stato in precedenza tesserato per la squadra affiliata al suo Paese di origine, la Romania.
Ad avviso del Collegio, alla responsabilità del calciatore consegue la responsabilità oggettiva della ASD Pegaso C5 che risponde disciplinarmente, ai sensi dell’art. 6, comma 2, Codice della Giustizia Sportiva, a prescindere dalla sussistenza della colpa o dal dolo (CFA n. 124/2015-2016).
In linea generale, la responsabilità oggettiva delle Società trova fondamento nella centralità assunta nel diritto sportivo dal principio di precauzione, che impone l’adozione di misure idonee a prevenire la possibilità di commissione di illeciti e che responsabilizza le società in modo tale che vengano posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare fatti reputati illeciti dall’ordinamento sportivo e vengano scelti con accortezza i propri tesserati, al fine di garantire il regolare svolgimento di competizioni sportive (CFA n. 68 e 69/2019-2020).
La Corte Federale di Appello ha ritenuto in modo costante che, nella ipotesi in cui il tesserato abbia reso una dichiarazione non veritiera per essere stato in precedenza tesserato con società affiliate all’estero, debba essere dichiarata la responsabilità oggettiva delle società in relazione al fatto contestato ai sensi dell’art. 6, comma 2, del codice di giustizia Sportiva (CFA n. 90/2019-2020).
La stessa pronuncia della Sezione I, n. 90/2019-2020 (Pres. Torsello), si è fatta carico di affrontare la questione della eliminazione dall’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’avverbio “oggettivamente”, escludendo che tale intervento normativo possa costituire una causa automatica di attenuazione (o esclusione) della responsabilità in capo alla Società, la quale, nella specie, non aveva operato alcun controllo preventivo sulla dichiarazione del calciatore.
Non sussistono ragioni per discostarsi da tale orientamento.
Il Collegio ha anche valutato la portata dell’art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva, il quale prevede la possibilità per il Giudice di escludere o attenuare la responsabilità delle società ai sensi dell’art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva, valutando la adozione, idoneità ed efficacia del modello di organizzazione gestione e controllo della stessa Società.
Nel caso di specie, la mancata costituzione in giudizio della reclamata non consente alcuna valutazione sul modello di gestione, di cui si ignora sinanche l’adozione.
Solo dopo l’allegazione e prova del modello organizzativo da parte della società il Giudice può valutare l’adozione, l’idoneità, l’efficacia e l’effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all’art.7, comma 5, dello Statuto FIGC.
In mancanza di adozione, quindi, non si può ritenere superata la presunzione di colpa e riespande la responsabilità di tipo oggettivo (Corte Federale d’Appello, Sez. I, n. 80/2022-2023).
A prescindere dal rilievo assorbente che precede, non sussistono peraltro, in concreto cause di esclusione o attenuazione della responsabilità della società sportiva, in quanto la ASD Pegaso C5 non si è curata di svolgere alcun tipo di accertamento, neppure minimale, per verificare il precedente tesseramento all’estero del calciatore.
Sarebbe stata sufficiente una interlocuzione con l’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. per avere una risposta che, ove preventivamente compulsata, avrebbe evitato la commissione dell’illecito.
Del resto, la situazione che si mostrava all’ente sportivo era tale da richiedere quel minimo di attività di controllo, poiché si è presentato alla società un calciatore sicuramente straniero (della Romania), di una età tale (27 anni) che difficilmente era conciliabile con l’assenza di precedenti esperienze calcistiche nella nazione di appartenenza.
Quindi, non può invocarsi o attribuirsi alcuna esimente; ma neppure una attenuante, poiché la reclamata ha del tutto omesso di partecipare al giudizio e di esporre le proprie tesi o, quantomeno, di assumere una leale condotta di riconoscimento dell’addebito.
Infine, è da escludere, de jure condito, la possibilità che possa essere riconosciuta nel processo sportivo la tenuità del fatto ex art. 131 bis., cod. pen., come condivisibilmente affermato da CFA IV Sezione 38/CFA/2022-2023).
Ritenuta la responsabilità della ASD Pegaso C5, ai sensi dell’art. 6, comma 2, Codice della Giustizia sportiva, il Collegio ritiene congrua la sanzione della ammenda di euro 500,00, così come richiesta dalla Procura Federale Interregionale.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma parziale della decisione impugnata, irroga la sanzione dell'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) alla ASD Pegaso C5.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sergio Della Rocca Maria Barbara Cavallo
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce