F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 001/TFN – SD del 3 Luglio 2023 (motivazioni) – Ricorso dell’Avv. Giuseppe Fonisto del 29 maggio 2023 – Reg. Prot. 191/TFN-SD

Decisione/0001/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0191/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Salvatore Accolla – Componente

Valentina Aragona – Componente

Giammaria Camici – Componente (Relatore)

Roberto Pellegrini – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 22 giugno 2023, sul ricorso del 29 maggio 2023 proposto dell’Avv. Giuseppe Fonisto contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC, la Procura Federale FIGC, nonché nei confronti dell’A.B. Angelo Montesardi, per la condanna della FIGC e/o della Procura Federale all’esibizione e all’estrazione di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo procedimentale della Procura Federale rubricato al n. 393pf 2022-23,

la seguente

DECISIONE

L’antefatto

In data 15 dicembre 2022 la Procura Federale iscriveva nell’apposito registro il procedimento disciplinare n. 393pf 2022-23 a carico dell’Avv. Giuseppe Fonisto, Arbitro Benemerito già Presidente della Sezione AIA di Napoli e Presidente della Commissione Disciplinare d’Appello dell’AIA, avente a oggetto “Accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti per la nomina e l’esercizio delle funzioni di Presidente della Commissione Disciplina AIA Sig. Giuseppe Fonisto, già Presidente della Sez. AIA di Napoli”. Con nota del 9 febbraio 2023, a prot. 18561/393pf22-23/GC/gb, la Procura Federale comunicava all’Avv. Fonisto la conclusione delle indagini “… e che, allo stato, non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare. Pertanto, con provvedimento a parte e previa condivisione con la Procura Generale dello Sport, è stata disposta l’archiviazione del procedimento de quo”.

In conseguenza di quanto sopra l’Avv. Fonisto, con PEC del 31 marzo 2023 indirizzata alla Presidenza Federale e alla Procura Federale, rappresentando di essere stato oggetto di una campagna denigratoria a mezzo stampa essendo stati messi in dubbio i requisiti per la sua nomina a Presidente della Commissione di Disciplina dell’AIA, avvenuta nel marzo 2021, ed essendogli stati addebitati comportamenti finalizzati a occultare e “ripulire illecitamente il proprio curriculum vitae”, chiedeva che gli fosse consentita la visione e l’estrazione di copia della documentazione contenuta nel fascicolo della Procura Federale. Fondava la sua richiesta, tra l’altro, sulla necessità di produrre la documentazione richiesta, rilevante ai fini della tutela personale, nei procedimenti, penali e civili, intrapresi nei confronti delle testate giornalistiche che lo avevano denigrato.

Trascorsi oltre trenta giorni dalla richiesta, non avendo ricevuto risposta dalla FIGC o dalla Procura Federale, l’Avv. Fonisto riteneva che la stessa fosse stata denegata.

Il ricorso

Con ricorso ex art. 79 del CGS, notificato con pec del 29 maggio 2023 alla Presidenza della FIGC, alla Segreteria, alla Procura Federale e all’A.B. Angelo Montesardi, depositato presso la Segreteria di questo Organo giudicante in pari data, l’Avv. Giuseppe Fonisto, Arbitro Benemerito già Presidente della Sezione AIA di Napoli e Presidente della Commissione Disciplinare d’Appello dell’AIA, si rivolgeva al Tribunale Federale Nazionale “per l’accertamento dell’illegittimità del diniego tacito tenuto da F.I.G.C. e Procura Federale all’istanza di accesso agli atti presentata dall’Avv. Giuseppe Fonisto relativa al fascicolo rubricato “Accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti per la nomina e l’esercizio delle funzioni di Presidente della Commissione Disciplina AIA Sig. Giuseppe Fonisto, già Presidente della Sez. AIA di Napoli” – RG 393/2022/3”; e per la condanna di F.I.G.C. e/o Procura Federale all’esibizione ed all’estrazione di tutta la documentazione richiesta dal ricorrente con l’istanza 31 marzo 2023”.

Il ricorrente, dopo aver ricostruito la vicenda nel suo dato fattuale, deduceva, a sostegno delle proprie richieste, un unico complesso motivo rubricato come “Violazione degli artt. 2, 24 e 97 Cost.; Violazione degli artt. 22 e 23 l. 241/90 in relazione agli artt. 9 e 10 DPR 184/2006; Eccesso di potere; Carenza dei presupposti e Difetto di Istruttoria”. L’Avv. Fonisto, richiamati gli artt. 22 e seguenti della legge 241/90, in primo luogo analizzava, sotto vari profili, la natura dalla FIGC giungendo alla conclusione che “Il dato proposto conferma, quindi, la natura non strettamente privatistica della FIGC, la quale, nel perseguimento delle proprie finalità statutarie, soddisfa anche esigenze di interesse generale, con ricadute anche in ambito extra-sportivo, con il conseguente “assoggettamento” alla normativa in tema di accesso”. Sosteneva poi che la sola apertura di un procedimento costituiva attività disciplinare con la conseguenza che ciascun tesserato avrebbe diritto “di richiedere l’accesso ad un fascicolo della Procura Federale, che lo riguardi, una volta definito, a prescindere, quindi, dall’esercizio delle facoltà difensive previste dall’art. 123 CGS in vista di un possibile deferimento”.

Verificata quindi la legittimazione passiva della FIGC e l’applicabilità della normativa in tema di accesso anche nei confronti della Federazione stessa, il ricorrente passava a illustrare l’esistenza dei presupposti previsti dall’art. 22 della legge 241/90 per l’accesso agli atti e cioè la sussistenza, in capo a egli stesso, di “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata”.

Sotto il profilo dell’interesse personale sottolineava che lo stesso si sarebbe potuto desumere dalla sola lettura dell’oggetto del procedimento cui era stato sottoposto, attinente al possesso di requisiti morali e materiali. Aggiungeva che la sua istanza era anche rispettosa del principio di proporzionalità in quanto non avrebbe comportato nessun ritardo o intralcio all’attività istituzionale della Procura Federale in quanto riguardava un fascicolo digitalizzato e di recente definizione. Passava poi a illustrare “... il requisito di “strumentalità” che sottintende un legame tra il documento e la posizione giuridica che si intende tutelare …” evidenziando come la documentazione presente nel fascicolo della Procura Federale sarebbe stata indubbiamente di conforto per le azioni giudiziarie dallo stesso intraprese, e documentate, nei confronti di tre organi di stampa dai quali, a suo avviso, era stato diffamato e che “L’acquisizione del fascicolo risponde, quindi, all’esigenza di garantire presso l’Autorità Giudiziaria la piena attuazione degli artt. 2 e 24 della Costituzione”.

Infine sottolineava come nel Codice di Giustizia Sportivo non esistessero specifiche norme ostative all’accoglimento della richiesta, che le esigenze di riservatezza di terzi non avrebbero potuto prevalere su quelle del ricorrente stesso la cui posizione giuridica era tutelata da norme di rango costituzionale e che, in ogni caso, ove vi fosse stata la necessità di salvaguardare la riservatezza si sarebbe potuti ricorrere agli “omissis”. Concludeva, come già in precedenza evidenziato, depositando copia dell’originaria istanza del 31 marzo 2023 e altra documentazione.

La fase predibattimentale

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 22 giugno 2023.

Nei termini di rito si costituivano, mediante deposito di distinte memorie, la Procura Federale e l’Avv. Angelo Montesardi opponendosi, entrambi, alle richieste formulate dal ricorrente.

In particolare la Procura Federale, chiedendo il rigetto dell’istanza, evidenziava che nel caso dell’archiviazione del procedimento sussiste il divieto di ostensione degli atti, eccepiva la genericità dell’istanza richiamata nel ricorso in quanto non specificava di quali atti specifici il ricorrente intendesse prendere visione ed estrarre copia, aggiungeva che era assolutamente carente sotto il profilo dell’interesse personale e della strumentalità e concludeva osservando che l’ostensione degli atti avrebbe violato il diritto dei terzi alla riservatezza così disincentivando le denunce di eventuali comportamenti illeciti posti in essere da altri tesserati. Sulla stessa lunghezza d’onda la memoria di costituzione dell’Avv. Montesardi il quale, inoltre, richiamava l’attenzione sulla necessità di conservare il segreto istruttorio sugli atti di cui si chiedeva l’ostensione perché, ai sensi dell’art. 122, comma 4, del CGS, il procedimento avrebbe potuto eventualmente essere riaperto in un secondo tempo al sopraggiungere di fatti nuovi e circostanze rilevanti dei quali la Procura, all’atto dell’archiviazione, non era a conoscenza.

Il dibattimento

All’udienza del 22 giugno 2023, tenuta in modalità videoconferenza, erano presente il ricorrente, di persona e con l’assistenza dell’Avv. Giampaolo Bacicchi, il Sostituto Procuratore Avv. Enrico Liberati in rappresentanza della Procura Federale, e l’Avv. Angelo Montesardi quale difensore di sé stesso.

Il Presidente del Tribunale dava quindi la parola l’Avv. Giampaolo Bacicchi, in rappresentanza del ricorrente Avv. Giuseppe Fonisto, il quale, contestava le eccezioni sollevate dalle controparti nelle memorie difensive depositate in atti e, in particolare, relativamente all’ammissibilità della richiesta di accesso alla documentazione, si riportava a una recente sentenza del TAR Toscana, relativa alla richiesta di accesso agli atti a seguito di un’archiviazione di un esposto di natura disciplinare, costituente allegato al ricorso introduttivo. Osservava ancora che l’avvenuta archiviazione del procedimento non era circostanza ostativa all’ammissibilità dell’accesso e che la sola presenza di un procedimento disciplinare costituiva certamente un interesse qualificato del soggetto interessato ad ottenere la documentazione. In merito alla natura pubblicistica della FIGC, evidenziava che l’attivazione di un procedimento disciplinare costituisce proiezione della potestà pubblicistica della FIGC stessa.  Concludeva quindi per l’accoglimento dell’istanza formulata riportandosi, per il resto, a quanto dedotto nel ricorso introduttivo.

Prendeva la parola l’Avv. Giuseppe Fonisto il quale rilasciava dichiarazioni a sostegno della propria istanza e contestava quanto dedotto dai resistenti nelle rispettive memorie difensive.

Il Presidente dava poi la parola all’Avv. Enrico Liberati, in rappresentanza della Procura Federale, il quale si riportava a quanto dedotto nella memoria depositata, sottolineando che secondo i principi in materia di accesso agli atti spetta alla parte interessata dimostrare il collegamento necessario tra la documentazione richiesta e le proprie esigenze di difesa. In assenza di tale collegamento la richiesta di accesso rappresenta un tentativo meramente esplorativo e pertanto deve essere dichiarata inammissibile. Concludeva chiedendo quindi il rigetto del ricorso.

Infine, l’Avv. Angelo Montesardi si riportava anch’egli alla memoria difensiva depositata, precisando che la sentenza del TAR Toscana citata dall’Avv. Bacicchi non era attinente al caso oggetto di trattazione e ribadiva la circostanza che, nell’ambito del procedimento disciplinare, il diritto all’accesso agli atti non è previsto nella fase delle indagini né in esito all’archiviazione, ma solo in fase di comunicazione di conclusione delle indagini e, successivamente, dopo il provvedimento di deferimento. Ribadiva, inoltre, che alla luce della possibilità di una riapertura del procedimento doveva essere mantenuta la segretezza degli atti in possesso della Procura Federale e concludeva il suo intervento chiedendo l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nella memoria in atti.

La decisione

Ritiene il Collegio che il presente giudizio possa essere risolto, per economia processuale, secondo il principio della ragione più liquida.

In disparte, quindi, le questioni relative alla natura della FIGC, all’applicabilità alla stessa della normativa di cui alla legge 241/90 in tema di accesso agli atti, alla natura meramente esplorativa, perché generica, dell’istanza di ostensione formulata dall’Avv. Fonisto, alla necessità di mantenere il segreto istruttorio sugli atti contenuti nel fascicolo in considerazione della possibile riapertura ai sensi dell’art. 122, comma 4, CGS, alla corrispondenza della semplice nota che la Procura Federale inoltra alle parti per comunicare l’archiviazione con il dettato del comma 3 dell’art. 122, che prevede che l’Organo inquirente “… è tenuto a comunicare il provvedimento di archiviazione …” e al comma 2 del medesimo articolo che recita “… dispone l’archiviazione con provvedimento succintamente motivato …”, all’opportunità di comunicare l’archiviazione tanto al denunciante quanto all’indagato con la medesima nota così fornendo al secondo l’identità del primo e quindi violando il diritto alla riservatezza di questi, peraltro invocato dalla Procura stessa come motivo impeditivo dell’ostensione, ritiene il Tribunale che l’istanza di accesso agli atti formulata dall’Avv. Fonisto, sia da ritenersi carente sotto il profilo del requisito della strumentalità.

E valga il vero.

Il ricorrente, tanto nell’istanza del 31 marzo 2023 quanto nel ricorso introduttivo, ha motivato la sua richiesta, con riguardo alla  strumentalità, limitandosi ad evidenziare come la documentazione di cui si chiedeva l’ostensione fosse “… palesemente rilevante ai fini della tutela dei diritti personali …” e “… può essere prodotta nei giudizi che l’Avv. Fonisto ha già attivato nei confronti delle testate giornalistiche TPI, Fanpage e Calcioefinanza nonché degli autori degli articoli diffamatori e dei rispettivi direttori, in sede civile e penale”. E ancora “La documentazione, ove resa disponibile, avrebbe confortato la pretesa risarcitoria promossa dall’Avv. Fonisto presso il Tribunale di Latina nei confronti di TPI (RG 1988/2023 con udienza il 12 ottobre 2023), Calcioefinanza e Fanpage (RG 2151/2023 – 2152/2023 con udienza il 12 luglio) che hanno propalato la falsa notizia della sussistenza di eventuali profili di illegittimità nella nomina del ricorrente al vertice della giustizia endo-associativa AIA ovvero di eventuali comportamenti dello stesso finalizzati a “ripulire illecitamente il proprio curriculum vitae”.

Osserva il Collegio che i tre giudizi che il ricorrente documenta di aver intrapreso innanzi al Tribunale di Latina in sede civile (docc. nn. 5, 6, e 7 allegati al ricorso) hanno come oggetto la responsabilità extracontrattuale e quindi il risarcimento dei danni derivanti dalla diffamazione compiuta nei suoi confronti. Sostiene ancora l’Avv. Fonisto, ma non documenta, di aver avviato e di voler avviare azioni penali nei confronti dei soggetti che l’hanno diffamato. La documentazione di cui l’istante chiede l’ostensione servirebbe quindi a supportare le domande dell’attore sotto il profilo probatorio.

È principio oramai granitico, nell’ambito del giudizio risarcitorio a seguito di diffamazione, che “ in ambito di responsabilità aquiliana, la distribuzione degli oneri probatori è disciplinata dall'art. 2697 c.c., cosicché l'attore che assuma di essere stato leso da una notizia di stampa deve provare il fatto della pubblicazione di una notizia di natura diffamatoria e, a fronte di ciò, spetta al convenuto dimostrare, a fondamento dell'eccezione di esercizio del diritto di cronaca e della sussistenza della relativa esimente, la verità della notizia, che può atteggiarsi anche in termini di verità putativa, laddove sussista verosimiglianza dei fatti in relazione all'attendibilità della fonte, nel qual caso competerà all'attore l'eventuale dimostrazione della non attendibilità della fonte medesima” (per tutte Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 26/04/2022, n. 12985). Parimenti, nel giudizio penale per il reato di cui all’art. 595 c.p., il Giudice è chiamato a verificare l’offensività di quanto attribuito all’offeso competendo comunque all’offendente, ai fini della non punibilità, provare la veridicità di quanto propalato.

Da quanto sopra discende che gli atti di cui si chiede l’ostensione non possono ritenersi “necessari” all’esperimento di azioni giudiziarie a tutela della persona e dell’onorabilità dell’Avv. Fonisto in quanto la loro eventuale produzione nell’ambito dei giudizi civili e penali avrebbe una marginale, se non inesistente, rilevanza sotto il profilo probatorio incombendo sull’offendente, e non sul diffamato, l’onere di dimostrare la veridicità, eventualmente anche putativa, della notizia.

Si aggiunga, poi, che il Consiglio di Stato, in tema di accesso agli atti e, in particolare, con riguardo al requisito della strumentalità della richiesta, ha da ultimo affermato che “In materia di accesso agli atti amministrativi, le finalità dell'accesso devono essere dedotte e rappresentate dalla parte in modo puntuale e specifico nell'istanza di ostensione e suffragate con idonea documentazione; ciò al fine di consentire all'Amministrazione detentrice del documento il vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta di astratta pertinenza con la situazione finale controversa, con la precisazione che deve escludersi la sufficienza di un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente o ancora instaurando, poiché l'ostensione del documento passa attraverso un rigoroso vaglio circa il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa” (Cons. Stato, Sez. VI, 07/04/2023, n. 3589).

Alla luce di quanto sin qui evidenziato appare di tutta evidenza che le ragioni addotte dal ricorrente a conforto della propria istanza, sotto il profilo del necessario nesso di strumentalità tra la richiesta e la situazione da tutelare, non possano superare quel “rigoroso vaglio” cui fa riferimento la costante giurisprudenza del giudice amministrativo. Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Così deciso nella Camera di consiglio del 22 giugno 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

 Giammaria Camici                                                                     Carlo Sica

 

Depositato in data 3 luglio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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