F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 005/TFN – SD del 6 Luglio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 29118/579pf22-23/GC/GR/ff del 31 maggio 2023, depositato il 1° giugno 2023, nei confronti dei sigg. Gianni Paris, Salvatore Elia Paris, nonché nei confronti della società SSD Avezzano Calcio ARL – Reg. Prot. 194/TFN-SD

 

Decisione/0005/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0194/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Salvatore Accolla – Componente (Relatore)

Valentina Aragona – Componente

Antonella Arpini – Componente

Giammaria Camici – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 27 giugno 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 29118/579pf2223/GC/GR/ff del 31 maggio 2023, depositato il 1° giugno 2023, nei confronti dei sigg. Gianni Paris, Salvatore Elia Paris, nonché nei confronti della società SSD Avezzano Calcio ARL,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto depositato e notificato in data 15 maggio 2023, la Procura federale deferiva a questo Tribunale:

- il sig. GIANNI PARIS, all’epoca dei fatti Presidente della società SSD Avezzano Calcio a r. l., contestandogli:

“la violazione degli artt. 4 comma 1 e 22 comma 1 del CGS per aver contravvenuto all’obbligo di presentarsi innanzi alla Procura Federale per espletare l’audizione regolarmente fissata - in seconda convocazione - per il giorno 28 marzo 2023, senza addurre alcuna giustificazione o motivo ostativo”. - il sig. Salvatore Elia Paris all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società SSD Avezzano Calcio a r. l. contestandogli:

“la violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS sia in via autonoma che in relazione agli artt. 33 comma 1 e all’art. 40 commi 1 e 2 del Regolamento Settore Tecnico e degli artt. 23 comma 1 e 2 e 38 comma 4 delle NOIF, per avere lo stesso, quale amministratore unico dotato dei poteri di rappresentanza della società SSD Avezzano Calcio a r. l. , consentito, o comunque non impedito, nel corso della stagione 2022 - 2023 al sig. Giampaolo Marianella di svolgere attività di preparatore atletico con la SSD Avezzano Calcio a r. l., nonostante fosse già tesserato come allenatore con la società ASD Tagliacozzo 1923 ed in assenza della qualifica di Preparatore Atletico prescritta dall’art. 29 del Regolamento Settore Tecnico”;

- il sig. Giampiero Attili, all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della società ASD Tagliacozzo 1923, contestandogli:

“a) la violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 33 comma 1 del Regolamento Settore Tecnico e dall’art. 38, comma 1 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD Tagliacozzo 1923, omesso di provvedere al regolare tesseramento dell’allenatore sig. STEFANO MAZZEI, nonché per avere consentito, o comunque non impedito, che lo stesso svolgesse attività di collaboratore della prima squadra in assenza di tesseramento, per quanto concerne il periodo compreso tra agosto 2022 e l’11 gennaio 2023; b) la violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS sia in via autonoma che in relazione all’art. 40 commi 1 e 2 del Regolamento Settore Tecnico e degli artt. 23 comma 1 e 2, 38 comma 4 delle NOIF, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD Tagliacozzo 1923, consentito, o comunque non impedito, nel corso della stagione 2022 - 2023 al sig. Giampaolo Marianella di svolgere attività di preparatore atletico con la SSD Avezzano Calcio a r. l., - circostanza conosciuta o comunque conoscibile con l’ordinaria diligenza dal sig. Giampiero Attili - nonostante fosse già tesserato come allenatore con la società ASD Tagliacozzo 1923 ed in assenza della qualifica di Preparatore Atletico prescritta dall’art. 29 del Regolamento Settore Tecnico”;

- la società SSD AVEZZANO CALCIO A R. L., “ per rispondere, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 1 e comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Gianni Paris, dal sig. Salvatore Elia Paris e dal sig. Giampaolo Marianella, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione”;

- la società ASD Tagliacozzo 1923, “per rispondere, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 1 e comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Giampiero Attili, dal sig. Giampaolo Marianella e dal sig. STEFANO MAZZEI così come riportati nei precedenti capi di incolpazione”.

La fase istruttoria

L’indagine nasceva da una e-mail inoltrata dalla Segreteria del Settore Tecnico di Coverciano, con cui si segnalava che l’allenatore Marianella Giampaolo, tesserato quale Tecnico per la società ASD Tagliacozzo 1923 avrebbe svolto attività di Preparazione Atletica per la società Avezzano Calcio a R.L.

L’attività istruttoria posta in essere dalla Procura è consistita, anzitutto, nell’acquisizione dei fogli di censimento relativi a Marianella Giampaolo, alla ASD Taglia cozzo e alla Avezzano Calcio.

È stata acquisita, dunque, documentazione fotografica ed effettuato sopralluogo allo Stadio dei Marsi di Avezzano.

La Procura procedeva, dunque, all’audizione di diversi soggetti coinvolti.

Il sig. Riberito Dos Santos Mateus, tesserato qualche calciatore con la società Avezzano, confermava che il sig. Marianella, a partire da ottobre 2022 sarebbe stato presente nei giorni di martedì e venerdì e non sempre di mercoledì agli allenamenti quale Preparatore atletico. L’allenatore Marco Scorsini avrebbe collaborato con il Marianella durante gli allenamenti.

Il sig. Francesco Labonia e il sig. Lorenzo Negri, tesserati quali calciatori con la società Avezzano affermavano, in sostanza, le medesime circostanze.

L’allenatore dell’Avezzano Calcio Marco Scarsini confermava che, a seguito delle sue richieste, il Presiedente della società gli aveva fatto conoscere Giampaolo Marianella che, a partire dall’ottobre 2022, si sarebbe occupato della preparazione atletica, in un rapporto di collaborazione e coordinamento.

Veniva poi sentito il sig. Giampiero Attili, Presidente e legale rappresentante della ASD Tagliacozzo il quale affermava che il sig. Marianella sarebbe stato preparatore atletico della squadra. Affermava di aver appreso solo nella medesima sede dell’audizione che il Marianella sarebbe stato, invece, tecnico prima squadra iscritto all’albo. Dichiarava di non essere a conoscenza del fatto che Marianella svolgesse il ruolo di preparatore atletico dell’Avezzano.

Il sig. Lucio Martini, dirigente accompagnatore della ASD Tagliacozzo, confermava di aver saputo nel mese di ottobre/novembre 2022, dallo stesso Marianella, che questi svolgeva l’attività di preparatore atletico dell’Avezzano.

Il sig. Stefano Mazzei affermava che, pur essendo stato prima allenatore della Tagliacozzo, non avendo fatto, per questioni di tempo, i prescritti corsi di aggiornamento, era stato tesserato come collaboratore di prima squadra della medesima società, da gennaio 2023.

Il sig. Marianella, audito dalla Procura Federale, affermava di esser stato contattato dal Presidente dell’Avezzano per svolgere il ruolo di allenatore in seconda. Avrebbe reso noto allo stesso Paris di essere tesserato con la società Tagliacozzo.

Affermava di svolgere l’attività di preparatore atletico della Avezzano Calcio dalla metà di ottobre 2022 e di aver seguito la squadra in alcune trasferte.

Infine, alla luce degli esiti dell’attività istruttoria espletata, in data1 giugno 2023 la Procura Federale provvedeva a notificare l’atto di deferimento con i capi di incolpazione in precedenza evidenziati.

La fase predibattimentale

In conseguenza del deferimento operato dalla Procura Federale il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 27 giugno 2023.

Prima del deferimento, così come previsto dall’art. 126 del CGS vigente, la Procura Federale e i sigg. Giampaolo Marianella e Stefano Mazzei hanno depositato le proposte di accordo raggiunte.

Quindi sono state rimesse alla valutazione del Tribunale anche proposte di accordo ex art.127 del CGS vigente, intercorse tra la Procura Federale e i sig. Giampiero Attili e la ASD Tagliacozzo.

Il dibattimento

All’udienza del 27 giugno 2023, svoltasi in videoconferenza, compariva l’Avv.  Massimo Adamo in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno compariva per le parti deferite.

Il Tribunale, lette le predette proposte, ritenuta corretta, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni proposte, dichiarava efficaci gli accordi, applicando le sanzioni in essi determinate.

La trattazione proseguiva per le posizioni del sig. Gianni Paris, del sig. Salvatore Elia Paris e della società SSD Avezzano Calcio ARL.

In relazione a questi ultimi, la Procura concludeva per l’affermazione della loro responsabilità e per l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- nei confronti del sig. Gianni Paris, mesi 3 (tre) di inibizione;

- nei confronti del sig. Salvatore Elia Paris, mesi 6 (sei) di inibizione;

- nei confronti della società SSD Avezzano Calcio ARL, euro 900,00 (novecento/00) di ammenda.

La decisione

Alla luce delle emergenze istruttorie deve affermarsi la responsabilità dei deferiti.

In primo luogo, è incontestato che il sig. Gianni Paris non si sia presentato a nessuna delle due convocazioni (del 9 e del 28 marzo 2023) disposte per la sua audizione, senza addurre, per la seconda delle due convocazioni, alcuna giustificazione o impedimento. Il deferito ha dunque palesemente contravvenuto alla diposizione di cui all’art. 22 comma 1 del C.G.S. che obbliga tutti i soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del CGS a presentarsi, se convocati, innanzi a agli organi di giustizia sportiva.

Il deferito non si è costituito neanche in giudizio e, pertanto, neanche in questa sede ha fornito giustificazione della sua mancata presentazione alle audizioni disposte dalla Procura Federale.

Deve affermarsi, altresì, la responsabilità del sig. Salvatore Elia Paris, all’epoca dei fatti amministratore unico e legale appresentante della società SSD Avezzano Calcio a r. l.

Egli, infatti, anche nel corso dell’audizione disposta dalla Procura ha riconosciuto di aver chiesto al Marianella di divenire preparatore atletico della squadra.

E’ stato riconosciuto dai calciatori e dall’allenatore dell’Avezzano Calcio auditi che Giampietro Marianella abbia regolarmente svolto attività di preparatore atletico di quest’ultima società a partire dall’ottobre del 2022.

La circostanza è stata riconosciuta dallo stesso Marianella.

E’ evidente, tuttavia, che il sig. Salvatore Elia Paris non abbia mai verificato, come sarebbe stato necessario ai sensi dell’art. 23 delle NOIF, l’iscrizione del Marianella negli albi del Settore tecnico quale preparatore atletico, né, tanto meno, abbia mai accertato il suo tesseramento.

Non vi è prova certa che Salvatore Elia Paris fosse a conoscenza del fatto che il Marianella fosse tesserato con altra squadra, per quanto quest’ultimo abbia affermato nella propria audizione che avrebbe comunicato di essere tesserato con l’ASD Tagliacozzo. In ogni caso, ove il deferito avesse provveduto a sottoporre a verifica la posizione del Marianella avrebbe certamente verificato l’impossibilità per il Marianella, ai sensi delle norme richiamate nel capo di incolpazione, di assumere e svolgere il ruolo di preparatore atletico.

La condotta tenuta dal deferito ha dunque innegabilmente consentito al Marianella di svolgere contemporaneamente attività di preparatore per la SSD Avvezzano (peraltro in difetto della relativa qualifica) e di allenatore con l’ASD Tagliacozzo con la quale era tesserato.

Il deferimento, pertanto, deve ritenersi pienamente fondato.

Degli atti compiuti dal sig. Gianni Paris, dal sig. Salvatore Elia Paris e dal sig. Giampaolo Marianella risponde, altresì, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 6 del CGS, anche la società Avezzano Calcio a r.l.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Gianni Paris, mesi 2 (due) di inibizione;

- per il sig. Salvatore Elia Paris, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società SSD Avezzano Calcio ARL, euro 900,00 (novecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 27 giugno 2023.

 

IL RELATORE

Salvatore Accolla

 

IL PRESIDENTE

        Carlo Sica

 

Depositato in data 6 luglio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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