F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0014/CFA pubblicata il 28 Luglio 2023 (motivazioni) – Sig. Bizzaglia Alessio/Procura Federale
Decisione/0014/CFA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0163/CFA/2022-2023
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Salvatore Lombardo – Componente
Mauro Mazzoni – Componente
Vincenzo Barbieri - Componente
Paola Palmieri - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0163/CFA/2022-2023 proposto dal sig. Bizzaglia Alessio in data 27.06.2023
Contro
Procura Federale
per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione Disciplinare n. 0208/TFNSD/2022-2023 del 23 giugno 2023;
visti il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del 18.07.2023, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Paola Palmieri e uditi l’Avv. Francesco Lamonica per il reclamante e l’Avv. Cristiano Pasero per la Procura Federale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con atti del 19 gennaio 2023 e del 14 febbraio 2023 la Procura federale deferiva innanzi al Tribunale federale nazionale – Sezione Disciplinare i sigg.ri: - Antonio Bacchiani, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore dalla stagione sportiva 2016/17 alla 2018/19 della società SSD Pomezia Calcio, nonché socio della ASD Penta Pomezia e poi presidente della società ASD Pomezia Calcio 1957 dal luglio 2019 ad oggi; - Alessio Bizzaglia, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività di carattere rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, co. 2, del CGS, prima per la società SSD Pomezia Calcio e poi per la società ASD Pomezia Calcio 1957 (nella s.s. 18/19 come dirigente della società SSD Pomezia Calcio), quale sponsor principale e amministratore di fatto prima della società SSD Pomezia Calcio e poi della società ASD Pomezia Calcio 1957; - Nazareno Cerusico, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante nelle SS 2016/2017 e 2017/2018 della società SSD Pomezia Calcio; - Federico Coculo, all’epoca dei fatti copresidente nella SS 2015/2016 e presidente nella SS 2016/2017 della società SSD Pomezia Calcio e soggetto che svolgeva attività di carattere rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell’art. 2 del C.G.S. sempre per la società SSD Pomezia Calcio dal 2017 al 2019.
Tutti i deferiti erano chiamati a rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, perché, nelle more delle verifiche fiscali in corso da parte dell’Autorità Giudiziaria competente nei confronti della SSD Pomezia Calcio, in concorso tra loro, contribuivano e comunque consentivano la costituzione della ASD Pomezia Calcio 1957, attraverso la fusione della SSD Pomezia Calcio con la società ASD Penta Pomezia, al precipuo fine di occultare le operazioni distrattive poste in essere dalla SSD Pomezia Calcio e dai suoi tesserati e di sottrarsi alle rispettive responsabilità. Condotte poste in essere dalla stagione sportiva 2016/2017 e fino alla stagione 2018/2019 e consistite nell’utilizzo improprio delle risorse finanziarie della società di calcio, realizzato attraverso contratti di sponsorizzazioni non veridici, stipulati prevalentemente con la società del Bizzaglia, che determinavano ricavi annui del tutto sproporzionati per una associazione dilettantistica sportiva senza fini di lucro, partecipante al Campionato di Eccellenza, per oltre 1 milione di euro annui e nel contempo effettuando ingenti prelevamenti dalle casse della società, sia in contanti che attraverso bonifici effettuati in favore di soggetti terzi estranei alla compagine societaria e privi di titoli giustificativi. Tutti atti fraudolenti tesi all’evasione fiscale degli obblighi tributari di pagamento dell’IRES e dell’IVA.
Gli atti istruttori su cui si basava il deferimento erano i seguenti:
- notizie stampa reperite su internet tra le quali quelle dal sito on line “Il Messaggero – Latina” del 16 luglio 2022;
- atti consegnati in formato cartaceo e digitale (DVD) dalla Procura della Repubblica di Velletri in data 21 luglio 2022, in relazione alla documentazione dell’indagine inerente alla SSD Pomezia Calcio;
- fogli censimento, aggiornati con eventuali modificazioni e/o integrazioni, della società SSD Pomezia Calcio dalla stagione sportiva 2015-2016 alla stagione sportiva 2018-2019;
- fogli censimento, aggiornati con eventuali modificazioni e/o integrazioni, della società ASD Pomezia Calcio 1957 dalla stagione sportiva 2019-2020 alla stagione sportiva 2022-2023;
- fogli censimento della ASD Penta Pomezia per la SS 2018/2019;
- nota di riscontro della Commissione Accordi Economici del 9 agosto 2022;
- verbale audizione del sig Nazzareno Ruffini tesserato per la ASD Pomezia Calcio 1957 del 14 settembre 2022;
- posizioni di tesseramento di alcuni calciatori della SSD Pomezia Calcio;
- verbale audizione del calciatore Tommaso Gamboni tesserato per la ASD Anzio Calcio 1942 del 19 settembre 2022;
- verbale audizione del calciatore Giampaolo Mastella tesserato per la ASD Indomita Pomezia del 19 settembre 2022;
- convocazione per l’audizione del sig. Nazareno Cerusico del 27 settembre 2022;
- comunicazione Avv. Giorgio Di Micco dell’impossibilità del sig. Nazareno Cerusico a presenziare alla programmata audizione;
- convocazione per audizione del sig. Federico Coculo in data 14/10/2022;
- mail di riscontro all’invito all’audizione del sig. Federico Coculo del 19/10/2022;
- verbale audizione del sig. Antonio Bacchiani in data 24/10/2022;
- verbale audizione del sig. Alessio Bizzaglia in data 2/11/2022.
Nel corso del giudizio di primo grado la Procura federale chiedeva l’irrogazione:
- nei confronti del sig. Antonio Bacchiani, della sanzione di anni 3 (tre) di inibizione;
- nei confronti del sig. Alessio Bizzaglia, anni 3 (tre) di inibizione;
- nei confronti del sig. Nazareno Cerusico, anni 2 (due) di inibizione;
- nei confronti del sig. Federico Coculo, anni 2 (due) di inibizione.
A detta del Tribunale era da ritenersi certo e dimostrato che gli ingenti ricavi della SSD Pomezia Calcio, derivanti dai contratti di sponsorizzazione – sulla cui efficacia e veridicità secondo il Tribunale vi era più di una perplessità, soprattutto considerati gli importi elevati a favore di una squadra dilettantistica - fossero stati comunque distratti e utilizzati dai deferiti per fini estranei agli scopi propri di una società di tale natura.
In tale quadro, ad eccezione del Sig. Bacchiani - il quale non aveva rivestito alcun ruolo gestorio o decisionale nelle due società coinvolte né risultava contestata a suo carico alcuna attività di distrazione ovvero di utilizzo improprio dei fondi della SSD Pomezia Calcio, ma unicamente il fatto di essere stato uno dei promotori della fusione tra SSD Pomezia Calcio e la ASD Penta Pomezia, poi confluite nella ASD Pomezia Calcio 57 - era ritenuta sussistente la responsabilità degli altri deferiti per le condotte loro attribuite.
In particolare, se quanto ai Presidenti l’irrogazione delle sanzioni era disposta in considerazione del ruolo formale assunto nelle rispettive società, quanto al sig. Alessio Bizzaglia, per il Tribunale “è incontrovertibilmente emerso nell’istruttoria svolta che lo stesso abbia avuto un ruolo di primaria e fondamentale importanza nell’ambito della direzione e organizzazione della SSD Pomezia Calcio tanto da poterlo definire il vero “amministratore di fatto” o gestore occulto della società. Molto più di un semplice sponsor è infatti risultato essere il Bizzaglia, che invero era spesso presente nelle riunioni operative della società, partecipandovi attivamente, tanto da essere definito – dalla stampa ma anche dagli stessi tesserati - il vero “patron” della SSD Pomezia Calcio e della ASD Pomezia Calcio 1957 (cfr. dichiarazioni di Ruffini del 14.9.2022, Mastella del 19.9.2022 e Bacchiani del 24.10.2022).
Risulta in atti che il Bizzaglia – anche attraverso le proprie società – fosse il principale finanziatore della SSD Pomezia Calcio, versando circa 250.000,00 euro l’anno; in totale poi gli sponsor (quasi tutte società riconducibili o aventi rapporti commerciali con l’attività del Bizzaglia) nelle stagioni 2016-2019 hanno versato nelle casse della SSD Pomezia Calcio tra i 700.000,00 e il milione di euro l’anno.
In tale abnorme quadro economico/finanziario per una squadra dilettante, iscritta al campionato di Eccellenza, è emerso come il Bizzaglia fosse il soggetto terminale della catena autorizzativa per l’effettuazione delle spese della SSD Pomezia Calcio e che lo stesso operava in nome e per conto della Società anche a livello sportivo e non solo finanziario/economico, relazionandosi con medici sportivi, organizzando eventi sportivi, essendo presente agli allenamenti e corrispondendo somme extra ai calciatori (cfr. pag. 1149 e ss. atti Procura di Velletri – cfr. anche dichiarazioni Giampaolo Mastella del 19.9.2022).
Nell’ambito di tale attività di vero e proprio controllo su tutte le spese sostenute dalla SSD Pomezia Calcio da parte del Bizzaglia è anche documentata ed accertata la presenza di numerose operazioni finanziarie in uscita da conti correnti sociali in assenza di riscontri ed a favore di persone non riconducibili all’attività della società per un totale di € 3.794.556,06 (cfr. pag. 135 e ss e 1807 e ss. atti Procura di Velletri). Sintomatico e tranchant circa i pagamenti o i prelievi di denaro estranei all’attività della SSD Pomezia Calcio è poi il fatto che tra i soggetti beneficiari di tali corresponsioni, ovvero autori di prelevamenti di contanti, risultino alcuni dipendenti della Bizzaglia A & S srl, come il Sig. Alessandro Conti, ovvero anche la moglie di Alessio Bizzaglia, e la sorella di quest’ultimo (Barbara Bizzaglia – pagg. 1054 e ss e 1833 e ss. atti Procura di Velletri).
E’ dunque incontrovertibile l’utilizzo improprio delle risorse finanziarie della SSD Pomezia Calcio ad opera del Bizzaglia Alessio, soggetto che, seppur non tesserato per la FIGC, indubbiamente ha svolto attività di carattere rilevante per l’ordinamento federale ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 2 CGS ed è pertanto soggetto alla normativa federale”.
Sulla base di tali premesse il Tribunale confermava le sanzioni richieste dalla Procura federale sia nei confronti di Cerusico e di Coculo, per anni 2 di inibizione, sia nei confronti del Bizzaglia, per anni tre.
Avverso tale decisione proponeva reclamo il Sig. Bizzaglia.
Con il primo motivo il ricorrente deduceva l’estraneità dei fatti contestati e oggetto del giudizio, con conseguente esclusione da ogni responsabilità. In particolare, a giudizio del reclamante, il Tribunale federale nazionale avrebbe fondato la decisione impugnata esclusivamente sugli atti consegnati in formato cartaceo e digitale (DVD) dalla Procura della Repubblica di Velletri e da alcune notizie di stampa reperite su internet.
Di qui la violazione del principio di innocenza da parte del Tribunale che avrebbe ritenuto responsabile il sig Alessio Bizzaglia, sulla base di meri indizi e/o sospetti, sollevati dall'organo accusatorio nel procedimento penale e, dunque, non comprovati sulla base di elementi certi nonché sulla base di mere notizie di stampa.
Del tutto erroneo sarebbe poi quanto riportato nella decisione impugnata con riferimento al fatto che “tra i soggetti beneficiari di tali corresponsioni, ovvero autori di prelevamenti di contanti, risultano alcuni dipendenti della Bizzaglia A & S srl come Alessandro Conti, ovvero la moglie di Alessio Bizzaglia e la sorella di quest’ultimo Barbara Bizzaglia”.
Risulterebbe, infatti, dall'attività di indagine svolta dalla Procura della Repubblica di Velletri che né la moglie del sig. Alessio Bizzaglia né la di lui sorella Barbara Bizzaglia abbiano mai effettuato prelievi dal conto corrente bancario della SSD Pomezia Calcio.
Per queste due persone, infatti, vi sarebbero solo alcuni bonifici bancari di modeste entità ricevuti a fronte di prestazioni d'opera saltuarie svolte su incarico e nell’interesse della SSD Pomezia.
In via subordinata, il reclamante lamentava l’eccessività della sanzione irrogata e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente si osserva che le condotte oggetto di deferimento non sono poste in discussione. In particolare, con il reclamo non si contesta né l’utilizzo improprio e/o distrattivo delle risorse finanziarie della SSD Pomezia Calcio né le effettive finalità dell’atto di fusione delle società preesistenti nella nuova società Pomezia Calcio 1957, diretta allo scopo di realizzare una evasione tributaria.
A giudizio del reclamante, mentre le condotte accertate in violazione degli obblighi fiscali e tributari, con particolare riferimento al mancato pagamento dell'IRES e dell'IVA, sono state oggetto di accertamento senza particolari attività di indagine - se non l'esame della documentazione contabile della società incriminata ed il riscontro presso gli uffici finanziari degli omessi versamenti dei tributi - per contro, l'attività concorsuale del sig Alessio Bizzaglia nel dissesto finanziario della società sarebbe stata solo ipotizzata dall'accusa sulla base di alcuni indizi destinati ad essere smentiti nel corso dell’eventuale rinvio a giudizio. Di qui l’erroneità della decisione di primo grado che avrebbe valorizzato atti di mera indagine.
Ciò che viene contestato e che costituisce il punto in discussione nel presente giudizio, dunque, è l’assenza di prova certa del coinvolgimento del Bizzaglia in quanto il Tribunale avrebbe posto a sostegno della propria decisione mere e prove indiziarie allo stato non comprovate dagli esiti del giudizio penale.
Ritiene il Collegio che, al fine di valutare detta questione, occorra innanzitutto richiamare il principio del tutto consolidato, proprio dei procedimenti della giustizia sportiva, secondo cui il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (quanto meno a partire da Collegio di garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; per tutte, da ultimo, CFA, Sez. I, n. 49/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 92/2021-2002; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/2021- 2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3).
Secondo il principio pacifico, più volte riaffermato nell’ambito sportivo, “nel procedimento disciplinare non è richiesta la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento del ragionevole dubbio, come previsto nel processo penale, essendo, invece, sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla sussistenza della violazione contestata sicché la ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito può essere anche provata mediante indizi, qualora essi siano gravi, precisi e concordanti e la prova del nesso causale tra la condotta dell'agente e la violazione della fattispecie regolamentare può essere raggiunta sulla base della regola della preponderanza del ragionevole dubbio o del più probabile che non” (CFA, Sez. I, n. 14-2020/2021. Da ultimo CFA n. 116/CFA/2022-2023/A. Nel medesimo senso anche le più recenti Sezioni Unite, decisione n. 0002/CFA/2023-; CFA, Sez. I, n. 24/2022-203; Sez. IV, n. 18/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/20212022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021).
La prova di un fatto, dunque, può anche essere e, talvolta, non può che essere, “logica piuttosto che fattuale» (Corte di giustizia federale, 19 agosto 2011, C.U. n. 47/CGF del 19 settembre 2011).
Alla luce di tali principi il Collegio reputa pienamente convincente l’impostazione seguita dalla pronuncia di primo grado e la ricostruzione dei fatti cui il Tribunale perviene sulla base degli elementi raccolti dalla Procura federale ma anche tratti dalle indagini condotte dalla Procura penale di Velletri cui il reclamante - è bene sottolineare - si limita a contrapporre generiche contestazioni senza addurre nuove e diverse fonti o argomenti di prova tali da inficiare la ricostruzione della vicenda contenuta nella decisione reclamata.
Già dalla lettura della decisione emerge l’infondatezza dell’argomentazione contenuta nel primo motivo di reclamo, per cui la decisione del Tribunale sarebbe sorretta solo da elementi indiziari esclusivamente tratti dalle indagini condotte dall’Autorità giurisdizionale penale.
Tale affermazione, innanzitutto, cade a fronte dell’oggettivo richiamo, a sostegno della complessiva ricostruzione della vicenda, non solo all’attività di indagine svolta dalla Procura di Velletri ma anche a precisi atti istruttori raccolti dalla Procura federale nell’ambito dell’istruttoria autonomamente svolta. La Procura sportiva, infatti, a seguito delle notizie giornalistiche circa l’avvio di una indagine per reati tributari, con nota del 15 luglio 2022, faceva espressa richiesta degli atti alla Procura penale di Velletri che informava la prima dell’avvenuto avvio di un procedimento penale e dell’adozione di un sequestro preventivo per equivalente di cui forniva copia insieme agli ulteriori atti di indagine fino a quel momento compiuti.
Di qui l’avvio di ulteriori indagini da parte della Procura della FIGC, al fine di verificare la sussistenza di illeciti rilevanti anche nell’ordinamento sportivo. Di entrambe le indagini, del resto, si dà contezza nell’atto di deferimento così come in sentenza.
Ebbene, quanto alla possibilità di utilizzo dell’attività di indagine della Procura ordinaria, sebbene non ancora tradotta in una richiesta di rinvio a giudizio, il Collegio osserva che, ai sensi dell’art. 113 del CGS, “La Procura federale, per le istruttorie relative a fatti di illecito sportivo e per le violazioni in materia gestionale ed economica, si avvale di tutti i mezzi di accertamento che ritiene opportuni”.
Nell'ordinamento processuale vigente, così come nel processo sportivo, del resto, manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, come ricordato da Cass. penale, Sez. III, 25 settembre 2018 n. 22580, “potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (Sez. 2 - Sentenza n. 1593 del 20/01/2017)”.
Tali principi si riflettono anche nel regime di valutazione della prova regolato, in ambito sportivo, dall’art. 57 del CGS, che consente agli organi di giustizia sportiva di “liberamente valutare” le prove fornite dalle parti. Formulazione, questa, che appare di maggiore latitudine rispetto a quella del codice di procedura civile secondo cui il giudice deve valutare le prove “secondo il suo prudente apprezzamento”. Inoltre, non è presente nel Codice di giustizia sportiva l’eccezione “salvo che la legge disponga altrimenti”, che è invece presente nel Codice di procedura civile, restando quindi estraneo al processo sportivo, pertanto, almeno in via tendenziale, il sistema delle prove legali poiché si vuole che il giudice possa indagare la verità dei fatti, senza alcun limite imposto dall’ordinamento. Resta, in ogni caso, applicabile anche al processo sportivo il principio processual-civilistico secondo cui le prove come tali, una volta acquisite od assunte, non importa per iniziativa di chi, sono sottoposte all'apprezzamento del giudice, senza che la loro provenienza lo possa condizionare in un senso o nell'altro (CFA, SS.UU., n. 115-2019/2020).
Il sistema delineato dal vigente codice di giustizia sportiva della FIGC, in ogni caso, intende realizzare un ragionevole equilibrio tra l’esigenza di garantire i fondamentali diritti di difesa delle parti, la certezza delle situazioni giuridiche e la finalità di accertare gli illeciti considerati più rilevanti per l’ordinamento, emersi nel corso delle indagini penali condotte dall’autorità giudiziaria ordinaria.
Gli indizi raccolti, pertanto, secondo i principi generali che sottendono al valore della prova indiziaria, devono essere gravi precisi e concordanti. Come precisato dalla giurisprudenza penale, gli indizi devono corrispondere a dati di fatto certi – e pertanto non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza – e devono essere gravi, cioè in grado di esprimere una elevata probabilità di derivazione dal fatto noto a quello ignoto, precisi e cioè non equivoci e concordanti, cioè convergenti verso l’unico risultato. I requisiti devono poi rivestire il carattere della concorrenza, nel senso che, in mancanza anche uno di essi, non possono assurgere al ruolo di prova idonea a fondare una responsabilità penale (Cass. Penale, Sez. I, n. 28592 del 19 marzo 2021).
Alla luce di quanto sopra, non può condividersi quanto affermato dal reclamante circa le indagini accusatorie, nel senso che le stesse non possono essere acquisite dal Tribunale federale nazionale “come verità assolute e poste a fondamento della decisione impugnata con il presente reclamo”.
Come già evidenziato, ferma restando l’utilizzabilità di tali atti e la libertà di valutazione da parte del giudice sportivo, gli elementi tratti da tali indagini valgono senz’altro a corroborare il quadro complessivo che, sebbene non in termini di assoluta certezza, tuttavia portano a considerare fondata l’ipotesi accusatoria della Procura federale e corretta la decisione di primo grado.
Il coinvolgimento del Sig. Bizzaglia nella vicenda viene fatto discendere dal Tribunale da una serie di riscontri tali da far ritenere soddisfatto lo standard probatorio richiesto, non limitato a mere supposizioni bensì collegato ad una serie di riscontri – ovvero a numerosi indizi gravi, precisi e concordanti – tali da far giungere ad un giudizio complessivo di ragionevole certezza circa la responsabilità per le condotte ascritte.
Con il decreto di sequestro preventivo adottato dal GIP presso il Tribunale di Velletri, innanzitutto, risulta compiuta una ricostruzione dettagliata della situazione contabile della società e delle movimentazioni bancarie da cui emerge sia l’entità dei ricavi provenienti dalla mole di sponsorizzazione di cui la società Pomezia Calcio beneficiava sia le relative fonti di finanziamento, sia i flussi finanziari in entrata e in uscita, ponendo in evidenza, per quanto qui di interesse, l’utilizzo distrattivo di tali risorse, utilizzate in gran parte per finalità del tutto estranee ai fini propri di una società sportiva.
L’attività di indagine diretta dalla Procura ordinaria ricostruisce “per tabulas”, come ammesso dallo stesso reclamante, che la fonte principale di sussistenza della SSD Pomezia Calcio era data dagli introiti derivanti da diversi sponsor (di cui il coordinatore e main sponsor era proprio il Sig Alessio Bizzaglia), e che da ciò conseguiva un volume di affari del tutto spropositato per una società dilettantistica di periferia considerata, nell’ipotesi accusatoria penale, alla stregua di una vera e propria società commerciale ma purtuttavia sottratta totalmente all’obbligo di dichiarazioni fiscali.
Quanto all’effettivo concorso di Alessio Bizzaglia nella palese opera di sottrazione dei ricavi di pertinenza della società, gli elementi indiziari sono molteplici.
Per quanto si legge nel decreto di sequestro preventivo “L’attività di indagine ha inoltre consentito di far emergere la posizione del Bizzaglia Alessio che – al di là del ruolo all’interno della società in parola – risulta essere legale rappresentante della Bizzaglia A&S Srl, società attiva nel campo del trasporto rifiuti, significativo sponsor della società SSD Pomezia Calcio, come risulta dalla tabella sopra riportata. Bizzaglia Alessio, ha riferito il giocatore Spina Alessandro, rivestiva il ruolo di sponsor, ma partecipava attivamente alle riunioni, alla vita della società, tanto da essere indicato dalle testate giornalistiche locali come il “patron” della squadra. L’odierno indagato, inoltre, esercitava un vero potere di controllo sulle spese sostenute: basti sul punto osservare come le schede per richieste di materiale e/o attività in favore della squadra e dei giocatori (pag 864 ess. degli allegati alla CNR) riportano la firma del Bizzaglia sotto la voce “convalida” con l’evidente scopo di approvare le spese anche modeste della società stessa”.
In tale contesto, anche se non emergono prove dirette di prelievi da parte del Sig Alessio Bizzaglia, tuttavia, come ritenuto dal Tribunale, riveste particolare rilevanza il ruolo assunto da un dipendente dello stesso Bizzaglia A&S, il quale compare nei riscontri contabili degli atti di indagine compiuti dalla Procura di Velletri, rispetto ai quali, con l’atto di reclamo, nulla viene controdedotto, l’istante essendosi limitato a contestare unicamente l’esistenza dei prelievi effettuati dalla sorella e dalla moglie del Bizzaglia senza riferirsi alla posizione del menzionato dipendente.
La disamina delle movimentazioni bancarie dei vari conti riconducibili alla società Pomezia Calcio, per contro, rileva l’esistenza di disposizioni in uscita prive di giustificazione che, anche se non direttamente riconducibili al Bizzaglia, sono in ogni caso riferibili alla figura di Conti Alessandro, definito dipendente della Bizzaglia A & S Srl e uomo di fiducia del Bizzaglia stesso.
Unica contestazione puntuale del quadro fattuale così ricostruito è riferita nel reclamo ai prelievi attribuiti dalla decisione di primo grado alla moglie ed alla sorella di Alessio Bizzaglia le quali, si legge nel reclamo, non avrebbero mai effettuato prelievi dal conto corrente bancario della SSD Pomezia Calcio. Infatti, “Per queste due persone ci sono solo alcuni bonifici bancari di modeste entità ricevuti a fronte di prestazioni d'opera saltuarie svolte su incarico e nell’intesse della SSD Pomezia Calcio”.
Tale affermazione, oltre ad essere priva di effettivo rilievo alla luce della presenza in atti di prelievi effettuati a nome di un dipendente della società facente comunque capo al Bizzaglia, e non giustificabili in altro modo, finisce per tradursi in un’ammissione là dove, con detto atto di reclamo, si finisce per ammettere l’esistenza di tali uscite, in forma di bonifico, senza tuttavia indicare in riferimento a quale attività tali disposizioni sarebbero state effettuate in favore delle sunnominate e quale sarebbe la connessione con l’attività sportiva della squadra. Il che, finisce per assumere valore di elemento a riscontro delle condotte ascritte, specie ove si consideri che né la moglie né la sorella vengono in qualche modo indicate come legate da un qualche vincolo con la società Pomezia Calcio o, più in generale, con alcuna delle società sportive coinvolte.
Che il deferito si servisse dei conti della società anche al punto di utilizzare gli stessi per effettuare elargizioni nei confronti di terzi emerge anche dalla audizione del Sig. Montanera, soggetto estraneo alla società e, tuttavia, beneficiato di significative dazioni di denaro prelevate da conti riferiti alla società Pomezia Calcio dal Bizzaglia che dimostrano, dunque, la capacità di quest’ultimo di disporre delle capienti risorse della società a proprio piacimento avvalorando la condotta di distrazione al medesimo ascritta. Questi, sentito quale persona informata ai sensi dell’art. 351 cpp in data 4/6/2020, dichiarava di essere stato destinatario di vari bonifici bancari provenienti dai conti della società per il tramite del patron della società calcistica Alessio Bizzaglia, suo amico di vecchia data, per un totale di 123.000 euro, per esigenze del tutto personali legate ad un momento di difficoltà economica. Quando aveva bisogno di denaro, si legge ancora nel verbale di audizione, egli faceva visita al medesimo Bizzaglia anche presso la sede della SSD Pomezia Calcio, oltre che presso il suo domicilio.
Dichiarazioni queste, che avvalorano ulteriormente la capacità del reclamante di disporre delle risorse della società e della sede stessa al pari di una cosa propria e per finalità del tutto personali.
Quanto alla posizione del Bizzaglia come vero e proprio amministratore di fatto della società Pomezia calcio dal 2016 al 2019, oltre che dalla documentazione extra contabile, ciò emerge anche dalle dichiarazioni rese da alcuni soggetti legati a vario titolo con la società Pomezia Calcio.
Si richiamano, in particolare, oltre agli atti citati dalla sentenza del Tribunale, anche i verbali delle persone informate sui fatti sentite ai sensi dell’art. 351 c.p.p., da cui emerge che molti soggetti terzi alla società individuavano nel Bizzaglia Alessio l’effettivo legale rappresentante della Pomezia Calcio.
Determinanti in tal senso, le dichiarazioni dai rappresentanti legali di alcune società sponsor rese durante visite ispettive della Guardia di Finanza presso le sedi delle rispettive società.
Ci si riferisce in particolare, alle dichiarazioni di Alessandro Sambuco, legale rappresentante della Idaeco, una delle società cui il Bizzaglia consigliava di pubblicizzare la propria azienda tramite la SSD Pomezia Calcio, il quale ricorda come il medesimo parlasse della squadra in prima persona tanto da essere convinto che ne fosse il presidente. Relativamente alle fatture che non riusciva a pagare, poi, il Sambuco riferisce di essersi relazionato direttamente con il Bizzaglia in via esclusiva quanto ai rapporti intrattenuti con la società Pomezia Calcio (cfr. processo verbale del 30 maggio 2019, di ispezione nei confronti della Idaeco).
Di pari rilievo la dichiarazione di Raffaele Forgione, legale rappresentante della Isotras Srl cui il Bizzaglia si presentava come Presidente della Pomezia Calcio al fine di spingerlo a sponsorizzare la squadra del Pomezia Calcio (verbale 6 giugno 2019). O, ancora, quella di Rossana Forgione, legale rappresentante delle Mediatrass Srl, la quale dichiarava di avere avuto rapporti, quanto alle sponsorizzazioni della Pomezia Calcio, sempre con il Bizzaglia (cfr. processo verbale del 6 giugno 2019 relativo alle operazioni ispettive nei confronti della Mediatrass).
In tutti questi casi le società sponsor - i cui nominativi compaiono sulla tabella dei clienti della società oggetto di indagine pensavano di trattare con il legale rappresentante della società in tal modo confermando che le decisioni relative alla gestione, di tipo sostanzialmente commerciale, della società faceva capo a quest’ultimo.
Come emerge da quanto sopra, non si tratta di ipotesi fondate su meri sospetti tenuto conto della concordanza di tali dichiarazioni unite a quelle di coloro che si riferivano al Bizzaglia Alessio come il vero patron e amministratore della società.
In tal senso, costituiscono ulteriori dichiarazioni a riscontro anche quelle di Sacchetti Gianmarco, tesserato per la stagione 20172018, il quale conferma a verbale di considerare quale Presidente il Bizzaglia il quale “era molto attivo e presente nella vita di spogliatoio e di campionato”; o, ancora, quelle di un altro giocatore, Orlando Fanasca (cfr. verbale di audizione del 29 luglio 2019): “Ricordo che il Patron era Bizzaglia Alessio colui che gestiva materialmente la società e ne era il proprietario per quel che ricordo…”.
Di rilievo anche la dichiarazione di Frezza Angelo (v. verbale 8 maggio 2020), Presidente della Penta Pomezia poi estinta, il quale dichiara che il punto di riferimento per la Penta Pomezia 1957 è il Bizzaglia Alessio, “che è il finanziatore principale della società e quindi vertice della piramide decisionale della ASD Pomezia Calcio 1957”.
Alla luce di tali riscontri, non è condivisibile la tesi difensiva che, sulla base del mero fatto che tali elementi ancora non abbiano trovato sbocco nell’esercizio dell’azione penale e che non risultino comprovati in dibattimento, siano privi di valore e ridotti al rango di mere ipotesi o sospetti. L’analisi suesposta, piuttosto, consente di riscontrare una serie di elementi di fatto gravi, precisi e concordanti tali da soddisfare lo standard probatorio richiesto. Altro è del resto, il sospetto o la mera congettura, che procede da un fatto tale da assecondare distinte e alternative ipotesi - anche contrapposte – nella spiegazione dei fatti oggetto di prova, altro è l’indizio meritevole di valutazione, basato su un fatto noto da cui è possibile risalire ad un fatto non noto (Cass. Pen, 14 ottobre 2020, n. 28559).
In ogni caso, sulla scorta delle indagini della Procura di Velletri e delle notizie stampa pervenute, la Procura federale ha comunque svolto un’autonoma istruttoria che ha portato a confermare tale impostazione di fondo, avvalorando il ruolo attivo del Bizzaglia nelle vicende che hanno interessato le società Pomezia Calcio dal 2016 fino alla fusione nella società Pomezia Calcio 1957. La lettura della complessa attività istruttoria consente di affermare che la Procura sportiva non si è limitata a recepire pedissequamente gli esiti delle indagini penali – al momento ancora ad uno stadio preliminare e non tradotte in una richiesta di rinvio a giudizio anche se ritenute sufficienti per sostenere un decreto cautelare di sequestro dei beni di alcuni indagati tra cui lo stesso Bizzaglia ma ha svolto a sua volta una autonoma indagine diretta alla acquisizione di molteplici riscontri.
Come anche evidenziato dal Tribunale, gli atti di indagine compiuti dalla Procura federale e posti a base del deferimento (v. anche relazione finale di indagine) confermano, con ruolo primario, la centralità della figura del Sig. Bizzaglia il quale, oltre ad essere il principale sponsor delle società coinvolte - fatto di per sé lecito - ha, in realtà, svolto attività alla stregua di un vero e proprio amministratore occulto sia della Pomezia Calcio che della Pomezia 1957.
Peculiare rilievo sul ruolo del reclamante assumono le dichiarazioni del Sig. Bacchiani dirigente accompagnatore e, quindi, Presidente della Pomezia Calcio 1957 a partire dal 2019.
Per quanto si legge nel verbale di audizione in data 24 ottobre 2022, questi ammette che “ Attualmente e nelle SS passate il Bizzaglia è entrato prepotentemente nella società e lui che gestisce la società ed è l’amministratore di fatto della ASD Pomezia Calcio, sebbene non abbia ruoli formali all’interno”.
Il chiaro riferimento non solo alla gestione della società Pomezia 1957 ma anche alle gestioni passate consente di riferire tale posizione anche alle stagioni sportive più direttamente oggetto di indagine e quindi di sanzione ad opera del Tribunale di primo grado.
Il ruolo particolarmente attivo nella società Pomezia 1957 è comunque determinante anche indipendentemente dalle stagioni pregresse, tenuto conto che è proprio con la fusione della società Pomezia calcio e della Penta Pomezia in tale società amministrata di fatto da Alessio Bizzaglia che si è potuto realizzare il tentativo di occultamento degli ingenti ricavi e la loro sottrazione a fini fiscali.
Il momento della fusione, del resto, a differenza di quanto sembra affermare il Tribunale di primo grado, costituisce aspetto essenziale della vicenda e motivo fondamentale dell’atto di deferimento.
L’audizione del Bacchiani, pertanto, conferma anche il ruolo avuto dal Bizzaglia in tale operazione, risultando indicato, al pari degli altri che erano presenti all’atto della sottoscrizione del verbale di assemblea straordinaria congiunta, tra i “promotori” dell’iniziativa (v. verbale Bacchiani cit.). Risulta pacifico, del resto, e ammesso anche dallo stesso Bacchiani, che la creazione di una nuova società era diretta ad eliminare qualsiasi responsabilità rispetto alla Pomezia Calcio su quanto in corso di accertamento alla data della fusione- a seguito della verifica fiscale della società.
Il particolare ruolo di amministratore di fatto negli anni oggetto dell’indagine della Procura federale (dal 2016 al 2019), è altresì confermato anche dalle molteplici dichiarazioni di quanti risultano sentiti in audizione e che lo menzionano come il vero “patron” della società, con una indicazione che va al di là del fatto che i contratti di sponsorizzazione facessero capo alla sua società per il 95%, bensì riferibile alla gestione di fatto ed alla ingerenza, da parte dell’incolpato, nelle vicende societarie.
Dichiarazione significativa in tal senso quella del Sig. Mastella, tesserato per l’Indomita Pomezia dalla ss 21/22, nonché per la Pomezia calcio e poi per il Pomezia Calcio 1957 - il quale dichiara di avere più volte sentito nominare il Bizzaglia come patron della squadra e che lo stesso fosse “vicino alla squadra” pur non sapendo in quale ruolo, ammettendo di avere ricevuto dal medesimo “piccole somme di denaro al di fuori dell’accordo economico come premi per piccole competizioni tra noi compagni.” (atti Procura federale- verbale di audizione del 19 settembre 2022; ma v. anche la dichiarazione resa da Nazareno Ruffini, segretario della società, nel verbale di audizione innanzi alla Procura federale).
Tali elementi, pertanto, ricostruiti nel loro complesso, costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti del ruolo effettivamente svolto dal Bizzaglia nella sua veste di patron della società e amministratore di fatto, nelle società poi confluite nella Pomezia Calcio 1957, tale da poter confermare, secondo la tesi accusatoria resa oggetto di deferimento che il medesimo ha attivamente contribuito all’impiego delle risorse societarie per fini estranei alla vita stessa della società sportiva sottraendo in tal modo le risorse societarie ai doverosi obblighi tributari, anche per mezzo della richiamata operazione di fusione.
A fronte del riportato quadro probatorio, il ricorrente non ha allegato alcun tema di prova di segno contrario a quelli valorizzati dal Tribunale federale per affermare la sua responsabilità in ordine ai fatti contestati, in sede di indagine rifiutandosi di rispondere stante la pendenza del procedimento penale, e nella presente sede processuale, limitandosi ad indicare solo genericamente l’insussistenza di elementi probatori connotati da certezza (verbale audizione Bizzaglia - atti Procura federale, pagg 46-50).
Quanto sopra, in definitiva, conduce il Collegio a ritenere che il complessivo quadro indiziario posto a fondamento del riconoscimento della responsabilità a carico dell’odierno reclamante soddisfi il necessario standard probatorio richiesto, risultando raggiunto un grado di prova superiore alla semplice valutazione della probabilità e, quindi, di appurare con ragionevole certezza la realizzazione delle violazioni contestate al deferito con riferimento all’art. 4, comma 1, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 31, comma1, del C.G.S.
La Corte pertanto rigetta in primo motivo di reclamo confermando integralmente la decisione di primo grado in ordine alla responsabilità del Sig Alessio Bizzaglia in relazione ai fatti oggetto di deferimento.
2. Può dunque passarsi ad esaminare il secondo motivo, con il quale l’appellante lamenta in via subordinata, l’eccessività della sanzione irrogata.
La riduzione di anni 3 di inibizione è ritenuta eccessiva sia in ragione della natura dilettantistica della società sia principalmente perché occorre tenere conto del fatto che:
a) il reclamante non è tesserato e non ha mai rivestito alcuna carica nell'ambito della società Pomezia Calcio;
b) come riportato nella parte motivata della decisione impugnata, i Presidenti che si sono succeduti e che hanno rappresentato la SSD Pomezia Calcio negli anni 2017-2019 (Federico Coculo e Nazareno Cerusico) erano figure attive e partecipative all'andamento gestionale della società sportiva de quo. Di qui l’irragionevolezza di una sanzione superiore a carico del Bizzaglia.
Anche con riferimento al motivo in esame il reclamo deve ritenersi infondato.
Innanzitutto, non è consentito dare rilievo al fatto che il Bizzaglia Alessio, all’epoca dei fatti, non fosse tesserato alla luce di quanto previsto dall’art. 2 del CGS, secondo cui il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale.
Il fatto che il ricorrente non sia tesserato non rileva se, come il Collegio ritiene sulla base delle suesposte motivazioni, il Bizzaglia, nella qualità di amministratore di fatto delle società coinvolte nella vicenda per cui è causa, ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale. L’obbligo di osservanza delle norme disciplinari riguarda allo stesso modo tutti coloro che svolgono qualsiasi attività “comunque rilevante per l’ordinamento federale” (...) “in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. (sul punto si richiama la decisione n.17/2019-2020 in cui le Sezioni Unite di questa Corte hanno rilevato che tale ampia formulazione si riferisce ad ogni relazione che “trovi occasione in (o sia riconducibile a)” l’attività sportiva; v. anche Collegio di Garanzia dello Sport- Coni- decisione n. 42 del 2018).
Poiché come sopra dimostrato, è pacifico che Alessio Bizzaglia abbia svolto attività in nome e per conto della società Pomezia Calcio e della Pomezia 1957, ne discende che la condotta dello stesso rientra a pieno titolo nella fattispecie descritta dal riportato articolo del C.G.S. che pretende, anche in tal caso, il rispetto delle norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva, nonché il rispetto delle norme statutarie e federali alla pari dei tesserati formalmente assoggettati alle regole sportive.
Né la posizione di non tesserato può giustificare, di per sé, una diminuzione della sanzione, salvo il ricorrere di altre circostanze attenuanti, in tal caso neanche dedotte.
Quanto alla dedotta irragionevolezza di una sanzione più elevata a suo carico, sebbene non possa essere negato il ruolo attivo anche dei presidenti che via via si sono succeduti nella gestione formale delle società calcistiche Pomezia Calcio, Penta Pomezia e Pomezia 1957, tuttavia, è innegabile che il ruolo attivo del Bizzaglia appare oggettivamente superiore a quello degli altri due deferiti, e che senza l’apporto causale della condotta di tale soggetto, maggiore sponsor della società e in parallelo vero patron della stessa, la sottrazione di ingenti somme alla destinazione ai fini sportivi della società non vi sarebbe stata o avrebbe assunto proporzioni diverse. La posizione di amministratore di fatto oltre che di vero e proprio patron della società sportiva, pertanto, ne giustifica la sanzione in termini superiori a quella dei presidenti nominati formalmente, fermo restando che la sanzione irrogata nel termine di tre anni di inibizione è comunque lungamente inferiore al massimo edittale ex art. 9 lett. h) (5 anni).
D’altra parte, non può essere considerata circostanza attenuante la natura dilettantistica della società che, per quanto emerso dalla indagine della Procura federale e per pacifica ammissione dei deferiti, beneficiava di ingenti ricavi certamente non connaturati se non in contrasto con le finalità proprie dell’associazione, in tal modo snaturandone, anche in conseguenza dell’improprio utilizzo, le finalità che un’associazione sportiva, tanto più dilettantistica, dovrebbe perseguire in via esclusiva, al di fuori di finalità commerciali e di lucro estranee ai propri scopi sociali.
Non si ravvisano, pertanto gli estremi per applicare l'attenuante prevista all'art. 13, comma 2, del codice di giustizia sportiva “ per avere contribuito non solo economicamente, a coltivare, in una città di provincia come Pomezia (Rm), un centro di aggregazione per i giovani che si cimentano nel calcio, partecipando (questo senz'altro) con loro e anche con i loro genitori”, tenuto conto della gravità dei fatti e della destinazione di ingenti somme a fini estranei alle attività sportive. Tale elemento non può infatti portare ad un risultato che determini un effetto sostanzialmente contrario al rispetto dei doveri di lealtà e correttezza e all’osservanza degli obblighi federali.
Si osserva, infine, che, come emerge dal combinato disposto dell’art. 12, comma 1 e 44, comma 5, del C.G.S., la misura della sanzione deve tener conto della natura e della gravità dei fatti commessi (art. 12) e deve avere carattere di effettività ed afflittività (art. 44) (ex multis, Sezione I, decisione n. 0022/CFA/2022-2023).
Nel presente caso la gravità dei fatti come sopra rappresentati giustificano la sanzione irrogata che, in ogni caso, come sopra rilevato, è ampiamente inferiore al massimo edittale di cinque anni ex art. 9, lett. h), del C.G.S.
Il reclamo, pertanto, deve essere respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paola Palmieri Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce