F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 018/TFN – SD del 25 Luglio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 60/490pf22-23/GC/GR/ff del 3 luglio 2023, depositato il 4 luglio 2023, nei confronti dei sig.ri Maurizio Manfra e Davide Ciaccia, nonché nei confronti della società ASD Roma City FC (già ASD Atletico Terme Fiuggi) – Reg. Prot. 2/TFN-SD
Decisione/0018/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0002/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Roberto Proietti – Presidente
Giorgia Marina Caccamo – Componente
Paolo Clarizia – Componente
Claudio Croce – Componente (Relatore)
Valentina Ramella – Componente
Carlo Purificato – Componente aggiunto
Claudio Sottoriva – Componente aggiunto
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 25 luglio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 60/490pf2223/GC/GR/ff del 3 luglio 2023, depositato il 4 luglio 2023, nei confronti dei sig.ri Manfra Maurizio e Ciaccia Davide, nonché nei confronti della società ASD Roma City FC (già ASD Atletico Terme Fiuggi),
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 60/490pf22-23/GC/GR/ff del 3 luglio 2023, depositato il 4 luglio 2023, nei confronti di:
“1) sig. Manfra Maurizio, tesserato come direttore sportivo, all’epoca dei fatti, per la società ASD Atletico Terme Fiuggi, per rispondere:
- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 e art. 18, commi 1 e 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per aver intrattenuto rapporti, nelle trattative finalizzate al tesseramento del sig. Lucas Luiz Scalon per la società ASD Atletico Terme Fiuggi, con il sig. Angelo Arquilla, senza verificare che lo stesso fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI;
2) sig. Ciaccia Davide, tesserato come presidente, all’epoca dei fatti, per la società ASD Atletico Terme Fiuggi, per rispondere: - della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 e art. 18, commi 1, 2 e 8, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per aver intrattenuto rapporti, nelle trattative finalizzate al tesseramento del sig. Lucas Luiz Scalon per la società ASD Atletico Terme Fiuggi, con il sig. Angelo Arquilla, mediante anche la corresponsione di alcuni importi di denaro per l’attività dallo stesso svolta, senza verificare che lo stesso Arquilla fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI;
3) la ASD Atletico Terme Fiuggi, ora ASD Roma City FC per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti posti in essere dal sig. Manfra Maurizio e Ciaccia Davide, tesserati, all’epoca dei fatti, rispettivamente come direttore sportivo e presidente della ASD Atletico Terme Fiuggi, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.”
L’accordo ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e il sig. Maurizio Manfra,hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l’Avv. Cristiano Pasero, in rappresentanza della Procura Federale, e l’Avv. Federica Marsicola, in rappresentanza del sig. Maurizio Manfra, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l’accordo;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica nei confronti del sig. Maurizio Manfra la sanzione di giorni 40 (quaranta) di inibizione.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Così deciso nella Camera di consiglio del 25 luglio 2023.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Claudio Croce Roberto Proietti
Depositato in data 25 luglio 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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