F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 027/TFN – SD del 1 Agosto 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 807/680pf22-23 GC/SA/mg del 6 luglio, depositato l’11 luglio 2023 nei confronti della sig.ra Tiziana Caterina Branca e della società ASD Polisportiva Futura – Reg. Prot. 13/TFN-SD

Decisione/0027/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0013/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Pierpaolo Grasso – Vice Presidente

Leopoldo Di Bonito – Componente

Roberto Pellegrini – Componente (Relatore)

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 1° agosto 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 807/680pf22-23 GC/SA/mg del 6 luglio, depositato l’11 luglio 2023, nei confronti della sig.ra Tiziana Caterina Branca e della società ASD Polisportiva Futura,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 807/680pf22-23 GC/SA/mg del 6 luglio, depositato l’11 luglio 2023, nei confronti di:

1) sig.ra Tiziana Caterina Branca, all’epoca dei fatti dirigente della ASD Polisportiva Futura, per rispondere della violazione degli artt. 2 comma 1; 4, comma 1, 5, comma 1, e 9, comma 1, lett. h) del CGS, perché ́ – quale dirigente della ASD Polisportiva Futura, iscritta al girone C del torneo di A-2 di calcio a 5 - non osservava i doveri di lealtà ̀,  correttezza e probità a lei incombenti. E ciò, in quanto, recatasi il 4.2.23 presso il palazzetto dello sport di Lazzaro (RC) per assistere alla gara di calcio a 5, valida per il girone C della Serie A-2 maschile, tra Cormar Futsal Reggio Calabria e Futsal Sicurlube, si collocava nella tribuna destinata ad ospitare gli spettatori, e - senza alcuna giustificazione – iniziava a riprendere con il suo telefonino i (pochi) tifosi della Cormar Futsal ivi presenti nel settore riservato alla tifoseria ospite (cui si accompagnavano anche minori di età). Sicché ́,  poco dopo (ragionevolmente dopo essere stati raggiunti per telefono dalle immagini raccolte dalla BRANCA) salivano sulla tribuna principale, in prossimità della sig.ra BRANCA, tifosi della ASD Polisportiva Futura e, rivolgendosi a loro, la sig.ra Branca inveiva reiteratamente all’indirizzo dei tifosi della Futsal Sicurlube, ivi presenti, incitando altresì i tifosi della Polisportiva Futura ad insultare quelli della Futsal Sicurlube, (tra cui alcuni bambini al seguito dei familiari), come di fatto accadeva, sino al termine della gara, così determinandosi una situazione pericolosa per l’incolumità pubblica.

E ciò, essendosi altresì verificati, al termine dell’incontro e fuori dello stadio dei tafferugli, provocati dai tifosi della A.s.d. Polisportiva Futura, sedati prontamente dai Carabinieri sopraggiunti sul posto a seguito di sollecitazione telefonica del Presidente della Futsal Sicurlube.

Con l’aggravante specifica ex art. 14, lett. f) CGS, per aver determinato, con l’infrazione da lei commessa, una turbativa violenta (di tipo minatorio) dell’ordine pubblico;

2) società ASD Polisportiva Futura (matr. n. 90768794) per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione, degli artt. 6, comma 2; 8, comma 1, lett. b); 25, comma 3, del CGS, per le condotte ascritte alla propria dirigente sig.ra Branca Tiziana Caterina, alla quale quest’ultima apparteneva al momento della commissione dei fatti e della condotta contestata, come sopra specificati.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale, la sig.ra Tiziana Caterina Branca la società ASD Polisportiva Futura, hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Alessandro D’Oria, in rappresentanza della Procura Federale, e l’Avv. Francesco Pizzi, in rappresentanza della sig.ra Tiziana Caterina Branca, presente anche personalmente, e della società ASD Polisportiva Futura; ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:

- per la sig.ra Tiziana Caterina Branca, giorni 80 (ottanta) di inibizione;

- per la società ASD Polisportiva Futura, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento.

Così deciso nella Camera di consiglio del 1° agosto 2023.

 

IL RELATORE                                                        IL PRESIDENTE

Roberto Pellegrini                                                             Carlo Sica

 

Depositato in data 1° agosto 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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