F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 3/TFNT del 28 Luglio 2023 (motivazioni) – Davide Amato / ASD Accademia Calcio Vittuone – Reg. Prot. 5/TFN-ST

Decisione/0003/TFNST-2023-2024

Registro procedimenti n. 0005/TFNST/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Antonio Rinaudo – Vice Presidente

Nicola Grasso – Componente

Alessandro Giuseppe Maruccio – Componente (Relatore) Flavia Tobia – Componente

ha pronunciato, all’udienza del giorno 26 luglio 2023, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS, proposto dal calciatore Davide Amato (27.2.2003 – matr. 7017564) nei confronti della società ASD Accademia Calcio Vittuone (matr. 952774) al fine di ottenere lo svincolo per cambio di residenza ex art. 111 NOIF,

la seguente

DECISIONE

PREMESSO IN FATTO

Con ricorso datato 17 luglio 2023, iscritto al ruolo di questo Tribunale, ritualmente notificato, il calciatore Davide Amato (27/02/2003 - matr. 7017564) chiedeva lo svincolo dalla società ASD Accademia Calcio Vittuone (matr. 952774), ai sensi dell'art. 111 NOIF, per aver trasferito da oltre un anno la propria residenza dal Comune di Corbetta, in provincia di Milano, al Comune di Ravenna. A fondamento della propria domanda, l'istante allegava le certificazioni anagrafiche dimostrative del cambio di residenza. La ASD Accademia Calcio Vittuone depositava nota con cui manifestava opposizione alla richiesta di svincolo, senza circostanziare le proprie deduzioni mediante allegazioni probatorie.

All'udienza del 26 luglio 2023 comparivano personalmente il calciatore Davide Amato ed il Presidente della ASD Accademia Calcio Vittuone, Fabrizio Razzini, i quali si riportavano ai rispettivi atti depositati.

DECISIONE

Il Collegio, esaminati gli atti di causa, ritiene che il ricorso debba essere accolto per i seguenti motivi.

Preliminarmente, si ritiene valida la notificazione del ricorso inviato dal ricorrente a mezzo posta elettronica certificata dalla casella pec "silviamaino@pec.unioneartigiani.it", nel rispetto del principio, ormai consolidato in giurisprudenza, del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) anche per le notificazioni. Peraltro, la società si costituiva nel presente giudizio depositando propria memoria difensiva e partecipava all'udienza, sanando ogni eventuale nullità.

In merito alla richiesta di svincolo, dal certificato storico di residenza depositato in atti risulta che il calciatore Davide Amato si è trasferito dal Comune di Corbetta, in provincia di Milano, al Comune di Ravenna, a far data dall'11 giugno 2022; data precedente di oltre un anno rispetto alla richiesta di svincolo inoltrata a questo Tribunale (17 luglio 2023).

La ASD Accademia Calcio Vittuone, nell'opporsi alla richiesta di svincolo, ha controdedotto che detto cambio di residenza sia da considerarsi fittizio in quanto il calciatore, nella stagione 2022/2023, risulta aver giocato in prestito fino al novembre 2022 con il Football Club Parabiago e dal mese successivo e sino al giugno 2023 con il Calcio Canegrate, entrambe società nella provincia di Milano, vicino a Corbetta, comune ove risiederebbero, sempre secondo quanto sostenuto dalla resistente, i genitori dell'Amato. Orbene, se alle considerazioni dedotte dalla società può essere attribuito un apprezzamento sotto il profilo logico-formale, tuttavia dal punto di vista sostanziale le stesse sono sfornite di qualsivoglia supporto probatorio, rimanendo nel campo della mera ipotesi indiziaria. Peraltro, deve rilevarsi che, in considerazione dell’attuale formulazione della norma che regolamenta e prevede lo svincolo per cambio di residenza, la quale richiede il decorso di almeno un anno da tale mutamento di residenza prima di poter richiedere lo svincolo, il calciatore nel frattempo mantiene gli impegni già assunti con la società per la quale è tesserato, dovendo conseguentemente continuare a prestare la propria attività sportiva (partecipazione a gare e allenamenti) nella località ove ha sede la società per cui milita, il che varrebbe a “giustificare” la perdurante permanenza in quei luoghi anche a seguito del trasferimento di residenza e fino all’ottenimento dello svincolo.

Va rilevato, inoltre, che il calciatore era legato alla ASD Accademia Calcio Vittuone da un vincolo pluriennale sottoscritto nel 2020 allorquando era ancora minorenne, e pertanto appare probabile che lo stesso, oggi maggiorenne, possa essere stato spinto ad effettuare il cambio di residenza da necessità ed esigenze di natura extrasportiva.

In ogni caso, nel rispetto del termine prescritto dall'art. 111 NOIF, il calciatore doveva, comunque, effettuare il cambio di residenza un anno prima del deposito della richiesta di svincolo, a prescindere dalle motivazioni alla base del trasferimento; requisito pienamente rispettato dal ricorrente.

Infine, il nuovo comune di residenza (Ravenna) si trova nella omonima provincia della Regione Emilia Romagna e non è limitrofo a quello precedente di Corbetta, in provincia di Milano, regione Lombardia.

Risultano, dunque, integrati tutti gli elementi di cui all'art. 111 delle NOIF, laddove viene statuito che " II calciatore “non professionista” o “giovane dilettante” che trasferisce la propria residenza, quale risultava all'atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, può ottenere lo svincolo quando sia trascorso un anno dall'effettivo cambio di residenza oppure novanta giorni, se si tratta di calciatore minore di età ed il trasferimento riguardi l'intero nucleo familiare".

Si precisa che, nel caso di specie, trova applicazione la norma transitoria operativa a seguito delle modifiche di cui al d.lgs. 36/2021, in vigore dal 01/07/2023,  atteso che "Ai soli tesseramenti che si protraggono oltre il 30 giugno 2023, in virtù della proroga prevista dall’art. 31, comma 1 del decreto legislativo n. 36/2021 e delle ulteriori disposizioni dettate dalla FIGC ai fini della graduale riduzione del vincolo, sempre in applicazione di detta norma di legge, e fino ad esaurimento degli stessi, continua ad applicarsi l’art. 111 nella formulazione previgente".

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto dal calciatore Davide Amato e, per l’effetto, dichiara lo svincolo dalla società ASD Accademia Calcio Vittuone, a far data dal 17 luglio 2023.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 luglio 2023.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Alessandro Giuseppe Maruccio                                           Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 28 luglio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it