F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 4/TFNT del 2 Agosto 2023 (motivazioni) – Valentino Cassini / ASD Ospedaletti Calcio – Reg. Prot. 4/TFN-ST

Decisione/0004/TFNST-2023-2024

Registro procedimenti n. 0004/TFNST/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Antonio Rinaudo – Vice Presidente

Roberto Benedetti – Componente

Francesco Corsi – Componente (Relatore)

Nicola Grasso – Componente

ha pronunciato, all’udienza del giorno 26 luglio 2023, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dal calciatore Valentino Cassini (17.6.2022 – matr. 5698249) nei confronti della società ASD Ospedaletti Calcio (matr. 665346) al fine di ottenere lo svincolo per cambio di residenza ex art. 111 NOIF,

la seguente

DECISIONE

Svolgimento del giudizio

Con ricorso ex art. 89 co. 1, lett. A) CGS, il calciatore Valentino Cassini, per ministero dell’Avv. Alessandro Gallese, adiva il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti, al fine di richiedere lo svincolo dalla società ASD Ospedaletti Calcio, per intervenuto cambio di residenza in Comune di altra Regione e di Provincia non contigua a quella fissata al momento del tesseramento, ex art. 111 NOIF.

Veniva fissata l’udienza di discussione per la data del 26 luglio 2023.

Il ricorrente dava prova dell’avvenuta prodromica notificazione del ricorso e della relativa documentazione nei confronti della propria contraddittrice, depositando telematicamente la ricevuta della notifica intervenuta a mezzo di posta elettronica certificata in data 6 luglio 2023, previo preavviso di ricorso notificato in data 5 luglio 2023.

La parte ricorrente produceva, a sostegno della propria tesi, certificazione storica di residenza anagrafica, rilasciata in data 31 maggio 2023 dal Comune di Porto Torres (SS), dove a tutt’oggi il calciatore risiede, con la quale dimostrava l’intervenuto cambio di residenza già dalla data dell’antecedente 27 settembre 2021.

Depositava, altresì, ulteriore documentazione, comprovante la frequentazione, da parte del calciatore, del corso di laurea in “Scienze motorie, sportive e benessere dell’uomo” presso l’Università degli studi di Sassari, giusta certificazione rilasciata in data 1 novembre dall’Ufficio Segreterie Studenti e Offerta Formativa.

Il ricorrente, infine, produceva quietanza di pagamento della tassa di iscrizione universitaria e debita certificazione inerente alla carriera accademica, sin d’ora intrapresa presso l’Ateneo.

All’udienza, tenutasi in videoconferenza in data 26 luglio 2023, il ricorrente compariva personalmente, con l’assistenza del proprio difensore.

Nessuno compariva per la società ASD Ospedaletti Calcio, regolarmente e tempestivamente evocata in giudizio.

Motivi della decisione

Il Collegio, esaminati gli atti di causa, ritiene che il ricorso debba essere accolto per i seguenti motivi.

In merito alla richiesta di svincolo, dal certificato storico di residenza anagrafica prodotto, risulta che il calciatore Valentino Cassini si è trasferito dal Comune di Ospedaletti (IM), sito nella Regione Liguria, al Comune di Porto Torres (SS), nella Regione Sardegna, già dal 27 settembre 2021, pertanto ben oltre un anno prima della richiesta di svincolo inoltrata a questo Tribunale il 6 luglio 2023. Va quindi rilevato, quanto al requisito “geografico” previsto dalla norma, che il nuovo Comune di residenza, Porto Torres, si trova nella Regione Sardegna, in provincia di Sassari. Mentre il Comune di provenienza era il Comune di Ospedaletti, in provincia di Imperia e situato nella Regione Liguria.

Considerato che il Comune della nuova residenza e quello della precedente residenza si trovano in Regioni diverse ed in Province non limitrofe e che è trascorso più di un anno dall’effettivo cambio di residenza, risultano sussistenti sia il presupposto “geografico”, appena indagato, che quello “temporale”, entrambi richiesti dall’art. 111, primo comma, delle NOIF, stando alla lettera del quale: “II calciatore “non professionista” o “giovane dilettante” che trasferisce la propria residenza, quale risultava all'atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, può ottenere lo svincolo quando sia trascorso un anno dall'effettivo cambio di residenza”.

Ad abundantiam, il trasferimento della residenza può, altresì, essere considerato effettivo, in quanto motivato da ragioni di studio connesse alla frequentazione di un corso universitario nel nuovo comune di residenza del calciatore.

Invero, la certificazione rilasciata dall’Ateneo, la quietanza di pagamento e la documentazione ulteriormente prodotta, confermano tale tesi.

Nulla sulle spese, in difetto di domanda ad hoc.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto dal calciatore Valentino Cassini e, per l’effetto, ne dichiara lo svincolo dalla società ASD Ospedaletti Calcio ex art. 111 NOIF, a far data dal 6 luglio 2023.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 luglio 2023.

 

IL RELATORE                                                          IL PRESIDENTE

Francesco Corsi                                                         Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 2 agosto 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

 

 

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