F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0016/CFA pubblicata il 2 Agosto 2023 (motivazioni) – Giuseppe Di Benedetto/Procura Federale Interregionale

Decisione/0016/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0165/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Vincenzo Barbieri – Presidente

Tommao Marchese – Componente

Alfredo Vitale - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0165/CFA/2022-2023 proposto dal Dott. Giuseppe Di Benedetto in data 29.06.2023,

per la riforma della Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 0207 del 22.6.2023;

 Visti il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 26.07.2023, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Alfredo Vitale e uditi l’Avv. Salvatore Laguardia per il reclamante e la Dott.ssa Loredana Fardello per la Procura Federale Interregionale;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto del giorno 12 maggio 2023, depositato il medesimo giorno, la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale:

1. Il sig. DI BENEDETTO GIUSEPPE, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSDARL Manfredonia Calcio 1932, per rispondere:

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere consentito, e comunque non impedito, che i tecnici sigg.ri Gagliardi Vincenzo, Ionata Matteo e Fiananese Luca, su indicazione del sig. Iraldo Collicelli che svolgeva funzioni di responsabile del settore giovanile della società SSDARL Manfredonia Calcio 1939 pur non essendo tesserato, prendessero dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori sigg.ri Cannata Matteo e Bambacaro Giorgio, consistiti nella mancata convocazione alle gare ufficiali della compagine sportiva “Juniores” del Manfredonia Calcio 1939 dal 10 dicembre 2022 e fino al 6 gennaio 2023, per avere i predetti calciatori mentre erano negli spogliatoi, alla fine della gara disputata in data 7.12.2022 tra le squadre della Manfredonia Calcio 1939 e della Nuova Daunia Foggia 1949 valevole per il campionato juniores regionali under 19, scattato una fotografia nella quale gli stessi indossavano una maglia con su scritto “BASTA BUGIE VOGLIAMO IL MIRAMARE” e per averla pubblicata sulla pagina social “GRADINATA EST MANFREDONIA”;

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto disposto dall’ art. 37, comma 1, delle NOIF, dall’art. 39, lett. f.c), del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 2 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico, per aver consentito, e comunque non impedito, nel corso della stagione sportiva 2022– 2023 al sig. Iraldo Collicelli di svolgere le funzioni di responsabile del Settore Giovanile della società SSDARL Manfredonia Calcio 1939 pur non essendo tesserato per tale società e nonostante fosse privo della qualifica di allenatore abilitato dal Settore Tecnico;

2. il sig. IRALDO COLLICELLI all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società SSDARL Manfredonia Calcio 1932, per rispondere:

- della violazione dell’art 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver chiesto ed ottenuto che i tecnici sigg.ri Gagliardi Vincenzo, Ionata Matteo e Fiananese Luca, assumessero provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori sigg.ri Cannata Matteo e Bambacaro Giorgio, consistiti nella mancata convocazione alle gare ufficiali della compagine sportiva “Juniores” del Manfredonia Calcio 1939 dal 10 dicembre 2022 fino al 6 gennaio 2023, per avere i predetti calciatori mentre erano negli spogliatoi, alla fine della gara disputata in data 7.12.2022 tra le squadre della Manfredonia Calcio 1939 e della Nuova Daunia Foggia 1949 valevole per il campionato juniores regionali under 19, scattato una fotografia nella quale gli stessi indossavano una maglia con su scritto ”BASTA BUGIE VOGLIAMO IL MIRAMARE” e per averla pubblicata sulla pagina social “GRADINATA EST MANFREDONIA”;

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto disposto dall’art. 37, comma 1, delle NOIF, dall’art. 39, lett. f.c), del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 2 Regolamento del Settore Giovanile Scolastico, per aver svolto nel corso della stagione sportiva 2022– 2023 le funzioni di responsabile del Settore Giovanile della società SSDARL FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO Manfredonia Calcio 1939 senza essere tesserato per tale società e nonostante fosse privo della qualifica di allenatore abilitato dal Settore Tecnico;

3. il sig. GAGLIARDI VINCENZO, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società SSDARL Manfredonia Calcio 1932, per rispondere:

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver concordato e condiviso con i tecnici sigg.ri Ionata Matteo e Fiananese Luca su indicazione del sig. Iraldo Collicelli, che svolgeva funzioni di responsabile del settore giovanile della società SSDARL Manfredonia Calcio 1939 pur non essendo tesserato, l’irrogazione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori sigg.ri Cannata Matteo e Bambacaro Giorgio, consistiti nella mancata convocazione alle gare ufficiali della compagine sportiva “Juniores” del Manfredonia Calcio 1939 dal 10 dicembre 2022 fino al 6 gennaio 2023, per avere i predetti calciatori mentre erano negli spogliatoi, alla fine della gara disputata in data 7.12.2022 tra le squadre della Manfredonia Calcio 1939 e della Nuova Daunia Foggia 1949 valevole per il campionato juniores regionali under 19, scattato una fotografia nella quale gli stessi indossavano una maglia con su scritto ”BASTA BUGIE VOGLIAMO IL MIRAMARE” e per averla pubblicata sulla pagina social “GRADINATA EST MANFREDONIA”;

4. il sig. IONATA MATTEO, all’epoca dei fatti responsabile tecnico tesserato per la società SSDARL Manfredonia Calcio 1932, per rispondere:

- della violazione dell’art 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver concordato e condiviso con i tecnici sigg.ri Gagliardi Vincenzo e Fiananese Luca su indicazione del sig. Iraldo Collicelli, che svolgeva funzioni di responsabile del settore giovanile della società SSDARL Manfredonia Calcio 1939 pur non essendo tesserato, l’irrogazione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori sigg.ri Cannata Matteo e Bambacaro Giorgio, consistiti nella mancata convocazione alle gare ufficiali della compagine sportiva “Juniores” del Manfredonia Calcio 1939 dal 10 dicembre 2022 fino al 6 gennaio 2023, per avere i predetti calciatori mentre erano negli spogliatoi, alla fine della gara disputata in data 7.12.2022 tra le squadre della Manfredonia Calcio 1939 e della Nuova Daunia Foggia 1949 valevole per il campionato juniores regionali under 19, scattato una fotografia nella quale gli stessi indossavano una maglia con su scritto ”BASTA BUGIE VOGLIAMO IL MIRAMARE” e per averla pubblicata sulla pagina social “GRADINATA EST MANFREDONIA”;

5. il sig. FIANANESE LUCA all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società SSDARL Manfredonia Calcio 1932, per rispondere:

- della violazione dell’art 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso concordato e condiviso con i tecnici sigg.ri Gagliardi Vincenzo e Ionata Matteo, su indicazione del sig. Iraldo Collicelli che svolgeva funzioni di responsabile del settore giovanile della società SSDARL Manfredonia Calcio 1939 pur non essendo tesserato, l’irrogazione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori sigg.ri Cannata Matteo e Bambacaro Giorgio, consistiti nella mancata convocazione alle gare ufficiali della compagine sportiva “Juniores” del Manfredonia Calcio 1939 dal 10 dicembre 2022 fino al 6 gennaio 2023, per avere i predetti calciatori mentre erano negli spogliatoi, alla fine della gara disputata in data 7.12.2022 tra le squadre della Manfredonia Calcio 1939 e della Nuova Daunia Foggia 1949 valevole per il campionato juniores regionali under 19, scattato una fotografia nella quale gli stessi indossavano una maglia con su scritto ”BASTA BUGIE VOGLIAMO IL MIRAMARE” e per averla pubblicata sulla pagina social “GRADINATA EST MANFREDONIA”;

6. la società SSDARL MANFREDONIA CALCIO 1932 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giuseppe Di Benedetto, Gagliardi Vincenzo, Ionata Matteo e Fiananese Luca, e nel cui interesse ed al cui interno svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva il sig. Iraldo Collicelli, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La vicenda trae origine dalla segnalazione pervenuta alla Procura Federale Interregionale con mail del 20.12.2022 dal Sig. Massimo Ciuffreda, qualificatosi come Consigliere comunale di Manfredonia, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 489pfi22-23 avente ad oggetto “Accertamenti in merito alla fotografia pubblicata da un gruppo di calciatori juniores della Ssdarl Manfredonia Calcio 1932 in segno di protesta per la prolungata indisponibilità dell’impianto sportivo comunale “Miramare”, nonché al comunicato stampa successivo del sig. Iraldo Collicelli, responsabile del settore giovanile della stessa società, nel quale vengono preannunciati provvedimenti disciplinari nei confronti degli atleti ritenuti responsabili”. Con la suddetta nota il Sig. Ciuffreda rappresentava che “… Per via di lavori, interminabili, che la società Manfredonia Miramare, sta eseguendo al Campo sportivo della città di Manfredonia denominato Stadio Miramare, le squadre sono costrette ad allenarsi in campi di fortuna … Subendo di fatto una serie di disagi che si sta protraendo dal mese di giugno … Questi ragazzi dopo l'ennesimo rinvio di ripresa a giocare nel Miramare si sono inventati una forma di protesta ed in seguito all' ennesima vittoria, negli spogliatoi durante i festeggiamenti si sono scattati una foto che allego. Pubblicando un comunicato … Ora in seguito a questa protesta la società ha ben pensato di punire i fautori con una squalifica definitiva … Questi signori condannando i ragazzi vengono meno ai valori fondamentali dello sport che sono: la libertà e l’espressione di sè stessi e il coraggio insito in ogni gesto sportivo …”. Alla sua segnalazione allegava una fotografia che ritraeva 15 ragazzi della formazione Juniores regionali del MANFREDONIA CALCIO negli spogliatoi al termine della vittoriosa gara disputata il 7.12.2022 contro il Nuova Daunia Foggia 1939 nel mentre due di essi, in seguito identificati per i Sigg.ri Matteo CANNATA e Giorgio BAMBACARO, reggevano ed esibivano dispiegata una maglietta di colore celeste con sopra apposta la scritta “Basta bugie vogliamo il Miramare”.

La Procura Federale istruiva il procedimento acquisendo il foglio censimento e la visura camerale della società SSDARL MANFREDONIA CALCIO 1932, le schede di tesseramento relative agli atleti tesserati per la Società, i referti di numerose gare disputate dalla compagine degli Juniores Regionali, la visura camerale della società Manfredonia Miramare SSDARL, provvedeva all’audizione di quasi tutti i calciatori Juniores del MANFREDONIA CALCIO 1932, dell’intero staff tecnico rappresentato dai Sigg.ri Matteo IONATA, Vincenzo GAGLIARDI e Luca FIANANESE nonché all’audizione del denunciante, Sig. Massimo Ciuffreda e del Sig. Iraldo COLLICELLI, non tesserato e comproprietario del 50% delle quote del MANFREDONIA CALCIO nonché Amministratore Unico della Società Manfredonia Miramare SSDARL, indicato da quasi tutti gli auditi come il responsabile del Settore Giovanile della Società.

Al termine della complessa attività istruttoria, l’Organo inquirente, ritenendo che da quanto assunto fossero emerse violazioni circa i comportamenti e le attività poste in essere dai Sigg.ri Giuseppe DI BENEDETTO, Iraldo COLLICELLI, Matteo IONATA, Vincenzo GAGLIARDI e Luca FIANANESE, provvedeva, in data 31.03.2023, alla notifica della comunicazione di chiusura delle indagini per il tramite della quale ai suddetti e alla società MANFREDONIA CALCIO 1932 venivano contestate le violazioni di cui al precitato atto. La Società MANFREDONIA CALCIO e il suo Presidente si limitavano e chiedere copia degli atti senza svolgere alcuna attività difensionale. La Procura federale, spirati i termini di rito, si determinava quindi, con atto del giorno 12.05.2023, a deferire innanzi a questo Tribunale i Sigg.ri Giuseppe DI BENEDETTO, Iraldo COLLICELLI, Matteo IONATA, Vincenzo GAGLIARDI, Luca FIANANESE e la Società MANFREDONIA CALCIO 1932 SSDARL ascrivendo agli stessi le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

All’udienza del 13 giugno 2023, tenuta in modalità videoconferenza, era presente il Sostituto Procuratore Dott.ssa Loredana Fardello in rappresentanza della Procura Federale la quale, richiamato l’atto di deferimento, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei deferiti e per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Giuseppe DI BENEDETTO, 6 (sei) mesi di inibizione; per i Sigg.ri Vincenzo GAGLIARDI, Matteo IONATA e Luca FIANANESE 10 (dieci) giornate di squalifica ciascuno da scontarsi nel campionato di competenza; per il Sig. sig. Iraldo COLLICELLI, 8 (otto mesi) di inibizione; per la società SSDARL MANFREDONIA CALCIO 1932, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda. Era altresì presente personalmente il deferito Sig. Giuseppe DI BENEDETTO, assistito dagli Avv.ti Salvatore Laguardia e Michele Sibillano, intervenuti anche in rappresentanza dei Sigg.ri Vincenzo GAGLIARDI, Matteo IONATA e Luca FIANANESE e della società MANFREDONIA CALCIO. Il Presidente dava quindi la parola al Sig. DI BENEDETTO il quale precisava di aver assunto la Presidenza della Società all’inizio della corrente stagione sportiva su sollecitazione del Sindaco al quale aveva assicurato che si sarebbe interessato solo della prima squadra e non anche del settore giovanile, aggiungendo che era stato proprio lui a far predisporre la maglietta con la scritta “basta bugie vogliamo il Miramare” facendola poi indossare alla prima squadra. Conseguentemente non si sarebbe mai sognato di sanzionare dei giovani calciatori per un gesto che egli stesso aveva ideato e autorizzato. In merito alla posizione del Sig. COLLICELLI dichiarava di non sapere che lo stesso non fosse tesserato. Prendeva poi la parola l’Avv. Salvatore Laguardia sottolineando il carattere generico delle contestazioni mosse dalla Procura Federale ai propri rappresentati e la loro completa estraneità a quanto contestatogli evidenziando, con riferimento alla posizione dei tecnici, che gli stessi non avrebbero potuto esimersi dal seguire le indicazioni del sig. COLLICELLI, responsabile del settore giovanile della Società. L’Avv. Michele Sibillano eccepiva la mancanza, tra gli atti inviati dalla Procura Federale e seguito di richiesta di copia degli stessi dopo la notifica della comunicazione di chiusura delle indagini, del documento relativo all’esposto prodotto dal sig. Massimo Ciuffreda, nonché del documento attestante l’apertura del procedimento con la conseguente impossibilità di conoscere il rispetto del termine di 60 giorni previsto dal CGS per la durata delle indagini. Entrambi i difensori insistevano per il proscioglimento dei propri rappresentati.

All’esito del dibattimento, con la decisione oggetto del presente gravame, il Tribunale Federale Nazionale (i) proscioglieva i sigg. Gagliardi Vincenzo, Ionata Matteo e Fiananese Luca e (ii) sanzionava:

- il sig. Di Benedetto Giuseppe, con mesi 4 (quattro) di inibizione;

- il sig. Iraldo Collicelli, con mesi 8 (otto) di inibizione;

- la società SSDARL Manfredonia Calcio 1932, con euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.

Avverso tale decisione proponeva rituale reclamo il Sig. Di Benedetto, concludendo per la riforma della decisione impugnata con conseguente proscioglimento ovvero, in subordine, riduzione dell’inibizione verso lo stesso irrogata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e va pertanto respinto per le ragioni di seguito indicate.

In via preliminare, il Collegio deve farsi carico di esaminare l’eccezione preliminare proposta dal reclamante secondo cui la decisione impugnata sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto esente da profili di illegittimità la tempistica con cui si è proceduto da parte della Procura Federale al compimento dei relativi atti di indagine. In particolare, nella prospettazione del reclamante, dalla consultazione degli atti di indagine sarebbe possibile desumere che taluni atti d’indagine sarebbero stati compiuti oltre il termine di cui all’art. 119, comma 4 CGS.

L’eccezione è priva di pregio.

Occorre infatti rammentare il costante orientamento interpretativo di questa Corte Federale d’Appello, da cui il Collegio non ritiene di discostarsi, secondo cui “Dalla violazione di un termine endoprocedimentale non deriva necessariamente, l’improcedibilità dell’intero procedimento, occorrendo in ogni caso valutare la funzione del singolo termine e in ogni caso, contemperare i diversi interessi in gioco (CFA n. 23/2020-2021). La disposizione dell’art. 119, comma 6, dell’attuale Codice prevede, quale espressa conseguenza della mancata osservanza del termine, l’inutilizzabilità degli atti e non piuttosto l’improcedibilità dell’azione. Pertanto la sanzione derivante dalla mancata osservanza del termine, introdotta dal nuovo Codice, non è necessariamente quella della inammissibilità o improcedibilità del deferimento quanto - ad esempio - quella della inutilizzabilità degli atti di indagine svolti oltre il termine di cui all’art. 119, comma 4, CGS. La previsione di una decadenza dall’azione della Procura in caso di ritardata iscrizione è estranea alle finalità della normativa codicistica. L’azione della Procura che comunque, più che un termine a difesa della parte risponde ad un preciso obbligo dell’Organo inquirente che deve essere tempestivamente osservato - sarebbe invero in tal modo legata all’osservanza di un termine eccessivamente breve rispetto anche alla possibilità di affermare la rilevanza della notizia dell’illecito, con conseguenze, in caso di mancata osservanza, sulla stessa efficacia dell’azione disciplinare. E ciò, anche a differenza di quanto è possibile rinvenire nell’ordinamento penale – che costituisce pure normativa generale di riferimento - nel cui ambito, l’art. 335 CPP nel disporre l’immediata iscrizione della notitia criminis, tuttavia, non ne fa conseguire alcuna decadenza, la celerità dell’iscrizione essendo assicurata dalla obbligatorietà della previsione. Quanto alla infondatezza della questione di legittimità dell’art. 335 CPP, Corte Cost. Ord. 22 luglio 2005 n. 307, esclude altresì la violazione dell'art. 111 Cost., terzo comma, in quanto la ritardata iscrizione non sarebbe comunque tale da conculcare il diritto della persona accusata di essere, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico. L’interpretazione così accolta non pregiudica, in ogni caso, l’interesse ad un sollecito avvio del procedimento, comunque soggetto ad un termine complessivo di durata delle indagini che, nel caso di specie, non viene in rilievo non essendo stato comunque contestato dalla parte interessata.” (Corte Federale d’Appello, n. 29/CFA/2021-2022/E) Orbene, affermato che in caso di violazione del termine di compimento di atti d’indagine la sanzione dell’inutilizzabilità potrebbe, a tutto voler concedere, colpire esclusivamente gli specifici atti compiuti oltre il termine entro cui le indagini devono essere compiute, nel caso di specie l’eventuale effetto paralizzante non avrebbe comunque potuto impedire la valida acquisizione da parte della Procura Federale dell’unico elemento conoscitivo necessario e sufficiente a suffragare la conclusione in termini di responsabilità del reclamante Sig. Di Benedetto.

Ed infatti, per le ragioni che troveranno più specifica puntualizzazione nel prosieguo della presente decisione, la fondatezza dei rilievi sanzionatori mossi nei confronti del reclamante è stata determinata esclusivamente dall’acquisita consapevolezza del ruolo da questi svolto nell’ambito della compagine calcistico-societaria quale legale rappresentante della società calcistica SSDARL Manfredonia Calcio 1932. Ed infatti, il Sig. Di Benedetto è stato sanzionato per aver egli violato il disposto dell’art. 4, comma 1 CGS, per aver omesso, e ciò appunto in violazione degli obblighi sullo stesso gravanti in forza del suo ruolo di Presidente e legale rappresentante della compagine calcistica, di tesserare il Sig. Collicelli.

Stante quanto precede, risulta evidente come il predetto elemento conoscitivo (i.e. la qualificazione del Sig. Di Benedetto quale Presidente del SSDARL Manfredonia Calcio 1932) sia elemento che la Procura Federale ha potuto ben desumere esclusivamente dalla verifica dell’anagrafica societaria, documento che essa ha richiesto ed ottenuto dal Comitato Regionale Puglia LND già nei primissimi giorni dall’avvio dell’attività di indagine (principiata nel gennaio del 2023). Con il che il rilievo di inutilizzabilità formulato dal reclamante non può essere considerato fondato.

Passando al merito del reclamo, esso non è in grado di scalfire quanto statuito dalla decisione gravata, nella parte in cui il Tribunale Federale Nazionale ha inteso comunque ritenere – all’esito della riqualificazione del fatto e della conseguente ri-perimetrazione della responsabilità ascrivibile al Di Benedetto – sussistente la violazione dell’art. 4, comma 1 CGS, in relazione all’art. 37, comma 1 della NOIF, per non aver questi provveduto a tesserare il Sig. Collicelli.

A tale riguardo, il Collegio non può non rilevare l’intima contraddittorietà del motivo di censura al riguardo articolato dal reclamante, nella parte in cui intende censurare la decisione gravata sulla base del principio giurisprudenziale che appunto evidenzia come la violazione dell’art. 4 CGS si risolva nella “violazione degli obblighi di garanzia del rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza da parte dei componenti della società (e di coloro, anche non tesserati, che hanno agito in nome o nell’interesse della stessa) derivanti proprio dall’assunzione della predetta funzione di Presidente” (su cui, ex multis, Corte d’Appello Federale, dec. n. 7/CFA/2022-2023/D “Secondo la decisione n. 63/CFA/2021-2022, della Corte d’Appello Federale “La responsabilità imputata al Presidente di una società… non è una responsabilità oggettiva in senso stretto, che prescinde cioè da qualsiasi nesso di causalità con il fatto illecito dall’elemento soggettivo del dolo o della colpa. Lo status di Presidente di una società si caratterizza non solo quale espressione della rappresentanza della società stessa nei confronti di tutti gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo con cui essa è destinata ad entrare in contatto (secondo un logico criterio di imputazione dei fatti e degli effetti, anche con funzione di semplificazione dei rapporti stessi), ma anche quale funzione di garanzia che la figura del Presidente assume nei confronti dell’ordinamento sportivo tutto (e dei suoi soggetti) del rispetto da parte dei tesserati della società (e di coloro che agiscono per conto e/o nell’interesse della società, anche senza esserne tesserati) degli obblighi di lealtà, correttezza e probità. La responsabilità del Presidente non è pertanto una responsabilità oggettiva in senso stretto, priva cioè di qualsiasi elemento soggettivo, ma è piuttosto una responsabilità in cui l’elemento soggettivo è agevolmente rinvenibile non tanto nella c.d. culpa in eligendo (nella scelta di fatto di un soggetto che ha agito nell’interesse della società) o nella c.d. culpa in vigilando (nel non aver controllato che il comportamento dell’extraneus fosse conforme e coerente con la disciplina dell’ordinamento sportivo, nel caso di specie per la carenza di un contratto formale di sponsorizzazione, per la mancanza di documenti contabili idonei a dar conto della corretta gestione del rapporto contrattuale con il tecnico), quanto piuttosto nella violazione degli obblighi di garanzia del rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza da parte dei componenti della società (e di coloro, anche non tesserati, che hanno agito in nome o nell’interesse della stessa) derivanti proprio dall’assunzione della predetta funzione di Presidente”.)

In questa prospettiva, tesa appunto a valorizzare comunque il ruolo del Presidente della compagine calcistica quale obbligato di garanzia rispetto ai principi fondanti l’ordinamento sportivo, non può non rilevarsi come, a dispetto di quanto tenta di affermare il reclamante (con argomentazioni invero piuttosto sintetiche), le concrete circostanze giuridico-fattuali connotanti la specifica vicenda che viene in rilievo depongano nel senso di confermare la responsabilità (e le conseguenti sanzioni) identificata dal Tribunale Federale Nazionale.

A tale riguardo, pare utile premettere che il Sig. Collicelli, parimenti sanzionato con la decisione oggetto del presente reclamo mediante inibizione per mesi 8, ha ritenuto di non proporre gravame, con ciò determinando la definitività dell’accertamento delle condotte a questi ascrivibili e la cristallizzazione della propria responsabilità.

Dovendo, pertanto, considerare la posizione del Di Benedetto anche in considerazione della definitività dell’accertamento della responsabilità in capo a chi (i.e. il Sig. Collicelli) con la propria condotta ne ha determinato la responsabilità ai sensi dell’art. 4 CGS (anche in relazione all’art. 37, comma 1 NOIF),  non si può, in primis, che ritenere esclusa qualsiasi rilevanza esimente alla circostanza prospettata dal reclamante secondo cui lo status di socio della compagine calcistica che il Collicelli poteva vantare, avrebbe legittimato quest’ultimo all’assunzione di condotte latamente gestorie anche senza previo tesseramento. Ed infatti, la circostanza che il Collicelli fosse socio della compagine calcistica, è ben lungi dal potersi configurare come elemento di per sé abilitante quest’ultimo allo svolgimento di attività gestoria della compagine calcistica, di contro riservata esclusivamente agli amministratori della stessa; e, in ogni caso, onde evitare letture elusive delle disposizioni dell’ordinamento sportivo, non si può comunque ipotizzare – come in definitiva il reclamante vorrebbe ipotizzare - di poter disgiungere l’attribuzione di ruoli gestori dall’adempimento dell’obbligo di tesseramento, attraverso il quale soltanto si determina l’inclusione del dirigente sportivo nel sistema ordinamentale sportivo.

Né si può ritenere, come pure il reclamo tenta di provare, che il Sig. Collicelli non abbia mai svolto funzioni e/o attività di carattere propriamente tecnico o rilevanti sotto il profilo sportivo.

Invero, in senso diametralmente opposto alla ricostruzione operata dal reclamante depongono gli univoci elementi di fatto – di rilievo anche confessorio, in quanto desumibili dalle stesse dichiarazioni rese in fase di indagine dal Sig. Collicelli – acquisiti dalla Procura Federale.

Più nel dettaglio, in sede di acquisizione di sommarie informazioni, il Sig. Collicelli in data 2 marzo 2023 ha dichiarato alla Procura Federale in merito alla genesi ed alle modalità di determinazione della sanzione poi comminata nei confronti dei calciatoriautori della protesta, che “La decisione, presa dai tecnici, sig. IONATA, GAGLIARDI e FIANANESE alla mia presenza, è stata quella di non farli convocare per una sola gara, quella che si sarebbe giocata il 10.12.2022 […]”, specificando poi espressamente che “[…] Quando dico alla mia presenza voglio dire che è stata condivisa da me”.

Con il che appare conclamato come il Sig. Collicelli, pur non essendo tesserato, abbia espressamente compartecipato al processo decisionale (evidentemente espressione di esercizio di potestà gestoria) consistente nell’irrogazione della sanzione disciplinare nei confronti dei calciatori che, come detto in narrativa, costituisce il nucleo fattuale della vicenda oggetto del presente gravame.

Ma vi è di più.

Ed infatti, è parimenti definitivamente accertato (e documentalmente provato) che il Sig. Collicelli abbia predisposto comunicato stampa descrittivo dell’episodio di protesta avvenuto da parte dei calciatori del Manfredonia nel quale egli è reiteratamente indicato come “responsabile del settore giovanile del Manfredonia Calcio”. Circostanza che, lungi dal poter essere derubricata a mera imprecisione linguistica, denota a parere del Collegio la plastica rappresentazione di una situazione di fatto di effettivo svolgimento da parte del Sig. Collicelli di funzioni appunto riferibili al predetto ruolo, pur in mancanza dell’obbligatorio adempimento del tesseramento.

Orbene, stante quanto precede ed a fronte di tale univocità di elementi tutti deponenti nel senso della percepibilità del Sig. Collicelli come soggetto concretamente svolgente attività gestoria, il Collegio ritiene che non si possa non confermare la ricostruzione operata dal Tribunale Federale Nazionale nel senso di ravvisare in capo al Sig. Di Benedetto, in veste di Presidente della compagine calcistica e di socio della stessa unitamente al predetto Sig. Collicelli, la violazione degli obblighi di garanzia su di esso gravanti ai sensi del più volte richiamato art. 4, comma 1 CGS, avendo questi ritenuto di non provvedere ad assolvere agli obblighi di tesseramento del proprio sodale.

Ciò con ogni conseguente sanzione nella misura disposta dalla decisione impugnata, che al riguardo si ritiene congrua ed esente da censure.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Alfredo Vitale                                                                  Vincenzo Barbieri

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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