F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0001/CSA pubblicata del 5 Luglio 2023 – COSENZA CALCIO S.r.l – calciatore Rigione Michele

Decisione/0001/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0007/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Carmine Volpe – Presidente

Daniele Cantini - Componente (Relatore)

Daniela Morgante - Componente

Franco Granato - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 299/CSA/2022-2023_PST 0007/CSA/2022-2023 proposto dalla società COSENZA CALCIO S.r.l. in data 14.6.2023

per la riforma della decisione del Giudice sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 173 del 7.6.2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 23 giugno 2023, l'avv. Daniele Cantini e udito l’Avv. Giuseppe Febbo per la reclamante;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Cosenza Calcio s.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig.  Michele Rigione, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (cfr. Com. Uff. n. 173 del 07.06.2023), in relazione alla gara del Campionato di Serie B, Brescia/Cosenza del 01.06.2023.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore, Sig. Michele Rigione, la squalifica per tre giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere, al 52° del secondo tempo, nel tunnel che adduce negli spogliatoi, colpito con una manata al volto un calciatore avversario; sanzione rilevata dal Quarto Ufficiale.”.

L’odierna società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto in via principale, la riduzione della sanzione della squalifica a due giornate effettive di gara e, in via subordinata, la commutazione della terza giornata di squalifica in ammenda.

La difesa del Cosenza Calcio s.r.l. ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sproporzionata ed eccessivamente afflittiva, anche in considerazione del fatto che il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto conto di alcune circostanze attenuanti, quali la provocazione e l’innocuità del gesto, in reazione ad una comportamento aggressivo dall’avversario.

La parte reclamante ritiene, altresì, che la condotta tenuta nella circostanza dal proprio calciatore debba essere qualificata come meramente antisportiva, sottolineando come la giusta sanzione da applicare sia quella della squalifica per due giornate di gara, oppure, in via subordinata, con la commutazione della terza giornata in ammenda. Tutto ciò, anche tenendo conto di precedenti simili a quello oggetto di gravame.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 23 giugno 2023 è comparso l’Avv. Giuseppe Febbo, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto in relazione all’entità della sanzione inflitta.

La Corte, preliminarmente, evidenzia come i rapporti degli ufficiali di gara, ex art. 61, comma 1, C.G.S., facciano “piena prova” circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione delle gare.

Ai fini della decisione della presente controversia, tenuto conto del referto del Quarto Ufficiale che, come detto, gode di fede privilegiata, la condotta tenuta nella circostanza dal tesserato della società Cosenza Calcio s.r.l. deve essere qualificata come condotta violenta e, come tale, sanzionata ex art. 38, con la squalifica per tre giornate effettive di gara.

La suddetta sanzione disciplinare può tuttavia essere attenuata ex art. 13, comma 1, lettera a), C.G.S., in quanto il calciatore della società reclamante, Sig. Michele Rigione, ha agito in reazione immediata ad un comportamento ingiusto altrui, come evidenziato dal Quarto Ufficiale di gara nel suo rapporto ed, inoltre, perché agli atti del giudizio, non vi è prova riguardo all’intenzionalità e capacità lesiva del gesto del calciatore della società Cosenza Calcio s.r.l..

Questa Corte, in considerazione di quanto sopra esposto, ritiene equo ridurre la sanzione della squalifica, inflitta dal Giudice Sportivo, a due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata riduce la sanzione della squalifica irrogata a 2 giornate effettive di gara.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                          IL PRESIDENTE

Daniele Cantini                                                             Carmine Volpe

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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