F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0001/CSA pubblicata del 11 Luglio 2023 – F.C. CROTONE
Decisione/0001/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0003/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Pasquale Marino – Presidente
Maurizio Borgo – Componente
Francesca Mite - Componente (Relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0003/CSA/2022-2023 proposto dalla società F.C. CROTONE in data 10.06.2023,
per la riforma della decisione del Giudice sportivo nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. uff. n. 249/DIV del 1 giugno 2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del 23 giugno 2023 tenutasi in videoconferenza, l'avv. Francesca Mite; Sentito il quarto ufficiale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Società F.C. CROTONE ha proposto reclamo avverso le sanzioni:
- dell’ammenda di € 3.500,00 alla società;
- dell’inibizione fino al 15.08.2023 al Sig. Raffaele Vrenna;
- della squalifica per 4 giornate effettive di gara ed ammenda di € 500,00 al calciatore Andrea D’Errico; inflitte in relazione alla gara Crotone/Foggia del 31 maggio 2023.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento contro la società:
“A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da alcuni suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, violenza morale e offesa dell'altrui dignità, consistiti:
nell’essersi alcuni dei suoi sostenitori, posizionati in Tribuna Centrale, al momento della realizzazione della rete da parte della propria squadra, portati a ridosso della balaustra di recinzione e avere indirizzato ripetuti sputi verso i componenti della panchina del Foggia alcuni dei quali colpivano gli stessi; nell’essersi alcuni dei suoi sostenitori,posizionati in Tribuna Centrale,al termine delprimo tempo e al 97° minuto della gara, indirizzato sputi verso i componenti della panchina del Foggia;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
nell’avere lanciato, dal Settore Curva Sud, al 2° minuto del secondo tempo sul terreno di gioco tre bicchieri di plastica vuoti e otto bottiglie da 1⁄2 litro in plastica semipiene;
nell’avere lanciato, dal Settore Curva Sud, al 33° minuto del secondo tempo, una palla di carta verso il portiere della squadra avversaria;
nell’avere lanciato, dal Settore Tribuna, al 39° minuto del secondo tempo, una bottiglietta in plastica da 1⁄2 litro semipiena sul terreno di gioco che colpiva un componente della panchina aggiuntiva della squadra avversaria;
nell’avere lanciato, dal Settore Curva Sud, al 41° minuto del secondo tempo, sul terreno di gioco in prossimità dell’area di rigore occupata dal portiere della squadra avversaria, due bottiglie semipiene;
nell’avere lanciato, dal Settore Curva Sud, al 49° minuto del secondo tempo, una bottiglia in plastica da 1⁄2 litro sul terreno di gioco;
nell’avere lanciato, dal Settore Curva Sud, al 51° minuto del secondo tempo, tre bottiglie in plastica da 1⁄2 litro semipiene e, dal Settore Tribuna, una bottiglietta in plastica da 1⁄2 litro semipiena sul terreno di gioco;
nell’avere lanciato, dal Settore Tribuna, al 52° minuto del secondo tempo, acqua sul terreno di gioco che andava a colpire alcuni componenti della panchina della squadra avversaria;
per avere lanciato, dal Settore Tribuna Centrale, al termine della gara, mentre la Quaterna Arbitrale raggiungeva l’ingresso degli spogliatoi, tre bottiglie in plastica semipiene sul terreno di gioco di cui una colpiva l’Arbitro sulla gamba, provocandogli dolore;
per avere lanciato, dal Settore Tribuna, al termine della gara, mentre la squadra avversaria raggiungeva l’ingresso degli spogliatoi, undici bottiglie in plastica da 1⁄2 litro semipiene sul terreno di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (referto arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).”
Contro il dirigente Vrenna:
“A) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto e irriguardoso nei confronti dell'Arbitro, in quanto inveiva nei confronti dello stesso e, con un pugno, colpiva una barriera laterale della propria panchina, sfondandola;
B) per avere, al termine della gara, aggredito, mettendogli le mani addosso, il calciatore della squadra avversaria VACCA ANTONIO JUNIOR, il quale rimaneva immobile e non reagiva. Il VRENNA veniva, quindi, allontanato grazie all’intervento degli Agenti della DIGOS della Questura di Crotone.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c.)”.
E da ultimo nei confronti del calciatore D’Errico:
“A) per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento offensivo nei confronti dell’Arbitro in quanto si alzava dalla panchina, usciva dall’area tecnica e, con reiterati gesti osceni, proferiva nei suoi confronti frasi offensive;
B) per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione e mentre veniva scortato fuori dal recinto di gioco, trattenuto dai propri dirigenti, sotto il tunnel che conduce agli spogliatoi, reiterato il suo comportamento, pronunciando nei confronti del IV Ufficiale frasi offensive e minacciose;
C) per avere, al termine della gara, nella zona antistante gli spogliatoi, tenuto un comportamento ingiurioso e gravemente irriguardoso nei confronti del IV Ufficiale e della Squadra Arbitrale, avvicinandosi allo stesso in modo minaccioso, puntando il dito contro il suo petto e pronunciandofrasi offensive ed irriguardose neiconfronti dellaQuaterna Arbitrale;
D) per avere, al termine della gara, colpito, rompendolo, un pannello in policarbonato presente nell’area antistante gli spogliatoi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. A) e B), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato il minimo edittale previsto ex art. 36 cit. (r. IV Ufficiale, r. proc. fed.)”.
Parte reclamante, in sede di preannuncio di reclamo, ha ritualmente chiesto gli atti relativi del procedimento e, a seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, ha fatto tempestivamente pervenire i motivi di reclamo.
La reclamante ha predisposto tre motivi di censura al provvedimento gravato con i quali ha chiesto:
- In relazione alla sanzione comminata alla Società: annullare e/o comunque ridurre congruamente la sanzione, essendo particolarmente afflittiva. A sostegno di tale motivo si deduce l’omessa applicazione dell’art. 29 comma 1 C.G.S. in combinato disposto con l’art. 7 C.G.S. La reclamante, infatti, rileva la ricorrenza di tre delle circostanze indicate alle lettere a), b) e c) dell’art. 29, comma 1, C.G.S., con la conseguenza che la società non doveva essere ritenuta responsabile per i fatti avvenuti. Sempre con tale motivo si contesta anche l’omessa applicazione dell’art. 29 comma 2 C.G.S. in combinato disposto con l’art. 7 C.G.S. Secondo la reclamante il Giudice Sportivo, quand’anche non avesse riscontrato la concomitanza di almeno tre dei requisiti previsti dal comma 1 dell’art. 29 per escludere la responsabilità della Società, avrebbe dovuto applicare il comma 2 della norma in questione come previsto anche dall’articolo 7 del C.G.S.
- In relazione alla sanzione inflitta a Vrenna, lamenta la reclamante che la pena inflitta sia eccessivamente gravosa; sul punto contesta che il comportamento del dirigente sia stato segnalato solo dai collaboratori della Procura Federale e stride con la descrizione dei fatti posta in essere dal commissario di gara. Inoltre, sempre secondo la reclamante, il GS non avrebbe tenuto conto delle scuse successivamente presentate dal dirigente;
- Da ultimo con il terzo motivo ci si duole per l’eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta al calciatore D’Errico.
Alla riunione, svoltasi da remoto dinanzi a questa Corte il giorno 23 giugno 2023 è stato ascoltato il quarto Ufficiale.
Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di reclamo sono destituiti di fondamento e vanno rigettati.
Quanto al primo motivo, come è noto “1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone” (art. 26, CGS FIGC).
Il perimetro della norma è stato più volte vagliato da questa Corte, anche a Sezioni Unite (ex multis Sez. Un., Decisione/0066/CFA-2022-2023; v. anche Sez. I, n. 49/2022-2023 e n.50/CFA-2022-2023), che si è espressa nei seguenti termini: «[…] è da escludere che la norma si limiti a sanzionare violenze fisiche, pestaggi, colluttazioni o impiego di strumenti atti ad offendere, dal momento che l’intento del legislatore federale è quello di assicurare il regolare e leale svolgimento delle competizioni sportive in un clima pacifico e disteso in campo e fuori, sicché, da questo punto di vista, debbono essere considerate sanzionabili anche le condotte intimidatorie e le aggressioni verbali, in quanto idonee a turbare il clima di serenità, che deve contraddistinguere soprattutto il settore dilettantistico giovanile. Gli insulti, le minacce, gli sputi, il lancio di una cintola e di sassi, la pressione esercitata dalla massa di una ventina di giovani arrabbiati contro tre sono, quindi, fatti violenti. Che si tratti di condotte tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità è questione che va esaminata tenendo presente che l’ordinamento sportivo non persegue obiettivi del tutto coincidenti con l’ordinamento penale. È noto che nei reati contro la pubblica incolumità le norme penali sono tese a tutelare diritti primari dell’individuo (la vita e la salute) e le fattispecie di reato sono fra le più gravi, così da giustificare una interpretazione rigorosa dei presupposti. In ambito sportivo, invece, come si è osservato, l’intento del legislatore è piuttosto quello di tutelare la regolarità e la lealtà delle competizioni, assicurando che esse si svolgano in un clima di serenità in campo e fuori, considerando sempre che il principio del fair play costituisce l’in sé dell’ordinamento sportivo. Orbene, un rilevante pericolo di significativo nocumento fisico o psichico, in campo o fuori - prodotto da comportamenti non solo violenti ma anche intimidatori o aggressivi - minacciato a coloro che, a qualsiasi titolo, prendono parte alla competizione agonistica, può essere considerato “pericolo per la pubblica incolumità” nella peculiare accezione della disciplina sportiva».
Aderendo ai principi testé richiamati, questa Corte non può che ritenere grave il comportamento dei tifosi della società reclamante. Prive di pregio le doglianze in relazione alla non applicazione dell’art. 29, comma 1 e 2 in combinato disposto con l’art. 7 CGS.
Invero, aldilà della formale adozione del Modello Organizzativo, valutato, peraltro già quale attenuante dal Giudice sportivo, dagli atti non emerge alcun concreto comportamento posto in essere dalla reclamante per eliminare/mitigare i comportamenti violenti dei propri supporters.
Egualmente privo di fondamento è il secondo motivo in relazione all’inibizione inflitta al Dirigente Vrenna. Sul punto all’udienza del 23 giugno 2023 è stato sentito il quarto Ufficiale che ha confermato i comportamenti violenti del Dirigente.
Dall’analisi della documentazione e dall’audizione del quarto uomo è da escludere che la dinamica dei fatti si sia svolta in modo difforme da quanto ricostruito ed accertato nella decisione di I grado.
Ritiene questa Corte che tali episodi di violenza debbano essere stroncati immediatamente e che le sanzioni debbano avere il giusto grado di afflittività. Ebbene, la sanzione irrogata appare proporzionata alla gravità del comportamento assunto dal dirigente. Sul punto si rileva, oltretutto, che il Giudice sportivo ha applicato anche le circostanze attenuanti ex art. 13, CGS così valorizzando chiaramente le scuse avanzate da Vrenna. La sanzione concretamente irrogata, pertanto, appare conforme agli scopi di afflittività ed educativi ispiratori della norma.
Infondato è anche l’ultimo motivo di reclamo. Dal referto dell’arbitro, che fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (ex art. 61, comma 1, CGS), è inconfutabile il comportamento assunto dal calciatore D’Errico, che neppure la reclamante contesta, dolendosi solo per la presunta afflittività della sanzione.
Appare evidente la necessità, perché la gara possa essere correttamente disputata, di tutelare la piena integrità psico-fisica dei direttori di gara, in assenza della quale deve escludersi in radice la possibilità stessa che possa esservi una competizione ispirata ai principi di regolarità e lealtà e che possa essere assicurato il clima di serenità in campo e fuori che rendono concreta la sussistenza del principio del fair play, ragione stessa dell’ordinamento sportivo. L’ordinamento sportivo eleva la figura del direttore di gara a qualcosa in più della sola figura di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: è colui che in campo rappresenta il regolamento di gioco, ed è lui che si assume la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo (Decisione/0066/CFA-2022-2023 Registro procedimenti n. 0089/CFA/2022-2023).
Orbene i plurimi atteggiamenti irriguardosi, offensivi e intimidatori, con minacce anche di morte pronunciate all’indirizzo del direttore di gara, meritano la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, che appare del tutto proporzionata all’azione concretamente posta in essere dal D’Errico.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Mite Pasquale Marino
Depositato
IL SEGRETARIO