FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 5/AA del 04/07/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ARUTA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 690 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Giovanni ARUTA, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIOVANNI ARUTA, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della A.I.A. quale Arbitro Benemerito con funzioni di Osservatore Arbitrale della sezione di Frattamaggiore, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione alla violazione dell’art. 42, comma 3 lettere a) c) e q), del Regolamento Associazione Italiana Arbitri e degli artt. 3.2, 4 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell’Associazione Italiana Arbitri, e in riferimento all’art. 52, comma 1, lettera e), e comma 6, lettera b), del Regolamento Associazione Italiana Arbitri, nonché in riferimento all’art. 2, comma 4, lettera b, del Regolamento degli Organi Tecnici dell’Associazione Italiana Arbitri, per non aver osservato i principi della lealtà, della correttezza e della probità; per non aver improntato il comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell’attività sportiva ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale ispirati alla virtù del ben operare, in quanto non segnalava con immediatezza e per iscritto, al Presidente Sezionale l’avviso di garanzia ricevuto, la pendenza del procedimento a suo carico e le intervenute condanne, per reato non colposo, nei gradi di merito e di legittimità, la cui condanna veniva resa in via definitiva con sentenza emessa dalla Corte di Cassazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni ARUTA;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di sospensione per il Sig. Giovanni ARUTA;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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