FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 8/AA del 04/07/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ASD ROSETANA CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 683 pfi 22-23 adottato nei confronti della società ASD ROSETANA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ASD ROSETANA CALCIO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione ascritta al Sig. Bohdan Yevhenii, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la A.S.D. Rosetana Calcio, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, relativa alla sottoscrizione di una dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe LAMEDICA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD ROSETANA CALCIO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD ROSETANA CALCIO.;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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