FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 12/AA del 05/07/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CIRELLI SSDSRL I.LIRINIA ACADEMY CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 709 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. ROBERTO VIRGILIO CIRELLI, e della società SSDSRL I. LIRINIA ACADEMY CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 Roberto Virgilio CIRELLI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della SSDSRL I. Lirinia Academy Calcio in violazione dell’articolo 4, comma 1, nonché degli articoli 47, 49, commi 1 e 4, e 67 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società SSDSRL I. Lirinia Academy Calcio, autorizzato l’apposizione della propria firma da parte di sua moglie sul reclamo al Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Roma del Comitato Regionale Lazio avente ad oggetto l’incontro Atletico Monteporzio – Lirinia Academy Calcio del 22 gennaio 2023, valevole per il girone D del campionato Under 16 Provinciale di Roma, nel quale viene dedotta in maniera non veridica la sussistenza di una causa di forza maggiore che avrebbe impedito la disputa della gara, al fine di evitare l’applicazione della sanzione della perdita dell’incontro ai sensi dell’articolo 10 del Codice della Giustizia Sportiva, a causa della mancata partecipazione allo stesso della squadra della società dallo stesso rappresentata; lo stesso presidente, in particolare, ha affermato in maniera non veridica l’impossibilità di percorrere la superstrada Sora – Ferentino, in quanto tale tratto di strada sarebbe stato chiuso a causa del ghiaccio, come disposto da un’ordinanza sindacale citata dal dirigente ma in realtà mai adottata, in relazione alla quale è stato dichiarato in maniera non veridica che la citata ordinanza sindacale era stata comunicata dal personale della protezione civile “preposto alla sicurezza stradale” al conducente dell’automezzo che avrebbe trasportato i calciatori della squadra, una volta “giunti all’imbocco della superstrada”. Allo stesso atto di reclamo, inoltre, è stata allegata una fotografia nella quale è visibile un automezzo con le insegne della protezione civile ed una transenna sulla quale appare essere apposto un cartello recante la dicitura “ATTENZIONE STRADA CHIUSA PER GHIACCIO”, sebbene priva di data ed in alcun modo riferibile al tratto di strada in questione; tali affermazioni ed allegati, poi, hanno consentito alla SSDSRL I. Lirinia Academy Calcio di indurre in errore il Giudice Sportivo che, in accoglimento del reclamo dalla stessa stessa proposto, ha ravvisato la sussistenza di causa di forza maggiore escludente la responsabilità ai sensi dell’articolo 10 del Codice di Giustizia Sportiva, con disposizione della ripetizione della gara in questione;

SSDSRL I. LIRINIA ACADEMY CALCIO, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Roberto Virgilio Cirelli; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto Virgilio CIRELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante e Presidente, per conto della società SSDSRL I. LIRINIA ACADEMY CALCIO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Roberto Virgilio CIRELLI, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1(uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato 2023/2024 per la società SSDSRL I. LIRINIA ACADEMY CALCIO;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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