FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 18/AA del 10/07/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MARINO MARCELLI FIORIELLO NATALE ASD REAL SENISE

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 431 pfi 22 - 23 adottato nei confronti dei Sig.ri Salvatore Paolo MARINO, Moreno MARCELLI, Giuseppe FIORIELLO, Pasquale NATALE e della società ASD REAL SENISE avente ad oggetto la seguente condotta:

 Salvatore Paolo MARINO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Real Senise, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 21, comma 4, 23, 37, comma 1, e 38 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Senise, omesso di provvedere al regolare tesseramento, per la stagione sportiva 2022/2023, del sig. Pasquale Natale, nonché per aver consentito, e comunque non impedito, che lo stesso prendesse parte, in qualità di preparatore atletico, nelle fila della squadra della A.S.D. Real Senise, alla seguenti gare valevoli per il campionato di Eccellenza: ASD Real Senise – Castelluccio del 4.9.2022, Paternicum – ASD Real Senise dell’11.9.2022, ASD Real Senise - Oraziana Venosa del 18.9.2022, ASD Real Senise - Ferrandina del 25.9.2022, Elettra Marconia - ASD Real Senise del 2.10.2022, Brienza – ASD Real Senise del 28.10.2022, ASD Real Senise – Circolo Sport Vultur 1921 del 6.11.2022, Rotonda - ASD Real Senise del 13.11.2022, ASD Real Senise - Moliterno del 20.11.2022 ed ASD Real Senise – Policoro del 27.11.2022; nonché in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23 e 38 delle N.O.I.F., nonché dall’articolo 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dagli artt. 33, 37, e 39, lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver omesso nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023, di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della prima squadra della società dallo stesso rappresentata partecipante al campionato di Eccellenza, ad un tecnico abilitato dal Settore Tecnico; nonché per avere lo stesso, nei periodi tra l’1.7.2022 ed il 24.9.2022 e tra il 26.9.2022 ed il 13.11.2022, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Eccellenza, nonostante fosse sprovvisto della necessaria abilitazione quale Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico perchè scaduta il 31.12.2021, quantomeno in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Eccellenza: ASD Real Senise – Castelluccio del 4.9.2022, Paternicum – ASD Real Senise dell’11.9.2022, ASD Real Senise - Oraziana Venosa del 18.9.2022, Elettra Marconia - ASD Real Senise del 2.10.2022, ASD Real Senise - Pomarico del 9.10.2022, Montescaglioso – ASD Real Senise del 16.10.2022, Brienza – ASD Real Senise del 28.10.2022, ASD Real Senise – Circolo Sport Vultur 1921 del 6.11.2022 e Rotonda - ASD Real Senise del 13.11.2022; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23 e 38 delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 37 e 40 del Regolamento del Settore Tecnico per aver affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Eccellenza, quantomeno in occasione della gara ASD Real Senise Ferrandina del 25.9.2022, al sig. Giuseppe Fioriello, nonostante lo stesso fosse già tesserato nella medesima stagione sportiva per la ASD Sport Academy Alto Jonio;

Moreno MARCELLI, all’epoca dei fatti, dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Real Senise in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro nelle quali è inserito quale preparatore atletico il sig. Natale Pasquale, così attestando il regolare tesseramento dello stesso, in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Eccellenza: ASD Real Senise – Castelluccio del 4.9.2022, Paternicum – ASD Real Senise dell’11.9.2022, ASD Real Senise - Oraziana Venosa del 18.9.2022, ASD Real Senise - Ferrandina del 25.9.2022, Elettra Marconia - ASD Real Senise del 2.10.2022, Brienza – ASD Real Senise del 28.10.2022, ASD Real Senise – Circolo Sport Vultur 1921 del 6.11.2022, Rotonda - ASD Real Senise del 13.11.2022, ASD Real Senise - Moliterno del 20.11.2022 e Real Senise – Policoro del 27.11.2022; Giuseppe FIORELLO, all’epoca dei fatti, allenatore Uefa A iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, tesserato per la ASD Sport Academy Alto Jonio; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23 e 38 delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 37 e 40 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della ASD Real Senise in occasione della gara ASD Real Senise - Ferrandina del 25.09.2022, valevole per il campionato di Eccellenza, nonostante non ne avesse titolo in quanto ancora tesserato per la ASD Sport Academy Alto Jonio;

Pasquale NATALE, all’epoca dei fatti, soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Real Senise, in violazione degli artt. 4, comma 1, 35, comma 1, e 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 27.11.2022 ed in occasione della gara Policoro – Real Senise valevole per il campionato di Eccellenza, a seguito del provvedimento di ammonizione comminatogli dal direttore di gara, colpito lo stesso con una manata al volto; nonché per avere tentato poco dopo nuovamente di arrivare al contatto fisico con l’arbitro, non riuscendovi perché trattenuto dai componenti della panchina ed infine, mentre usciva dal recinto di gioco, per aver proferito all’indirizzo dello stesso direttore di gara frasi blasfeme, ingiurie e minacce; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 21, comma 4, 37, comma 1, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte, nelle file delle squadre schierate dalla A.S.D. Real Senise, alle seguenti gare valevoli per il campionato di Eccellenza, nonostante lo stesso non fosse tesserato per tale società: ASD Real Senise – Castelluccio del 4.9.2022, Paternicum – ASD Real senise dell’11.9.2022, ASD Real Senise - Oraziana Venosa del 18.9.2022, ASD Real Senise - Ferrandina del 25.9.2022, Elettra Marconia - ASD Real Senise del 2.10.2022, Brienza – ASD Real Senise del 28.10.2022, ASD Real Senise – Circolo Sport Vultur 1921 del 6.11.2022, Rotonda - ASD Real Senise del 13.11.2022, ASD Real Senise - Moliterno del 20.11.2022 e Real Senise – POLICORO del 27.11.2022;

A.S.D. REAL SENISE, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società, per la quale i soggetti avvisati erano tesserati all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Salvatore Paolo MARINO, in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società A.S.D. REAL SENISE e dai Sigg.ri Moreno MARCELLI, Giuseppe FIORIELLO e − Pasquale NATALE;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Salvatore Paolo MARINO, di 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Moreno MARCELLI, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe FIORIELLO, di 9 (nove) mesi di squalifica per il Sig. Pasquale NATALE e di € 750,00 (settecentocinquanta) di ammenda per la società A.S.D. REAL SENISE;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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