FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 19/AA del 10/07/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BRAZZANTE ASD Città DI CALATABIANO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 569 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Daniele FILIPPO BRAZZANTE e della società ASD CITTÀ DI CALATABIANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Daniele Filippo BRAZZANTE, all’epoca dei fatti, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Città di Calatabiano, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., nonché dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, nel corso della stagione sportiva 2021-2022 ai calciatori sigg.ri Mannino Flavio, Savoca Giorgio e Nicotra Giovanni di svolgere attività agonistica per la predetta società nonostante fossero privi della certificazione medica attestante l’idoneità all’attività sportiva; nonchè in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND, per avere lo stesso omesso di trasmettere a quest’ultimo, entro il termine del 24 gennaio 2022, copia dei certificati attestanti l’idoneità all’attività agonistica per la stagione sportiva 2021-2022 relativi ai calciatori sigg.ri Bonaventura Leonardo, Mazzeo Davide Ignazio, Tommasello Ivan Alfio, Magri Eugenio Sasha, Pafumi Angelo Adriano;

ASD CITTÀ DI CALATABIANO, consegue la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti erano tesserati i soggetti avvisati; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Daniele Filippo BRAZZANTE in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società ASD CITTÀ DI CALATABIANO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Daniele Filippo BRAZZANTE e di € 400,00 (quattrocento) di ammenda per la società ASD CITTÀ DI CALATABIANO;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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