FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 21/AA del 10/07/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FAZIO ADDINO SBORDONE NETTI US GEPPINO NETTI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 761 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro FAZIO, Luigi ADDINO, Carmine SBORDONE, Francesco NETTI e della società U.S. GEPPINO NETTI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessandro FAZIO, all’epoca dei fatti, arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Cosenza, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso indicato nel proprio referto relativo all’incontro U.S.D. Geppino Netti – New Academy S.G. del 9.2.2023, valevole per il campionato di Prima Categoria, di aver ammonito i calciatori sigg.ri Carmine Sborbone, tesserato per la società U.S.D. Geppino Netti, e sig. Gianmarie Ferraro, tesserato per la società New Academy S.G., che in realtà durante lo svolgimento della gara sono stati entrambi espulsi dallo stesso direttore di gara; la refertazione delle due ammonizioni dei calciatori invece espulsi, poi, è stata confermata dal direttore di gara anche nel proprio supplemento di rapporto;

Luigi ADDINO, all’epoca dei fatti, dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società U.S. Geppino Netti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara della squadra schierata dalla società U.S. Geppino Netti consegnata all’arbitro in occasione dell’incontro U.S. Geppino Netti – A.S.D. Kratos Bisignano dell’11.2.2023, valevole per il campionato di Prima Categoria, nella quale è inserito il nominativo del calciatore sig. Carmine Sbordone, attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione di tale calciatore al predetto incontro; lo stesso calciatore, infatti, era stato espulso durante la gara U.S. Geppino Netti – New Academy S.G. del 9.2.2023, gara alla quale lo stesso sig. Addino era presente ed in relazione alla quale, in sede di audizione da parte della Procura Federale, ha dichiarato in maniera non veridica che il calciatore sig. Carmine Sbordone era stato soltanto ammonito;

Carmine SBORDONE, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società U.S. Geppino Netti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso partecipato, nella fila della squadra schierata dalla società U.S. Geppino Netti, alla gara U.S. Geppino Netti – A.S.D. Kratos Bisignano del 11.2.2023 valevole per il campionato di Prima Categoria, nonostante lo stesso fosse stato espulso durante la gara U.S. Geppino Netti – New Academy S.G. del 9.2.2023; lo stesso sig. Carmine Sbordone, inoltre, ha dichiarato in maniera non veridica alla Procura Federale in sede di propria audizione, di essere stato soltanto ammonito durante tale incontro;

Francesco NETTI, all’epoca dei fatti, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Geppino Netti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Geppino Netti, consentito e comunque non impedito al calciatore sig. Carmine Sbordone di partecipare, nella fila della squadra schierata dalla società U.S. Geppino Netti, all’incontro U.S. Geppino Netti – A.S.D. Kratos Bisignano del 11.2.2023, valevole per il campionato di Prima Categoria, nonostante fosse al corrente che lo stesso era stato espulso durante la gara U.S.D. Geppino Netti – New Academy S.G. del 9.2.2023; U.S. Geppino Netti, per la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Francesco Netti, Luigi Addino e Carmine Sbordone;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro FAZIO, dal Sig. Luigi ADDINO, dal Sig. Carmine SBORDONE e dal Sig. Francesco NETTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. Geppino Netti;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di sospensione per il Sig. Alessandro FAZIO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Luigi ADDINO, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Carmine SBORDONE, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Francesco NETTI, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) di penalizzazione da scontarsi nel campionato 2023- 2024 per la società U.S.D. Geppino Netti;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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