FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 22/AA del 13/07/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PERINI LUPATELLI SCARABATTOLI ASD SAN SISTO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 478 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Giorgio PERINI, Riccardo LUPATELLI e Fabio SCARABATTOLI, e della società A.S.D. SAN SISTO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIORGIO PERINI, all’epoca dei fatti, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. San Sisto, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 16 dello Statuto della F.I.G.C. e dagli artt. 20, 36 e 37 delle N.O.I.F., nonché dall’art. 51 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e degli artt. 1, comma 3, ed 8, commi 2 e 3, del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Sisto, sottoscritto in data 28 giugno 2018 una scrittura privata con la quale ha affidato alla San Sisto 1966 A.S.D. (società non affiliata alla FIGC) l’incarico per sei anni - rinnovabile per ulteriori tre anni - di “gestire in nome e per conto della stessa, con le proprie risorse umane finanziarie e materiali, l’organizzazione logistica – strutturale, tecnica, finanziaria e amministrativa funzionale allo svolgimento: dell’attività sportiva ed agonistica delle sue categorie di atleti tesserati (scuola calcio, dai 6 ai 16 anni fino alla categoria Allievi, Juniores, 1^ squadra); dei campi e tornei da svolgersi su impianti sportivi, locali ed impianti pertinenziali indicati nel contratto di convenzione con l’Amministrazione Comunale di Perugia; dell’attività di ristorazione e bar connessa; il tutto con riferimento al campo sportivo di Via Donizetti”, rinunciando ad ogni pretesa economica connessa alle prestazioni rese dalla San Sisto 1966, così come a riscuotere, a incassare e a contabilizzare le quote di iscrizione ai corsi di scuola calcio, i corrispettivi derivanti dalle operazioni di prestito degli atleti, nonché gli incassi derivanti dall’ingresso ai campi del pubblico, tutti di titolarità della San Sisto 1966 A.S.D., trasferendo così di fatto e al di fuori delle modalità previste dall’articolo 20 delle N.O.I.F., la titolarità e la gestione dell’associazione sportiva ad una società terza; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che dalla stagione sportiva 2018 – 2019 a tutt’oggi il sig. Fabio Scarabattoli, ancorché estraneo alla compagine della A.S.D. San Sisto e mai tesserato per la stessa né come dirigente né come collaboratore nella gestione sportiva, si occupasse della gestione della A.S.D. San Sisto e delle sue attività, ivi comprese quelle direttamente connesse all’attività sportiva;

RICCARDO LUPATELLI, all’epoca dei fatti, socio della società A.S.D. San Sisto, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’articolo 16 dello Statuto della F.I.G.C., dagli artt. 20, 36 e 37 delle N.O.I.F., nonché dall’art. 51 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dagli artt. 1, comma 3, e 8, commi 2 e 3, del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che il sig. Fabio Scarabattoli, ancorché estraneo alla compagine della A.S.D. San Sisto e mai tesserato per la stessa né come dirigente né come collaboratore nella gestione sportiva, dalla stagione sportiva 2018 – 2019 a tutt’oggi si occupasse della gestione della A.S.D. San Sisto e delle sue attività, ivi comprese quelle direttamente connesse all’attività sportiva;

FABIO SCARABATTOLI, all’epoca dei fatti, soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. San Sisto, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’articolo 16 dello Statuto della F.I.G.C., nonchè dagli artt. 20, 36 e 37 delle N.O.I.F. e dall’art. 51 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché ancora dagli artt. 1, comma 3, ed 8, commi 2 e 3, del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, per avere lo stesso gestito dalla stagione sportiva 2018 – 2019 a tutt’oggi la società A.S.D. San Sisto e le sue attività, ivi comprese quelle direttamente connesse con l’attività sportiva, ancorché fosse estraneo alla compagine della A.S.D. San Sisto e non sia mai stato tesserato per la stessa, né come dirigente né come collaboratore nella gestione sportiva;

A.S.D. SAN SISTO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati il sig. Giorgio Perini ed il sig. Riccardo Lupatelli, ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Fabio Scarabattoli ha posto in essere gli atti ed i comportamenti specificati nel precedente capo di incolpazione; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giorgio PERINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SAN SISTO, e dai Sig.ri Riccardo LUPATELLI e Fabio SCARABATTOLI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Giorgio PERINI, 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Riccardo LUPATELLI, 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Fabio SCARABATTOLI, e di € 2.500 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SAN SISTO;

 - si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it