FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 23/AA del 13/07/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da LUNGHI SSD ACCADEMIA FROSINONE SCSRL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 650 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Luigi LUNGHI e della società S.S.D. ACCADEMIA FROSINONE SCSRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUIGI LUNGHI, all’epoca dei fatti, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. Accademia Frosinone SCSRL, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 2.6 e 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del Torneo “Trofeo Eccellenze Campane” tenutosi in data 26.2.2023 presso lo stadio comunale “R. Paudice” di San Giorgio a Cremano (NA), organizzato dall’Associazione “Regno delle Due Sicilie FA”, al quale ha partecipato il calciatore Gabriel Vandra, tesserato per la società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e finalizzato ad ulteriori attività di “scouting”;

S.S.D. ACCADEMIA FROSINONE SCSRL, consegue la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti e comportamenti posti in essere dai rispettivi presidenti dotati di poteri di rappresentanza, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi LUNGHI, in qualità di presidente e di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. ACCADEMIA FROSINONE SCSRL;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Luigi LUNGHI e di € 150,00 (centocinquanta/00) per la società S.S.D. ACCADEMIA FROSINONE SCSRL;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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