FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 25/AA del 13/07/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FRASSETTO IMOLESE CALCIO 1919 SRL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 814 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Stefano FRASSETTO e della società IMOLESE CALCIO 1919 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO FRASSETTO, n.q. di Amministrazione Unico e Legale Rappresentante pro tempore della società Imolese Calcio 1919 S.r.l., alla data del 10/11/2022, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, commi 6 e 7, delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis e comma 5-ter, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del C.G.S., per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Amministrazione Unico e Legale Rappresentante pro tempore della società Imolese Calcio 1919 S.r.l., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), con riferimento alla società Deni-Callari & Associati S.r.l.s., acquirente con atto notarile autenticato nelle firme in data 28 ottobre 2022, dell’intero capitale sociale della ADJ 13 Promotion S.r.l., detentrice del 100% dell’Imolese Calcio 1919 S.r.l., nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. ex comma 7 dell’art. 20-bis delle N.O.I.F, e neppure entro il termine aggiuntivo concesso ai sensi del comma 8 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione integrativa idonea ad attestare il rating creditizio attribuito alla società Deni-Callari & Associati S.r.l.s. o fornito alcuna giustificazione concernente eventuali ragioni ostative al suo rilascio, in quanto la società ha trasmesso la documentazione, ritenuta non adeguata in relazione al possesso dei requisiti di solidità finanziaria, con pec del 18 novembre 2022, e quindi decorso il termine previsto dall’art. 2O-bis, comma 7° delle N.O.I.F., non integrandola, entro 15 giorni, come richiesto dalla Co.A.P.S. in data 13 dicembre 2022, ai sensi del comma 8 dell’art. 20-bis delle N.O.I.F. e comunque, per non essersi attivato – in quanto vertice della società sportiva – affinché la società DeniCallari & Associati S.r.l.s., acquirente dell’intero capitale sociale della ADJ 13 Promotion S.r.l., detentrice del 100% dell’Imolese Calcio 1919 S.r.l., ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme; nonché n.q. di Amministrazione Unico e Legale Rappresentante pro tempore della società Deni-Callari & Associati S.r.l.s., acquirente con atto notarile autenticato nelle firme in data 28 ottobre 2022, dell’intero capitale sociale della ADJ 13 Promotion S.r.l., detentrice del 100% dell’Imolese Calcio 1919 S.r.l., all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della Imolese Calcio 1919 S.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, commi 6 e 7, delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis e comma 5-ter, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, nella sua qualità di Amministrazione Unico e Legale Rappresentante pro tempore della società Deni-Callari & Associati S.r.l.s, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), con riferimento alla società Deni-Callari & Associati S.r.l.s., acquirente con atto notarile autenticato nelle firme in data 28 ottobre 2022, dell’intero capitale sociale della ADJ 13 Promotion S.r.l., detentrice del 100% dell’Imolese Calcio 1919 S.r.l., nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. ex comma 7 dell’art. 20-bis delle N.O.I.F, e neppure entro il termine aggiuntivo concesso ai sensi dell’8° comma dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione integrativa idonea ad attestare il rating creditizio attribuito alla società Deni-Callari & Associati S.r.l.s. o fornito alcuna giustificazione concernente eventuali ragioni ostative al suo rilascio, in quanto la società ha trasmesso la documentazione, ritenuta non adeguata in relazione al possesso dei requisiti di solidità finanziaria, con pec del 18 novembre 2022, e quindi decorso il termine previsto dall’art. 2O-bis, comma 7° delle N.O.I.F., non integrandola, entro 15 giorni, come richiesto dalla Co.A.P.S. in data 13 dicembre 2022, ai sensi dell’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F.;

IMOLESE CALCIO 1919 S.r.l., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi degli artt. 6, commi 1 e 2, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano FRASSETTO in proprio e, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante, per conto della società IMOLESE CALCIO 1919 S.r.l.;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Stefano FRASSETTO e di € 5.000 (cinquemila/00) di ammenda per la società IMOLESE CALCIO 1919 S.r.l.;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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