FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 28/AA del 13/07/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SASSU MANNU PORCHEDDU FERRARO POL THIESI ASD FBC CALANGIANUS 1905

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 648 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro SASSU, Giovanni Giuseppe MANNU, Mario PORCHEDDU, Anthony Claudio FERRARO, e delle società POLISPORTIVA THIESI e ASD FBC CALANGIANUS 1905, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO SASSU, tesserato come direttore sportivo, all’epoca dei fatti, per la società ASD FBC Calangianus 1905, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 e art. 18, commi 1 e 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per aver intrattenuto rapporti, nelle trattative finalizzate al tesseramento del Sig. Ferraro Anthony Claudio per la ASD FBC Calangianus 1905, con il Sig. Cristian Bravi, senza verificare che lo stesso Bravi fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI; GIOVANNI GIUSEPPE MANNU, tesserato come presidente, all’epoca dei fatti, per la società Pol. Thiesi in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 e art. 18, commi 1, 2 e 8, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per aver intrattenuto rapporti, nelle trattative finalizzate al tesseramento del Sig. Ferraro Anthony Claudio per la Pol. Thiesi, con il Sig. Cristian Bravi, mediante anche la corresponsione di una somma pari ad euro 450 per l’attività dallo stesso svolta, senza verificare che lo stesso Bravi fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI;

MARIO PORCHEDDU, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente per la società Pol. Thiesi, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 e art. 18, commi 1, 2 e 8 del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per aver intrattenuto rapporti, nelle trattative finalizzate al tesseramento del Sig. Ferraro Anthony Claudio per la Pol. Thiesi, con il Sig. Cristian Bravi, mediante anche la corresponsione di una somma pari ad euro 450 per l’attività dallo stesso svolta, senza verificare che lo stesso Bravi fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI;

ANTHONY CLAUDIO FERRARO, all’epoca dei fatti soggetto che si è tesserato prima per la società ASD FBC Calangianus 1905 e poi per la società Pol. Thiesi, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 e art. 17, commi 1 e 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso, nelle trattative finalizzate al tesseramento prima per la società ASD FBC Calangianus 1905 e poi per la società Pol. Thiesi, dell’attività e assistenza del Sig. Cristian Bravi nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bravi fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI;

POLISPORTIVA THIESI, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dai Sig.ri Mannu Giovanni Giuseppe e Porcheddu Mario così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

ASD FBC CALANGIANUS 1905, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dal sig. Sassu Alessandro, tesserato come direttore sportivo, all’epoca dei fatti, per la società così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alessandro SASSU, Giovanni Giuseppe MANNU in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POLISPORTIVA THIESI, Mario PORCHEDDU, Anthony Claudio FERRARO, e dal Sig. Sergio Deligios, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD FBC CALANGIANUS 1905;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Alessandro SASSU, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giovanni Giuseppe MANNU, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Mario PORCHEDDU, di 3 (tre) giornate di squalifica da scontare nella stagione sportiva 2023/2024 per il Sig. Anthony Claudio FERRARO, di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società POLISPORTIVA THIESI, e di € 500,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD FBC CALANGIANUS 1905;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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