FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 30/AA del 19/07/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GRECO ASD REAL CAROVIGNO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1061 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Niccolò GRECO e della società ASD REAL CAROVIGNO, avente ad oggetto la seguente condotta:
NICCOLO’ GRECO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real Carovigno, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 28.5.2023 alle ore 22.12, dopo la disputa della gara Football Club Santeramo – Real Carovigno giocata in pari data e valevole per i play off del Campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Puglia, a mezzo di un “post” pubblicato sul proprio profilo personale del social network “facebook” e di un successivo “commento” allo stesso “post”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro di tale incontro;
ASD REAL CAROVIGNO, per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Niccolò Greco; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Niccolò GRECO, e dal Sig. Andrea COLUCCI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD REAL CAROVIGNO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Niccolò GRECO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD REAL CAROVIGNO;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.