F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 032/TFN – SD del 2 Agosto 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 204/770pf22-23/GC/blp del 3 luglio 2023 nei confronti del sig. Andrea Focosi – Reg. Prot 1/TFN-SD

Decisione/0032/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0001/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Roberto Proietti – Presidente

Giorgia Marina Caccamo – Componente

Paolo Clarizia – Componente (Relatore)

Claudio Croce – Componente

Valentina Ramella – Componente

Carlo Purificato – Componente aggiunto (Relatore)

Claudio Sottoriva – Componente aggiunto

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 25 luglio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 204 /770pf22-23/GC/blp del 3 luglio 2023 nei confronti del sig. Focosi Andrea, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 03.07.2023, deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare il:

“sig. Focosi Andrea n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società Centro Energia S.r.l., socia al 35% della Monterosi Tuscia FC S.r.l., all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della Monterosi Tuscia FC S.r.l.:

a) violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20-bis, commi 6, 7, 8 e 9 delle N.O.I.F., 32, commi 5-ter e 5-quater del C.G.S., anche in relazione all’art. 31, comma 1 del C.G.S., per non aver depositato, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., con riferimento alla Centro Energia S.r.l., socia al 35% della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., acquirente con scrittura privata sottoscritta in data 7 ottobre 2022 del 35% del capitale della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F, la documentazione relativa ai requisiti di solidità finanziaria delle società acquirente Centro Energia S.r.l., nelle forme prescritte dall’art 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., in quanto tardiva, avendo la società comunicato l’intervenuta acquisizione con produzione documentale che risulta pervenuta solo in data 19 dicembre 2022, decorso il termine di 15 giorni dall’acquisizione (perfezionatasi il 7 ottobre 2022), stabilito dall’art. 20-bis delle NO.I.F., e pertanto sanzionabile ex art. 32, comma 5-ter del C.G.S., nonché del successivo comma 5-quater, in quanto trasmessa una volta scaduto anche il termine di 15 giorni assegnatole dalla Commissione in applicazione dell’8°comma dell’art. 20-bis, ritardo che, ai sensi del successivo 9° comma, impedisce alla stessa di prenderne cognizione, ed ancora in quanto per la Centro Energia S.r.l. la società sportiva si è limitata a inoltrare alla Commissione copia d’una corrispondenza privata intercorsa con l’Agenzia 24 di Roma della Banca Popolare di Sondrio, datata 21 ottobre 2022, in luogo della «dichiarazione di uno o più istituti di credito, nazionali o esteri […] in forma di lettera di referenze bancarie» richiesta dalla norma, senza neppure integrarla, come da sollecitazione dalla Commissione, nel termine concessole ex art. 20-bis, 8°comma delle N.O.I.F.”.

La fase predibattimentale

L’indagine della Procura Federale nasce dall’articolata segnalazione del 21.03.2023 effettuata dalla Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie, a seguito delle approfondite verifiche svolte relativamente al trasferimento delle quote rappresentative dell’intero capitale sociale della Monterosi Tuscia F.C. s.r.l. in ordine a quanto prescritto dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., di cui al C.U. n. 205/A del 17.3.2023.

Con tale segnalazione si rappresentava:

“3. Tempestività degli adempimenti (art. 20bis, 7° comma, N.O.I.F.)

La società sportiva ha comunicato alla Federazione le acquisizioni perfezionatesi il 7 ottobre 2022 trasmettendo copia dell’atto di acquisizione cumulativo delle relative quote e la documentazione inerente ai requisiti di onorabilità con p.e.c. del 20 e del 21 ottobre 2022 e, dunque, entro il termine di 15 giorni di cui all’art. 20-bis, 7° comma delle N.O.I.F., mentre solo una parte della documentazione concernente la solidità finanziaria (e, in particolare, quella riferibile alla Progest s.r.l., e alla Master Service s.r.l.) è pervenuta all’esito del successivo sollecito, inviatole ai sensi dell’8° comma dell’art. 20-bis cit. in data 30 novembre 2022, affinché venisse integrata in conformità con quanto stabilito dal 6° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., sollecito al quale la società ha fornito riscontro solo in data 19 dicembre 2022, ossia decorso il termine perentorio di 15 giorni assegnatole.[…]

5. Requisiti di solidità finanziaria (art. 20bis, 6° comma, lett. A1 delle N.O.I.F.)

Al fin di dimostrare il possesso di tali requisiti la società ha prodotto, dapprima, tramite p.e.c. del 21 ottobre 2022:

- per quanto concerne la Progest S.r.l. e la Master Service S.r.l. una corrispondenza volta a ottenere due «attestazioni […] su carta intestata della banca», inoltrata via mail il 18 ottobre 2022 a un funzionario di Banca Intesa San Paolo, in esito alla quale l’istituto di credito, onde poter «effettuare una regolare istruttoria», ha richiesto la trasmissione dei bilanci depositati per l’esercizio 2021 e le bozze di quelli relativi all’esercizio 2022;

- per quanto concerne la Centro Energia S.r.l. una corrispondenza intercorsa tra il 19 e il 20 ottobre 2022 con l’Agenzia 24 di Roma della Banca Popolare di Sondrio, nel contesto della quale il funzionario addetto comunicava che «la policy aziendale del nostro istituto prevede attestazioni di questo tipo vengano rilasciate esclusivamente su delibera di concessione affidamenti in genere», circostanza che non avrebbe consentito di assecondare la richiesta formulata dalla società.

La Commissione, avendo ritenuto tale documentazione non adeguata ai fini della prova dei requisiti richiesti dall’art. 20bis, 6° comma delle N.O.I.F., ha sollecitato, in data 30 novembre 2022, ai sensi dell’8° comma dell’art. 20bis cit., la società sportiva a integrarla entro il termine perentorio di 15 giorni, producendo attestazioni relative alla solidità finanziaria delle acquirenti in conformità con il vigente dettato normativo ovvero, qualora gli istituti di credito di riferimento non avessero potuto procedere al rilascio del rating creditizio, dichiarazioni nell’ambito della quali venissero specificate le eventuali ragioni ostative.

Rispetto a tale sollecito la società forniva tardivo e, come più specificamente si dirà, parziale e inadeguato riscontro il 19 dicembre 2022 (decorso, dunque, il termine di 15 giorni assegnatole), trasmettendo a mezzo posta elettronica ordinaria:

- per la Progest S.r.l. e la Master Service S.r.l., due dichiarazioni, entrambe datate 19 dicembre 2022, con le quali la Filiale Imprese di Roma della Banca Intesa Sanpaolo attestava, «senza responsabilità né garanzia: a) di intrattenere da almeno due anni, con l’Acquirente o con società allo stesso riconducibili […], rapporti non classificati a inadempienza probabile (unlikely to pay) o a sofferenza (bad loans) nel rispetto dei criteri stabiliti dall’Autorità Bancaria Europea; b) che il medesimo Acquirente o società ad esso riconducibile […], nello stesso periodo biennale, non è/sono stato/i destinatario/i, presso l’istituto di credito, di azioni esecutive o azioni cautelari a tutela di crediti, per importi superiori al 30% delle disponibilità medie di periodo, individuate tenendo conto della liquidità depositata liberamente utilizzabile presso la banca e dei margini di utilizzo degli affidamenti concessi dalla banca stessa; c) che l’Acquirente, in relazione all’attività professionale o di impresa dallo stesso svolta, gode di ottimo merito creditizio», formula che ricalca le specifiche di cui al 3° comma, lett. A1), punti a.i), a.ii.) e a.iii) dell’art. 20bis delle N.O.I.F. adottato con C.U. n° 112/A del 7 novembre 2019, abrogato con C.U. n° 221/A del 26 aprile 2021;

- per la Centro Energia S.r.l., una comunicazione del tutto irrilevante ai fini che qui interessano da cui risulterebbe che la società avrebbe «ridotto la propria partecipazione al di sotto del 10%, trasferendo le proprie quote in favore di tre nuovi soci subentranti»”.

La Commissione concludeva “che la documentazione prodotta risultava:

- tardiva per quanto concerne le attestazioni relative ai requisiti di solidità finanziaria con riferimento a tutte le società acquirenti poiché l’iniziale produzione documentale risulta pervenuta solo in data 19 dicembre 2022, decorso il termine di 15 giorni dall’acquisizione (perfezionatasi il 7 ottobre 2022), stabilito dall’ 20-bis, 7°comma delle N.O.I.F. e, pertanto, sanzionabile ex art. 32, comma 5-ter del C.G.S., nonché del successivo comma 5-quater, in quanto trasmessa una volta scaduto anche il termine di 15 giorni assegnatole dalla Commissione in applicazione dell’8° comma dell’art. 20-bis cit., ritardo che, ai sensi del successivo 9°comma, impedisce alla stessa di poterne prendere cognizione;

[…]

- insufficiente e comprovare, anche sotto il profilo sostanziale, i requisiti di solidità finanziaria richiesti dall’ 20-bis, 6° comma, lett. A1), punti a.i) e a.ii) vigenti poiché la società sportiva:

- per quanto concerne la Centro Energia S.r.l., si è limitata a inoltrare alla Commissione copia d’una corrispondenza privata intercorsa con l’Agenzia 24 di Roma della Banca Popolare di Sondrio 2 datata 21 ottobre 2022, in luogo della «dichiarazione di uno o più istituti di credito, nazionali o esteri […] in forma di lettera di referenze bancarie» richiesta dalla norma, senza neppure integrarla, come da sollecitazione dalla Commissione, nel termine concessole ex art. 20-bis, 8° comma delle N.O.I.F.;

- quanto alla Progest S.r.l. e alla Master Service S.r.l. ha trasmesso, il 19 dicembre 2022, previo sollecito ex art. 20-bis, 8 ° comma delle N.O.I.F., due dichiarazioni rese dalla Filiale Imprese di Roma della Banca Intesa Sanpaolo, nelle quali, pur risultando «che l’Acquirente, in relazione all’attività professionale o di impresa […] svolta, gode di ottimo merito creditizio»:

- difetta ogni riferimento alla classe di rating 3 richiesta al 6° comma, lett. A1), punto a.ii), dell’ 20bis;

- non vengono fornite spiegazioni in ordine alle eventuali ragioni ostative all’attribuzione alle predette società di un rating creditizio, né compaiono indicazioni da cui possa apprezzarsene l’equipollenza rispetto alla richiesta classe B+”.

A seguito dell’attività di indagine e sulla base di quanto accertato dalla Commissione Acquisizioni Partecipazioni Societarie la Procura Federale, in data 23 maggio 2023, notificava ai legali rappresentanti delle società acquirenti le prefate quote, nonché alla Monterosi Tuscia FC Srl e al legale rappresentante di quest’ultima, la Comunicazione di conclusione delle indagini per violazione tra gli altri dell’art. 20 bis commi 7 e 8 delle N.O.I.F.

Tutti i destinatari della comunicazione di conclusione delle indagini, ad eccezione dell’attuale deferito, formulavano una proposta di accordo ex art. 126 del CGS sulla quale la Procura Federale ha prestato il consenso, in assenza di rilievi della Procura Generale dello Sport.

In assenza di attività difensiva del sig. Andrea Focosi, amministratore unico e legale rappresentante della Centro Energia Srl, che aveva acquisito il 35% della Monterosi Tuscia FC Srl, la Procura Federale, in data 3.7.2023, notificava il richiamato atto di deferimento.

Il dibattimento

In sede di discussione, il dott. Luca Scarpa in rappresentanza della Procura Federale, si è riportato integralmente all’atto di deferimento e ha chiesto l’irrogazione della seguente sanzione: - nei confronti del sig. Andrea Focosi, mesi 6 (sei) di inibizione.

La decisione

Dalle indagini effettuate dalla Procura Federale e, in particolare, dalla segnalazione della Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie emerge chiaramente la fondatezza del deferimento in oggetto.

L’art. 20 bis delle N.O.I.F. ai commi 6, 7, 8 e 9 prevede: “6. Requisiti di solidità finanziaria.

A) Gli Acquirenti devono depositare in F.I.G.C.:

A1) la dichiarazione di uno o più istituti di credito, nazionali o esteri, che, in forma di lettera di referenze bancarie: a.i) attestino di intrattenere rapporti ordinari con gli Acquirenti senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti; e inoltre aii) attestino che il merito creditizio degli Acquirenti in relazione all’attività professionale o di impresa dagli stessi svolta non sia inferiore a B+ o comunque ad una classe di merito di credito equipollente a B+ secondo la scala di valutazione delle principali agenzie di rating sul mercato.

[…]

7. La documentazione richiesta dai commi 5 e 6 lettera A1), unitamente alla copia dell’atto dal quale consegua l’Acquisizione di cui al comma 1 ovvero, ove non ancora disponibile la copia dell’atto, unitamente ad una attestazione di avvenuta stipula, deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla Acquisizione delle partecipazioni. La fideiussione richiesta dal comma 6 lettera A2) deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della FIGC del debito da garantire.

8. Nel caso la Commissione (Co.A.P.S. - Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) di cui al comma 11 rilevi una qualunque irregolarità o carenza nella documentazione o nella fideiussione di cui ai commi 5 e 6 che precedono, essa provvede a chiedere ai soggetti interessati l’integrazione della documentazione o della fideiussione, fissando un termine aggiuntivo, non prorogabile, di 15 giorni. La concessione del termine aggiuntivo previsto dal presente comma 8 è comunque subordinata a che, nel termine di cui al comma 6, sia stato quanto meno depositato l’atto dal quale consegua l’Acquisizione ovvero, ove non ancora disponibile la copia dell’atto, sia stata quanto meno depositata l’attestazione di avvenuta stipula.

9. Non possono essere esaminati o presi in considerazione documenti presentati successivamente al termine aggiuntivo come sopra fissato e il mancato adempimento alla richiesta di regolarizzazione, entro il medesimo termine, equivale ad assenza dei requisiti richiesti dai commi 5 e 6.”.

Le Sezioni Unite della Corte Federale di Appello hanno chiarito che tale previsione – finalizzata ad “ assolvere al compito imprescindibile di garantire preventivamente e costantemente che i protagonisti del sistema calcistico professionistico siano in grado di assicurare il rispetto di fondamentali condizioni di stabilità economica e finanziaria, a garanzia della solidità soggettiva e sostenibilità degli oneri richiesti per la partecipazione ai campionati organizzati dalla federazione per le società professionistiche, rispetto di inderogabili esigenze di dipendenti, collaboratori e creditori, omogeneità di condizioni di accesso e permanenza per tutti gli interessati, credibilità delle manifestazioni sportive” – deve essere interpretata in modo rigoroso “per far emergere e assicurare la effettiva sussistenza di condizioni imprescindibili per qualificare come garantite quelle esigenze cui è rivolta tutta la disciplina in tema di requisiti di solidità economico-finanziaria dei partecipanti alle competizioni sportive organizzate per le società calcistiche professionistiche”, altrimenti “verrebbe compromessa la stessa credibilità dell’intero apparato regolatorio delle manifestazioni sportive in esame, per il rilievo centrale in questa prospettiva della oggettiva dimostrazione di esistenza delle condizioni predette” (Sezioni unite, decisione n. 39/CFA/2021-2022; in tal senso anche Sezioni unite, decisione n. 43/CFA/2021-2022).

In particolare, con la richiamata sentenza è stato chiarito che “ alla mancanza da intendere come materiale e completa omissione dell’adempimento o del documento richiesto, va equiparata ogni condotta funzionalmente in grado di esprimere il medesimo esito. E pertanto la produzione di documentazione del tutto inidonea rispetto alla funzione di verifica e selezione perseguita dalla disciplina in esame. Così che, se è vero che non sono richieste formule sacramentali o l’uso esclusivo di formulari o modelli rilasciati dagli organi federali, resta impregiudicato che non potranno mai considerarsi equivalenti produzioni documentali del tutto prive dei requisiti minimi per assolvere alla funzione selettiva che si deve ascrivere ad una disciplina quale quella che mira a definire i requisiti di solidità finanziaria di chi intenda acquisire il controllo di società di calcio professionistico. In mancanza, tutto il rigoroso e puntuale sistema dei requisiti di solidità finanziaria e dei relativi controlli risulterebbe vano e privo di effettività” (Sezioni unite, decisione n. 39/CFA/2021-2022).

Del resto, è stato altresì affermato che “l’art. 20-bis delle NOIF, nell’attuale formulazione, non lascia alcun margine all’interprete allorquando prevede espressamente una specifica e tassativa procedimentalizzazione degli adempimenti richiesti nella tempistica e un predefinito quadro sanzionatorio con una portata afflittiva puntualmente comminata dallo stesso art. 20-bis” (Sezioni unite, decisione n. 43/CFA/2021-2022; così anche TFN, n. 0050/TFN-SD/2021/2022).

Nel caso di specie, la trasmissione delle attestazioni relative ai requisiti di solidità finanziaria della Centro Energia S.r.l. è tardiva, in quanto pervenuta solo in data 19.12.2022, decorso il termine di quindici giorni dall’acquisizione, previsto dal settimo comma dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., perfezionatasi il 7.10.2022, nonché decorso anche l’ulteriore termine di quindici giorni assegnato dalla Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie in applicazione dell’ottavo comma della richiamata disposizione. Inoltre, la documentazione trasmessa dalla Centro Energia s.r.l. risulta altresì inidonea a comprovare, anche sotto il profilo sostanziale, i requisiti di solidità finanziaria richiesti dal sesto comma dell’art. 20 bis comma 6, trattandosi di una mera copia di corrispondenza privata intercorsa con un’agenzia di una Banca che in alcun modo può essere qualificata come una lettera di referenze bancarie, che può essere rilasciata esclusivamente su delibera di concessione affidamenti.

Tali evidenze non sono mai state contestate dai soggetti interessati, né in sede procedimentale, né in fase d’indagine.

La sanzione chiesta dalla Procura per le molteplici violazioni accertate appare congrua e adeguata, anche alla luce della gravità delle condotte contestate, degli accordi ex art. 126 C.G.S. conclusi con gli altri indagati e dei precedenti di questo Ecc.mo Collegio (ex multis, TFN n. 0051/TFN-SD/2021/2022).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Focosi Andrea la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione.

 

I RELATORI                                                IL PRESIDENTE

Paolo Clarizia                                                Roberto Proietti

Carlo Purificato     

 

Depositato in data 2 agosto 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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