F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0025/CFA pubblicata il 21 Agosto 2023 (motivazioni) – Presidente federale-sig. Martin Gabriel Aniceto Brustamant

Decisione/0025/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0011/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente (Relatore)

Salvatore Lombardo – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Vincenzo Barbieri - Componente

Antonino Anastasi - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0011/CFA/2023-2024 proposto dal Presidente federale in data 14.07.2023,

per la riforma della decisione assunta dal Giudice sportivo della Delegazione distrettuale di Legnano presso il Comitato regionale Lombardia di cui al CU n. 43 del 18.05.2023

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 9 agosto 2023 tenutasi in videoconferenza, il Pres. Mario Luigi Torsello; nessuno è comparso per le parti; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo ai sensi dell’art. 102 CGS il Presidente federale ha chiesto la riforma della decisione del Giudice sportivo presso la Delegazione distrettuale di Legnano, pubblicata sul C.U. n. 43 del 18.05.2023, relativa alla sanzione inflitta al tesserato Martin Gabriel Aniceto Brustamant conseguentemente alla condotta violenta dallo stesso tenuta nei confronti dell’arbitro, in occasione della gara A.S.D. Pontevecchio – A.S.D. Accademia Calcio Vittuone del 14.05.2023.

Nel reclamo si espone quanto segue:

- in data 14 maggio 2023, si disputava la gara tra A.S.D. Pontevecchio – A.S.D. Accademia Calcio Vittuone, valevole per il Campionato provinciale allievi under 17, Girone A, stagione sportiva 2022/2023. Come si rileva dal Comunicato Ufficiale n. 43 della Delegazione Distrettuale di Legnano del 18.05.2023, il Sig. Martin Gabriel Aniceto Brustamant, dirigente accompagnatore tesserato per la A.S.D. Accademia Calcio Vittuone, veniva espulso per proteste e “alla notifica del provvedimento si avvicinava all'Arbitro con fare minaccioso e lo colpiva con una testata al volto che provocava forte dolore e procurava danni refertati dal Pronto soccorso”. In particolare così riferisce il Direttore di gara nel proprio supplemento di referto: “al termine della gara mentre mi recavo verso il mio spogliatoio si avvicinava contro di me con fare minaccioso il sig. Aniceto Brustamant Martin (dirigente dell’Accademia Calcio Vittuone, espulso dal terreno di gioco al 10 del 2t x proteste verso l’espulsione del suo calciatore), che mi diceva “sei un c……e pezzo di m….a, kebabbaro”; prima di rientrare nel mio spogliatoio inveiva in modo molto violento nei miei confronti caricandomi con una forte testata diretta verso il mio volto, che io riuscivo a schivare solo parzialmente ricevendo il colpo sul mento. Tale gesto mi provocava un forte dolore, tanto da recarmi al pronto soccorso di Magenta ricevendo prognosi di 5 giorni dopo avermi aggredito se ne andava via, lasciandomi sconcertato dall’accaduto. Dopo l'accaduto, nessun dirigente (di ambo le società) ha tutelato la mia immagine fisica e morale. Quindi a questo punto decidevo di chiamare il 112 e arrivavano poco dopo i carabinieri a cui raccontavo i fatti, i quali prendevano nota sul loro verbale. Grazie ai carabinieri, riuscivo a lasciare l’impianto sportivo in serenità e sicurezza”;

- il successivo 18.05.2023, la Delegazione distrettuale di Legnano presso il Comitato regionale Lombardia, con decisione pubblicata sul C.U. n. 43 del 18 maggio 2023, stabiliva la squalifica dello stesso fino al 14.05.2025. Nella decisione oggi impugnata così, esclusivamente, si legge: “inibizione a svolgere ogni attivita' fino al 14/5/2025 Aniceto Brustamant Martin Gabri (Accademia Calcio Vittuone). Espulso per proteste. Alla notifica del provvedimento si avvicinava all'Arbitro con fare minaccioso e lo colpiva con una testata al volto che provocava forte dolore e procurava danni refertati dal Pronto soccorso”.

Nel reclamo si rileva che la decisione adottata del Giudice sportivo non risulta in linea con i principi di cui alla vigente normativa federale che, all’art. 35, comma 5, del Codice di giustizia sportiva - così come novellato nella riunione del 19 aprile 2023 del Consiglio federale (cfr. C.U. 165/A del 20 aprile 2023) -  prescrive che “i dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di inibizione”. Ed infatti, nel caso di specie, non v’è alcun dubbio circa l’aggressività e la violenza delle condotte descritte, tenuto conto, altresì, del verbale di pronto soccorso dello Stabilimento ospedaliero di Magenta, in cui viene specificato come il direttore di gara abbia riportato un “trauma facciale” da percosse con prognosi di 5 giorni. La condotta violenta del sig. Martin Gabriel Aniceto Brustamant ha, quindi, cagionato una oggettiva lesione personale al direttore di gara.

Inoltre, la Delegazione distrettuale di Legnano, nulla disponeva nei confronti della società di appartenenza del sig. Martin Gabriel Aniceto Brustamant, la A.S.D. Accademia Calcio Vittuone. In particolare, non teneva conto di quanto previsto dall’art. 35, comma 5 bis C.G.S FIGC – anch’esso introdotto dal Consiglio Federale del 19 aprile 2023 al fine di contrastare fermamente i frequenti episodi di violenza nei confronti degli arbitri – il quale prevede che: “le società per le quali sono tesserati i soggetti sanzionati per la condotta di cui al comma 5, rispondono per i  medesimi comportamenti   con la sanzione minima di due punti di penalizzazione in classifica”. La stessa Delegazione distrettuale violava lo stesso art. 35, comma 7 C.G.S. FIGC, il quale prevede che in caso di comminazione di sanzione inflitta per condotta violenta, tale sanzione sia considerata anche ai fini della applicazione di misure amministrative a carico della società.

Alla luce di quanto evidenziato emerge palese la erroneità della decisione oggi impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reclamo è stato proposto ai sensi dell’art. 102 CGS.

Al riguardo queste Sezioni unite hanno avuto ripetutamente modo di precisare la ratio e la portata della legittimazione straordinaria del Presidente federale prevista dall’art. 102 CGS.

In questa sede non può che confermarsi la natura dell’istituto destinato a tutelare la corretta e uniforme applicazione della normativa da parte degli organi della giustizia sportiva della Federazione, di cui il Presidente federale è il massimo garante, rinviandone le ragioni ai precedenti menzionati per esigenze di sinteticità.

2. Nel merito il reclamo è fondato.

Come osserva il reclamante, l’art. 35, comma 5, del Codice di giustizia sportiva - così come novellato nella riunione del 19 aprile 2023 del Consiglio federale (cfr. C.U. 165/A del 20 aprile 2023) - prescrive che “I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di inibizione”.

Il successivo comma 5-bis dispone, inoltre, che “Le società per le quali sono tesserati i soggetti sanzionati per la condotta di cui al comma 5, rispondono per i medesimi comportamenti con la sanzione minima di due punti di penalizzazione in classifica.”.

Orbene, come ha osservato questa Corte federale con la recente decisione n. 11/2023-2024:

- il Codice del 2019 – già nella sua formulazione originaria - aveva inteso affrontare la gravissima piaga della violenza nei confronti degli ufficiali di gara, prevedendo, a tal fine, un articolo specifico (Art. 35: “Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara”) e inasprendo, comunque, le sanzioni rispetto a quanto in precedenza previsto. Il preesistente Codice, del resto, (art. 19, comma 4) si riferiva a categorie parzialmente diverse quali la “condotta ingiuriosa o irriguardosa” nei confronti degli ufficiali di gara (comma 4, lett. a)) oltre alla “condotta violenta” (comma 4, lett. d)) e prevedendo, soprattutto, un apparato sanzionatorio che si era rivelato insufficiente.

- le profonde innovazioni del 2019 sono intervenute a séguito di molteplici episodi di aggressione nei confronti degli arbitri - in gran parte occorsi in occasione di partite dilettantistiche - che, in qualche caso, hanno assunto rilievo addirittura penalistico. Dal raffronto tra la precedente e la nuova normativa emerge, dunque, la volontà repressiva dell’ordinamento verso qualsivoglia forma di violenza rivolta alla classe arbitrale, a tutela non solo dell’integrità fisica ma soprattutto della dignità del ruolo rivestito oltre che del regolare svolgimento delle competizioni calcistiche (v. anche Corte sportiva d’appello nazionale, Sez. III, n. 7/20222023).

- tale orientamento repressivo è stato poi recentemente ribadito con il C.U. FIGC n. 165/A del 20 aprile 2023, diretto – come si legge testualmente – a porre in essere “ulteriori azioni di contrasto agli episodi di violenza nei confronti degli arbitri”. Con il novellato art. 35 si è giunti, dunque, ad un ulteriore inasprimento delle sanzioni a carico di chi commette atti di violenza nei confronti degli arbitri.

- già prima delle recenti modifiche normative questa Corte federale aveva più volte sottolineato che l’ordinamento non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza a danno degli ufficiali di gara e tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità. E’ stato anche costantemente sottolineato che la figura del direttore di gara è qualcosa in più di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: si tratta infatti più propriamente di una figura istituzionale che in campo rappresenta il regolamento di gioco e che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 52/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 54/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 56/CFA/20212022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 3/2022-2023; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 066/2022-2023).

3. Alla luce di quanto sopra esposto la decisione impugnata – allorchè ha unicamente disposto l’inibizione del Sig. Aniceto Brustamant Martin Gabri a svolgere ogni attività fino al 14/5/2025 - non ha fatto corretta applicazione delle disposizioni sopra richiamate, così come introdotte dal C.U. 165/A del 20 aprile 2023.

Pertanto essa va riformata nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, dispone quanto segue:

- irroga al sig. Martin Gabriel Aniceto Brustamant l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 14/5/2027;

- irroga alla società Accademia Calcio Vittuone la sanzione di 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza;

- dispone che la sanzione inflitta vada considerata ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico della società.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.        

 

IL PRESIDENTE ESTENSORE

          Mario Luigi Torsello

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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