F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 040/TFN – SD del 11 Agosto 2023 (motivazioni) – Deferimento proposto dal Procuratore Nazionale dello Sport applicato n. 902/369 pf22-23/MI/blp del 7 luglio 2023, nei confronti del sig. omissis – Reg. Prot. 7/TFN-SD

Decisione/0040/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0007/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Amedeo Citarella – Componente

Andrea Giordano – Componente (Relatore)

Roberto Pellegrini – Componente

Angelo Venturini – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 1° agosto 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Nazionale dello Sport applicato n. 902/369 pf22-23/MI/blp del 7 luglio 2023, nei confronti del sig. «omissis», la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 7 luglio 2023, a carico del sig. «omissis», per rispondere della invocata violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, ovvero del dovere fatto a tutte le persone e gli organismi soggetti all’osservanza delle norme federali di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità, correttezza e rettitudine morale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e/o sociale, in combinato disposto, giusto il coordinamento tra il Codice di Giustizia Sportiva FIGC e le norme CONI previsto dall’art. 3, comma 1, CGS, con l’art. 5, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo CONI che impone a tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo di astenersi dall’adottare comportamenti scorretti e/o violenti, per avere lo stesso, secondo quanto prospettato nel deferimento, la sera/notte tra il 30 e il 31 maggio 2021, in concorso con altri soggetti ma ciascuno di essi con un proprio autonomo apporto causale, dopo aver fissato un appuntamento e aver ottenuto la presenza di una giovane donna presso una abitazione sita in («omissis»), abusato sessualmente di costei inducendola con violenza a compiere e/o subire atti sessuali.

La fase istruttoria

Il procedimento è stato aperto all’esito dell’attività istruttoria ritualmente compiuta dalla Procura Federale e, più segnatamente, dell’acquisizione della segnalazione in atti della Procura Generale dello Sport del 7 dicembre 2022, nonché degli atti dell’indagine penale relativa al procedimento penale n. 1482/2021 RG. NR «omissis». (n. 2128/2022 RG. GIP); segnalazione e atti da cui sarebbe emersa l’asserita violazione, da parte del sig. Man«omissis»olo Portanova, dell’art. 4, comma 1, CGS, in combinato disposto con l’art. 5, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo CONI, per avere il deferito adottato atti scorretti e/o violenti, nella notte tra il 30 e il 31 maggio 2021, ai danni di una giovane donna, che sarebbe stata indotta a compiere e/o subire rapporti sessuali.

All’esito di un originario intendimento di archiviazione, avanzato dalla Procura Federale in data 2 febbraio 2023, la Procura Generale dello Sport ha adottato il provvedimento del 7 febbraio 2023, con il quale, in ragione della “gravità dei fatti di cui parrebbe essersi reso protagonista il tesserato «omissis» ”, ritenendoli non estranei al “perimetro di competenza della giustizia sportiva”, ha invitato la Procura Federale a reiterare la richiesta di atti ostensibili al competente Ufficio Giudiziario e, in caso di conferma dei fatti, a esercitare l’azione disciplinare.

La Procura Federale ha, quindi, acquisito, inter alia, i seguenti atti: segnalazione con relativi allegati della Procura Generale dello Sport datata 7 dicembre 2022; richiesta di atti formalizzata dall’AGO «omissis»  in data 12 dicembre 2022; nota con cui veniva respinta l’istanza di ostensione degli atti penali; intendimento di archiviazione proposto dall’Ufficio e sottoposto alla PGS, per la valutazioni di competenza, in data 2 febbraio 2023; nota della PGS, datata 7 febbraio 2023, con cui la stessa, nel non condividere il proposto intendimento di archiviazione, invitava l’Ufficio a reiterare la richiesta di atti ostensibili al competente Ufficio Giudiziario e a richiedere la proroga del termine; richiesta di concessione della prima proroga del termine per le indagini avanzata dalla PGS; provvedimento di concessione della richiesta di prima proroga; nota, datata 9 febbraio 2023, con cui l’Ufficio reiterava alla competente AGO la richiesta di ostensione degli atti penali relativi al procedimento instaurato a carico di «omissis» ; nota del 13 febbraio 2023, con cui il competente Giudice del «omissis» disponeva che, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 116 cpp, sarebbe stata trasmessa la sentenza emessa il 6 dic«omissis»embre 2022, una volta depositate le relative motivazioni; sentenza del «omissis», interrogazione sulla persona di «omissis».

All’esito della disamina dei documenti, la Procura Federale, ritenendo potesse configurarsi una violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, ha provveduto alla notificazione, a carico del deferito, di rituale comunicazione di conclusione delle indagini.

In data 8 maggio 2023, la medesima Procura Federale, alla luce della memoria difensiva depositata dal tesserato, ha formulato un nuovo intendimento di archiviazione; intendimento non condiviso dalla Procura Generale, che ha invitato a procedere ai conseguenti adempimenti.

La Procura Federale ha, quindi, argomentato in ordine alla propria impossibilità di validamente esercitare l’azione disciplinare. Con provvedimento del 5 giugno 2023, la Procura Generale ha disposto l’avocazione del procedimento, notificando all’esito il deferimento per cui, oggi, è causa.

Tale deferimento fa, anzitutto, leva sul precipuo dettato dell’art. 16 decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, evidenziando l’obbligo delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate di redigere le linee guida per la predisposizione di modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, nonché di prevedere, nel proprio regolamento di giustizia, specifiche sanzioni disciplinari per i casi di accertata violazione, da parte dei tesserati, dei divieti di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 ovvero di condanne ai sensi delle norme penali riferibili a specifici delitti contro la libertà individuale, ai delitti contro l’uguaglianza e a una serie di delitti contro la libertà personale.

Dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 deriverebbe, secondo la Procura Generale, l’obbligo della Federazione di appartenenza del tesserato di adottare, nei confronti dello stesso, una delle sanzioni previste dalla stessa novella.

Inoltre, sempre stando a quanto prospettato dalla Procura, l’estrema gravità delle contestate condotte, con particolare riferimento alla loro natura e all’eco mediatica dalle stesse prodotta, non consentirebbe di considerare le medesime estranee al contesto sportivo e, nello specifico, a quanto previsto dall’art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI.

La fase predibattimentale

Per il deferito sig. «omissis», si è costituito l’Avv. Flavia Tortorella.

Ha, anzitutto, eccepito il difetto di giurisdizione di questo Tribunale.

In particolare, secondo la difesa del tesserato, i fatti contestati non rientrerebbero nello spettro di cognizione del Giudice Federale, non integrando alcuna delle fattispecie di cui al CGS e/o al Codice di Comportamento Sportivo CONI e comunque non risultando riferibili all’attività sportiva.

L’art. 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, invocato dalla Procura, non introdurrebbe alcuna fattispecie disciplinare di diretta applicazione, piuttosto onerando i competenti Organi Federali a farlo; sarebbe entrato in vigore in epoca successiva ai fatti contestati; postulerebbe la condanna in via definitiva – nel caso di specie insussistente – per uno dei reati espressamente enucleati. Neppure gli artt. 2 e 5 del Codice di Comportamento Sportivo CONI potrebbero adeguatamente fondare il deferimento, implicando i suddetti l’esistenza di rapporti comunque riferibili all’attività sportiva.

In via gradata, la parte ha eccepito l’asserita violazione, da parte della Procura, dei termini normativamente previsti per il corretto esercizio dell’azione disciplinare.

In particolare, tanto il provvedimento di opposizione all’archiviazione quanto quello di avocazione risulterebbero intrapresi successivamente alla scadenza del termine di cui all’art. 125, comma 2, CGS FIGC, secondo cui l’atto di deferimento deve pervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 123, comma 1, del medesimo Codice.

La decadenza, per come prospettata, fulminerebbe di improcedibilità l’incoata azione disciplinare.

Nel merito, la difesa di parte ha eccepito la presunta violazione del principio dell’autonomia di giudizio, fondandosi il deferimento sulla base della sola sentenza, non passata in giudicato, emessa da altro Giudicante, nonché dello stesso diritto di difesa del tesserato, che, non avendo potuto accedere agli atti del procedimento penale (per non essergli stato consentito dal GIP, ai sensi dell’art. 116 cpp), neppure potrebbe contestare la piattaforma fattuale e probatoria sottesa alla decisione del «omissis».

In ogni caso, secondo la prospettazione di parte, la ricostruzione dei fatti, per come compiuta dalla Procura Generale, si scontrerebbe con il complessivo panorama probatorio che, ove diversamente vagliato, avrebbe condotto anche il Giudice penale a una decisione di differente tenore.

Più segnatamente, le dichiarazioni rese dalla parte offesa, fondanti la pronuncia penale, confliggerebbero con il contenuto messaggistico e multimediale del suo smartphone, con i racconti di soggetti terzi e con le risultanze dei video relativi ai fatti contestati.

La motivazione del GIP risulterebbe carente, per non aver pesato gli elementi fattuali in questione, pur pacificamente acquisiti al processo penale; i presunti errori in cui sarebbe incorso il Giudice penale non potrebbero essere tout court trasposti in questa sede. La parte ha concluso chiedendo: in via preliminare, l’accertamento dell’assoluta carenza di giurisdizione sportiva in ordine ai fatti contestati e/o la carenza di una norma incriminatrice astratta e, per l’effetto, la declaratoria del difetto di giurisdizione del Giudice sportivo; in via gradata, l’accertamento dell’avvenuta decorrenza dei termini per il corretto esercizio dell’azione disciplinare e, conseguentemente, la declaratoria di improcedibilità dell’azione disciplinare; nel merito, l’accertamento dell’infondatezza delle incolpazioni di cui al libello accusatorio e, per l’effetto, il proscioglimento del deferito dall’illecito contestato.

La riunione del 1 agosto 2023

Il giudizio è stato chiamato alla riunione del giorno 1 agosto 2023.

Sono comparsi: per la Procura Generale, l’Avv. Marco Ieradi; per il deferito, l’Avv. Flavia Tortorella.

La Procura Generale si è riportata all’atto di deferimento, contestando le eccezioni ex adverso formulate e chiedendo l’irrogazione, nei confronti del tesserato, della sanzione di anni 5 (cinque) di squalifica con proposta di radiazione.

L’Avv. Tortorella si è riportata alla propria memoria difensiva. Ha, in particolare, insistito per l’accertamento del difetto di giurisdizione di questo Tribunale, nonché, in via gradata, per la declaratoria di improcedibilità dell’azione disciplinare, in ragione del ritenuto decorso dei termini per il rituale esercizio dell’azione disciplinare.

La decisione

Dato l’ordine di esame delle questioni, disegnato dall’art. 276, comma 2, c.p.c. (applicabile al presente giudizio in ragione dell’art. 3, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, che, richiamando le “disposizioni del Codice CONI”, rinvia anche all’art. 2, comma 6, di quest’ultimo, a propria volta espressivo del c.d. rinvio esterno “ai principi e alle norme generali del processo civile”), deve pregiudizialmente delibarsi l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal deferito in memoria e reiterata in seno alla riunione del 1° agosto 2023.

L’eccezione è fondata.

Il suo vaglio postula il richiamo dell’articolata dialettica che pone in relazione l’ordinamento sportivo con quello statale.

I termini di tale complesso relazionarsi sono delineati dalla Legge 17 ottobre 2003, n. 280, di conversione del D.L. 19 agosto 2003, n. 220, da leggersi ai lumi delle note sentenze C. Cost., 11 febbraio 2011, n. 49 e C. Cost., 25 giugno 2019, n. 160.

L’art. 1 del decreto-legge, poi convertito, riecheggia il dettato dell’art. 2 della Costituzione: “La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale”.

Come pure insegna la normativa primaria, il principio autonomista, che si giustifica in ragione della natura settoriale degli interessi rilevanti per l’ordinamento domestico, deve dialogare con i principi che informano l’ordinamento statale, in cui quello sportivo si inquadra.Salvo snaturare l’ordinamento statale o privare di senso la stessa autonomia di quello settoriale, le fattispecie regolate dall’ordinamento sportivo non possono non essere espressione dei peculiari interessi che ne giustificano l’esistenza.

In quanto assetto particolare, per sua natura postulante l’ordinamento generale in cui si colloca, l’ordinamento sportivo non può del tutto sovrapporsi a quello statale; in tanto si giustifica il positivo intervento del legislatore federale in quanto lo stesso sia teso a regolare fattispecie rilevanti per l’ordinamento di settore. Tale rilevanza presuppone un nesso di ragionevole radicamento della fattispecie negli interessi settoriali; radicamento che deve trovare espressione in una norma endofederale (a propria volta compatibile con i principi e le norme esofederali di riferimento). Per quanto di interesse nel caso di specie, il diametro della rilevanza discende dal combinato disposto degli artt. 1 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC.

L’art. 1, nel disegnare l’ambito di applicazione oggettivo del Codice, testualmente prevede che “Il presente Codice di giustizia sportiva […] disciplina le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e regola l’ordinamento processuale sportivo nonché lo svolgimento dei procedimenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)”.

Nella stessa ottica, l’art. 4, la cui violazione è stata contestata nel deferimento per cui è causa, prevede sì l’ampia e generale clausola dei “principi della lealtà, della correttezza e della probità”, ma lo fa con specifico e testuale riferimento a “ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”.

I disposti, che legano la rilevanza a quanto sia comunque riferibile all’attività sportiva, appaiono in linea con le norme esofederali di riferimento, pure evocate dalla Procura Generale.

Emblematico è il dettato del Codice di Comportamento Sportivo CONI, che, nel disciplinare il principio di lealtà, lo lega indissolubilmente all’ambito sportivo (“I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”). Come si evince dal sistema, considerato nel suo complesso, l’ordinamento sportivo cede il passo a quello statale allorché la vicenda controversa non sia, per il primo, ragionevolmente rilevante; la rilevanza risolvendosi nell’esistenza di una liaison con il sistema domestico, che deve essere riflessa in una norma ad hoc compatibile con il quadro esofederale di riferimento.

In senso analogo si è espressa la giurisprudenza con riferimento a controversie similari.

Emblematica appare la decisione n. 66 del 2020, con la quale il Collegio di Garanzia del CONI, proprio in relazione a contestazioni afferenti al dovere di lealtà sportiva, dopo aver premesso che “[…] il bonus vir sportivo rispetta e onora gli impegni assunti e osserva la regolamentazione di riferimento; ma detti impegni e regolamentazione devono comunque attenere all’ambito dell’attività sportiva” (Collegio di Garanzia, 10 novembre 2020, n. 66, § 2.5.2, pag. 12), ha coerentemente riconosciuto la necessità che il fatto oggetto dell’addebito disciplinare sia sempre riferito a tale contesto “prettamente sportivo” (Collegio di Garanzia, n. 66/2020, cit., § 2.6, pag. 12).

Dal chiaro tenore della giurisprudenza del Collegio di Garanzia non si sono discostate le decisioni del Tribunale Federale (Tribunale Federale Nazione, Sezione Disciplinare, C.U. n. 76/TFNSD/2022-2023, del 27 marzo 2023) e della Corte Federale di Appello (Corte Federale di Appello, C.U. n. 98/CFA/2022-2023, del giorno 8 maggio 2023), che, nel custodire l’autonomia dell’ordinamento sportivo, non hanno disconosciuto il fisiologico limite che a tale autonomia si ricollega: la riferibilità al contesto domestico – per come veicolata da specifiche norme federali – del contegno oggetto dell’addebito.

I fatti oggi contestati trovano descrizione nella sentenza penale, ove è stata contestata l’induzione di una giovane donna – estranea all’ordinamento sportivo – a compiere e/o subire rapporti sessuali presso un’abitazione.

Emerge, dunque, la commissione dei fatti nottetempo, in un immobile privato, ai danni di un soggetto terzo rispetto al plesso sportivo e al di fuori di manifestazioni o eventi sportivi di sorta.

Ferma l’oggettiva e assai rilevante gravità delle condotte, per come prospettate nell’atto di deferimento, l’irrogazione di sanzioni che a tale gravità si correlino presuppone pur sempre la riferibilità o riconducibilità dei singoli contegni a un’attività propriamente sportiva; cosa che non sussiste nel caso che ne occupa, invero sussumibile nell’alveo della sfera privata dell’odierno deferito. Difetta quel nesso con l’ordinamento domestico, riflesso in una norma ad hoc, che radica la giurisdizione di questo Tribunale, per rivestire i fatti controversi rilevanza per il solo ordinamento statale.

Né a dissimili conclusioni conduce il richiamo all’art. 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, pure compiuto nel deferimento; articolo a tenore del quale, per quanto di interesse, “Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Le linee guida vengono elaborate con validità quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Società sportive e delle persone tesserate. 2. Le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche devono predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al comma 1, modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. In caso di affiliazione a più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, esse possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all’altro o agli altri […] 5. I regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite devono prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600 -bis , 600 -ter , 600 -quater , 600 -quater .1, 600 -quinquies , 604 -bis , 604 -ter , 609 -bis , 609 -ter , 609 -quater , 609- quinques , 609 -octies 609 -undecies del codice penale”.

Il disposto è senz’altro meritevole di attenzione siccome capace di conformare l’attività sportiva ai principi del fair play e di allineare l’ordinamento sportivo a quei canoni di prevenzione che sottendono lo schema di ‘compliance 231’ (decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), il risk assessment connotante il settore della privacy   e – non da ultimo – la novella sugli adeguati assetti di cui all’art. 2086, comma 2, del codice civile (su cui la Relazione 15 settembre 2022, n. 87 della Suprema Corte di Cassazione).

Si tratta, nondimeno, di norma programmatica, entrata in vigore successivamente ai fatti contestati, che – fermo il riferimento, compiuto dal comma 5 dell’art. 16 cit., alle sentenze di condanna divenute res judicata – presuppone l’attuazione puntuale degli organi federali, cui spetta implementare un sistema di compliance che adeguatamente prevenga fatti lesivi della libertà personale degli stessi terzi che vengano in contatto con i tesserati.

Il tenore della disposizione, pur rilevante in chiave sistematica, conferma il difetto di norme immediatamente precettive (e non meramente programmatiche) che, all’esito di una valutazione – rimessa al legislatore federale – di ragionevole rilevanza dei contegni per l’ordinamento domestico, comminino sanzioni in relazione a condotte come quelle in contestazione.

Deve essere, in definitiva, dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Giudice.

È assorbita ogni altra questione nel rito e nel merito.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di giurisdizione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 1° agosto 2023.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Andrea Giordano                                                                  Carlo Sica

 

Depositato in data 11 agosto 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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