FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 38/AA del 25/07/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BUDRONI ASD FC SASSARI TORRES FEMMINILE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 743 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Andrea BUDRONI, e della società ASD FC SASSARI TORRES FEMMINILE, avente ad oggetto la seguente condotta:
ANDREA BUDRONI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD FC SASSARI TORRES FEMMINILE, in violazione: dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al N. 4 – Requisiti sportivi ed organizzativi – n. 2 lett. a.3) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati nazionali di Serie A e Serie B per la stagione sportiva 2022/2023 pubblicato con CU n. 223/A del 27.04.2022, per non aver adempiuto all’obbligo di depositare, entro il termine dell’8 settembre 2022, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di almeno un allenatore dei Portieri della prima squadra e per non aver indicato un soggetto che, pur in assenza di corretta qualifica, si impegnasse a frequentare il primo corso utile centrale organizzato dal Settore, comunicazione che avrebbe permesso l’adempimento dell’obbligo in modalità alternativa; dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al N. 4 – Requisiti sportivi ed organizzativi – n. 2 lett. d) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati nazionali di Serie A e Serie B per la stagione sportiva 2022/2023 pubblicato con CU n. 223/A del 27.04.2022, per non aver adempiuto all’obbligo di depositare, entro il termine dell’8 settembre 2022, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di almeno un Preparatore Atletico della prima squadra e per non aver indicato un soggetto che, pur in assenza di corretta qualifica, si impegnasse a frequentare il primo corso utile centrale organizzato dal Settore, comunicazione che avrebbe permesso l’adempimento dell’obbligo in modalità alternativa;
ASD FC SASSARI TORRES FEMMINILE, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea BUDRONI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD FC SASSARI TORRES FEMMINILE;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Andrea BUDRONI, e di € 3.000 (tremila/00) di ammenda per la società ASD FC SASSARI TORRES FEMMINILE;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.