FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 39/AA del 25/07/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PERONI CHEROBIN MONTORIO FC
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 710 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Lorenzo PERONI e Michele CHEROBIN, e della società MONTORIO FC SSDARL, avente ad oggetto la seguente condotta:
LORENZO PERONI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società MONTORIO FC S.S.D. A.R.L., in violazione dell’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto prescritto dagli artt. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e 21, comma 9, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito o, comunque, non impedito all’allenatore Michele CHEROBIN, soggetto colpito da squalifica sino al 13 febbraio 2023 (C.U. nr. 72 Comitato Regionale Veneto del 27 gennaio 2023), di impartire continue disposizioni tecnico-tattiche ai giocatori della propria squadra, mentre stazionava a ridosso della recinzione che divide l’area tribuna dal “campo per destinazione”, in occasione della gara Montorio F.C. – Pol. Belfiorese, disputata in data 12 febbraio 2023 a Montorio e valevole per il campionato di “Eccellenza” Veneto girone “A”;
MICHELE CHEROBIN, all’epoca dei fatti iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC con la qualifica di Allenatore UEFA B - codice 102.105, e tesserato per la corrente stagione sportiva 2022-2023 in qualità di allenatore 1 squadra per la Società MONTORIO FC S.S.D. A.R.L., in violazione dell’art. 4, comma 1 e 21, comma 9, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto prescritto dall’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver indebitamente impartito continue disposizioni tecnicotattiche ai giocatori della propria squadra, pur colpito da squalifica sino al 13 febbraio 2023 (C.U. nr. 72 Comitato Regionale Veneto del 27 gennaio 2023), mentre stazionava a ridosso della recinzione che divide l’area tribuna dal “campo per destinazione” in occasione della gara Montorio F.C. – Pol. Belfiorese, disputata in data 12 febbraio 2023 a Montorio, valevole per il campionato di “Eccellenza” Veneto girone “A”;
MONTORIO FC SSDARL, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal sig. Lorenzo Peroni, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della citata società e dal sig. Michele Cherobin allenatore all’epoca dei fatti tesserato per la società Montorio FC S.S.D. A.R.L.;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lorenzo PERONI in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società MONTORIO FC SSDARL, e dal Sig. Michele CHEROBIN;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Lorenzo PERONI, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Michele CHEROBIN, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società MONTORIO FC SSDARL;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.