FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 40/AA del 25/07/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PASSALACQUA SOTTIL ASD DRUENTINA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 811 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Gianpiero PASSALACQUA e Alessandro SOTTIL, e della società ASD VALDRUENTO ora ASD DRUENTINA, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANPIERO PASSALACQUA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Valdruento ora ASD Druentina, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F, nonché dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. art. 39, lett.d), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, in occasione di quattro allenamenti nei mesi di marzo ed aprile 2023, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata, militante nel girone B del campionato di Promozione della Regione Piemonte Valle d’Aosta, al sig. Alessandro Sottil sebbene lo stesso sia sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; ALESSANDRO SOTTIL, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Valdruento ora ASD Druentina, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. art. 39, lett. d), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto il ruolo ed i compiti di allenatore in occasione di quattro allenamenti nei mesi di marzo ed aprile 2023, della squadra della società ASD Valdruento ora ASD Druentina militante nel girone B del campionato di Promozione della regione Piemonte e Valle d’Aosta, nonostante sia sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ASD VALDRUENTO ora ASD DRUENTINA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale, all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati il sig. Gianpiero Passalacqua ed il sig. Alessandro Sottil; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianpiero PASSALACQUA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della ASD Valdruento ora ASD Druentina, e dal Sig. Alessandro SOTTIL;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Gianpiero PASSALACQUA, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Alessandro SOTTIL, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società ASD Valdruento ora ASD Druentina;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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