FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 41/AA del 25/07/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BONIFAZI FABIANI ANR REAL CAMPAGNANO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 637 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Enrico BONIFAZI e Pietro FABIANI, e della società ANR REAL CAMPAGNANO, avente ad oggetto la seguente condotta:
ENRICO BONIFAZI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ANR Real Campagnano, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F, nonché dall’art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver affidato durante la stagione sportiva 2022 – 2023 il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società ANR Real Campagnano militante nel girone F del campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale di Roma al sig. Pietro Fabiani, nonostante quest’ultimo sia sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; PIETRO FABIANI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ANR Real Campagnano, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’articolo 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2022 - 2023, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società ANR Real Campagnano militante nel girone F del campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale di Roma, nonostante fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
ANR REAL CAMPAGNANO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Enrico Bonifazi e Pietro Fabiani; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Enrico BONIFAZI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della ANR REAL CAMPAGNANO, e dal Sig. Pietro FABIANI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Enrico BONIFAZI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Pietro FABIANI, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società ANR REAL CAMPAGNANO;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.