FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 43/AA del 31/07/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CAPPA PAIANO COSTANTINO FBC FINALE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 622 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Candido CAPPA, Mario PAIANO e Marco Costantino COSTANTINO, e della società F.B.C. FINALE, avente ad oggetto la seguente condotta:
CANDIDO CAPPA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società F.B.C. Finale, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.B.C. Finale, consentito e comunque non impedito, che il calciatore sig. Matteo Martinetti prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla F.B.C. Finale alle gare Ceriale Progetto Calcio - Finale del 10.12.2022, Campomorone Sant'Olcese - Finale del 17.12.2022 e Finale - Vallescrivia del 7.1.2023, tutte valevoli per il campionato Juniores Regionale, sebbene lo stesso fosse tesserato per la società A.S.D. Pietra Ligure 1956 dal 17.8.2022;
MARIO PAIANO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società F.B.C. Finale, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Finale - Vallescrivia del 7.1.2023 valevole per il campionato Juniores Regionale, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società F.B.C. Finale nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Matteo Martinetti, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;
MARCO COSTANTINO COSTANTINO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società F.B.C. Finale, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Ceriale Progetto Calcio - Finale del 10.12.2022 e Campomorone Sant'Olcese - Finale del 17.12.2022, entrambe valevoli per il campionato Juniores Regionale, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società F.B.C. Finale, nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Matteo Martinetti, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;
F.B.C. FINALE, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale, all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati i sigg.ri Candido Cappa, Marco Costantino Costantino e Mario Paiano, ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Matteo Martinetti ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Candido CAPPA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della F.B.C. FINALE, e dai Sig.ri Mario PAIANO e Marco Costantino COSTANTINO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Candido CAPPA, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Mario PAIANO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Marco Costantino COSTANTINO, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e 3 (tre) punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Juniores S.S. 2022/2023 per la società F.B.C. FINALE;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.