FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 44/AA del 31/07/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BORZINI DELLE PIANE CANESSA ASD ATHLETIC CALCIO A 5

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 748 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco BORZINI, Lorenzo DELLE PIANE, Davide CANESSA e della società A.S.D. ATHLETIC CALCIO A 5, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO BORZINI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Athletic Calcio a 5 all’epoca dei fatti, a) in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Athletic Calcio a 5, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Lorenzo Delle Piane nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Athletic Calcio a 5 alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato regionale di Serie C di calcio a 5: PSM Rapallo – Athletic Calcio a 5 del 9.11.2022, Athletic Calcio a 5 – Città Giardino del 12.11.2022, Genova Calcio a 5 - Athletic Calcio a 5 del 25.11.2022, Lavagna Calcio a 5 - Athletic Calcio a 5 del 3.12.2022, Athletic Calcio a 5 – Futsal Club Genova del 14.1.2023, Athletic Calcio a 5 – PSM Rapallo del 21.1.2023 e Città Giardino - Athletic Calcio a 5 del 28.1.2023; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in mancanza della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver lo stesso, in occasione delle gare PSM Rapallo – Athletic Calcio a 5 del 9.11.2022, Athletic Calcio a 5 – Futsal Club Genova del 14.1.2023 ed Athletic Calcio a 5 – PSM Rapallo del 21.1.2023, tutte valevoli per il campionato regionale di Serie C calcio a 5, sottoscritto quale dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Athletic Calcio a 5, nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Lorenzo Delle Piane, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

LORENZO DELLE PIANE, calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Athletic Calcio a 5 all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Athletic Calcio a 5, alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato regionale di Serie C di calcio a 5, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva: PSM Rapallo – Athletic Calcio a 5 del 9.11.2022, Athletic Calcio a 5 – Città Giardino del 12.11.2022, Genova Calcio a 5 - Athletic Calcio a 5 del 25.11.2022, Lavagna Calcio a 5 - Athletic Calcio a 5 del 3.12.2022, Athletic Calcio a 5 – Futsal Club Genova del 14.1.2023, Athletic Calcio a 5 – PSM Rapallo del 21.1.2023 e Città Giardino - Athletic Calcio a 5 del 28.1.2023;

DAVIDE CANESSA, tecnico tesserato per la società A.S.D. Athletic Calcio a 5 che svolgeva di fatto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale nell’ambito e nell’interesse della stessa società all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il campionato regionale di Serie C calcio a 5, sottoscritto quale dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Athletic Calcio a 5, nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Lorenzo Delle Piane, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso: Athletic Calcio a 5 – Città Giardino del 12.11.2022, Genova Calcio a 5 - Athletic Calcio a 5 del 25.11.2022, Lavagna Calcio a 5 - Athletic Calcio a 5 del 3.12.2022 e Città Giardino - Athletic Calcio a 5 del 28.1.2023;

A.S.D. ATHLETIC CALCIO A 5, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Marco Borzini e Davide Canessa, ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Lorenzo Delle Piane ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco BORZINI, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ATHLETIC CALCIO A 5, e dai Sigg. Lorenzo DELLE PIANE e Davide CANESSA;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Marco BORZINI, di 5 (cinque) giornate di squalifica per il Sig. Lorenzo DELLE PIANE, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Davide CANESSA, e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda e 7 (sette) punti di penalizzazione da scontarsi nella s.s. 2022/2023 per la società A.S.D. ATHLETIC CALCIO A 5;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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