FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 52/AA del 02/08/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SCALON
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 490 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Lucas Luiz SCALON, avente ad oggetto la seguente condotta:
LUCAS LUIZ SCALON, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia, Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, e art. 17, commi 1 e 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC, per essersi avvalso, nelle trattative finalizzate al tesseramento con la ASD Atletico Terme Fiuggi, dell’attività e assistenza del Sig. Angelo Arquilla nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Arquilla fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lucas Luiz SCALON;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontare nella prossima stagione sportiva in gare ufficiali per il Sig. Lucas Luiz SCALON;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.