FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 55/AA del 02/08/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da VISINI ASD CIRIA CALCIO 2020
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 818 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sigg. Gianmario VISINI, Massimiliano CARLETTI e della società ASD CIRIA CALCIO 2020, avente ad oggetto la seguente condotta:
GIANMARIO VISINI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società A.S.D. Ciria Calcio 2020; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 47 del Regolamento della L.N.D., anche in relazione agli artt. 33 comma 1 e 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver fatto svolgere la funzione di allenatore della squadra di Seconda Categoria della società A.S.D. Ciria Calcio 2020 al Sig. Massimiliano CARLETTI, pur essendo quest’ultimo, all’epoca dei fatti, non tesserato per tale società;
MASSIMILIANO CARLETTI, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Ciria Calcio 2020 e, comunque, rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 38 comma 1 delle N.O.I.F. e dell’art. 47 del Regolamento della L.N.D., anche in relazione agli artt. 33 comma 1, 37 comma 1e 39, lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto la funzione di allenatore della squadra di Seconda Categoria della società A.S.D. Ciria Calcio 2020, pur non essendo, all’epoca dei fatti, non tesserato per tale società;
ASD CIRIA CALCIO 2020, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, era tesserato quale Presidente il Sig. Gianmario VISINI ed al cui interno e nel cui interesse il Sig. Massimiliano CARLETTI ha posto in essere gli atti e i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianmario VISINI, in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società ASD CIRIA CALCIO 2020 e dal Sig. Massimiliano CARLETTI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gianmario VISINI, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Massimiliano CARLETTI e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società ASD CIRIA CALCIO 2020;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.