FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 56/AA del 02/08/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MEGGIOLARO LUBBA USD CASTELGOMBERTO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 790 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Nathan Clifford LUBBA e della società U.S.D. CASTELGOMBERTO LUX, avente ad oggetto la seguente condotta:

NATHAN CLIFFORD LUBBA, calciatore richiedente il tesseramento per la U.S.D. Castelgomberto Lux, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 21.11.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società U.S.D. Castelgomberto Lux, sottoscritto unitamente ai propri genitori la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

U.S.D. CASTELGOMBERTO LUX, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società, nel cui interesse il sig. Nathan Clifford Lubba ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo d’incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nathan Clifford LUBBA e dal Sig. Enrico MEGGIOLARO, nella qualità di presidente, per conto della U.S.D. CASTELGOMBERTO LUX;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Nathan Clifford Lubba e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società U.S.D. CASTELGOMBERTO LUX;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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