FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 59/AA del 02/08/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da RITI PASTI ASD VILLALBA OCRES

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 829 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Stefano RITI e Gianluca PASTI, e della società ASD VILLALBA OCRES MOCA 1952, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO RITI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Villalba Ocres Moca 1952, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 36 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 25 febbraio 2023 ed in occasione della gara Rts Queens – Villalba valevole per il campionato Under 14 provinciale di Roma, diretta da un arbitro in formazione, proferito all’indirizzo del tutor del direttore di gara espressioni offensive alla sua persona;

GIANLUCA PASTI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per A.S.D. Villalba Ocres Moca 1952, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 36 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 25 febbraio 2023 ed in occasione della gara Rts Queens – Villalba del 25 febbraio 2023 valevole per il campionato Under 14 Provinciale di Roma, diretta da un arbitro in formazione, proferito nei confronti del tutor del direttore di gara espressioni offensive nei suoi confronti;

A.S.D. VILLALBA OCRES MOCA 1952, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il sig. Stefano Riti ed il sig. Gianluca Pasti;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Stefano RITI e Gianluca PASTI e dal Sig. Pietro SCROCCA, nella qualità di legale rappresentante, per conto della società sportiva A.S.D. VILLALBA OCRES MOCA 1952;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Stefano RITI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gianluca PASTI e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. VILLALBA OCRES MOCA 1952;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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