FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 67/AA del 07/08/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da UDASSI TORRES SRL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 769 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Stefano UDASSI, e della società TORRES S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO UDASSI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Torres srl, in violazione di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dall'art. 37 Regolamento della FIGC LND, versione 2023, per aver partecipato, con la propria società Torres srl, in uno alle società USD Sennori, USD Atletico Sorso e GDS Sorso 1930, al torneo quadrangolare organizzato dal Comune di Sorso, svoltosi a Sorso(SS), presso lo stadio "La Piramide", in data 9.2.2023 dalle ore 15:30, in occasione dell'inaugurazione del rinnovato manto in erba sintetica del predetto stadio, senza la prescritta autorizzazione federale; TORRES S.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano UDASSI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società TORRES S.r.l.;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Stefano UDASSI, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società TORRES S.r.l.;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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