FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 68/AA del 07/08/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FENUCCI BOLOGNA FC

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 898 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Claudio FENUCCI, e della società BOLOGNA F.C., avente ad oggetto la seguente condotta: CLAUDIO FENUCCI, all’epoca dei fatti Amministratore delegato e legale rappresentante della Società BOLOGNA F.C. 1909, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli obblighi previsti dal Titolo II) criteri infrastrutturali lettera D, del Sistema delle Licenze Nazionali, di cui al Comunicato Ufficiale n. 220/A del 27 aprile 2022, per non aver adempiuto all’obbligo di sanare, entro il termine dell’1 febbraio 2023, il mancato rispetto del requisito infrastrutturale indicato come criterio “B” punto 3. Protezione e mantenimento in efficienza del terreno di gioco, di cui all’allegato sub A), termine di adeguamento indicato dalla Commissione Criteri Infrastrutturali alla Società a seguito della comunicazione della Lega Nazionale Professionisti Serie A del 28 giugno 2022, che certificava il mancato rispetto del suddetto requisito infrastrutturale poiché lo Stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna non disponeva di un idoneo sistema di riscaldamento; BOLOGNA F.C., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Claudio FENUCCI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società BOLOGNA F.C.;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per il Sig. Claudio FENUCCI, e di € 20.000,00 (ventimila/00) di ammenda per la società BOLOGNA F.C.;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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