LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 24.07.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Cristiano BIGOLIN/U.S.1913 SEREGNO CALCIO S.R.L.

RICORSO DEL CALCIATORE Cristiano BIGOLIN/U.S.1913 SEREGNO CALCIO S.R.L.

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 27.6.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Cristiano Bigolin del 14.2.2023, ricevuto a mezzo pec il 17.2.2023 e regolarmente notificato, in pari data, anche all’U.S. 1913 Seregno Calcio S.r.l. (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore, seppur con le precisazioni indicate nelle motivazioni;

PRESO ATTO

della comunicazione pec della resistente del 9.5.2023 (con la quale veniva significato che all’udienza dell’11.5.2023 avrebbero partecipato, in rappresentanza della società, i signori Dario Cascione e Fabio Massimo Iurato); della determinazione dell’8.5.2023 a firma dell’amministratore unico della società resistente depositata all’udienza dell’11.5.2023 (nella quale erano formalmente attribuiti, ai due soggetti sopra citati, i poteri per rappresentare il club anche avanti la C.A.E.); della richiesta di rinvio congiunto – per la definizione bonaria della controversia – formulato dalle parti all’udienza dell’11.5.2023; della comunicazione pec della società resistente del 31.5.2023 (con la quale veniva chiesto un ulteriore rinvio dell’udienza per problemi tecnici nell’effettuazione del bonifico); nonché della comunicazione pec del legale del calciatore del 27.6.2023 (con la quale veniva significato che non era stata formulata al calciatore alcuna proposta transattiva e che alcuna somma gli era stata medio tempore corrisposta); 

VALUTATI

il ricorso, i documenti ad esso allegati nonché tutte le comunicazioni pervenute, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udite le parti, virtualmente avvisate e presenti, attraverso il difensore (quanto al calciatore ricorrente) e con i sopra citati delegati (quanto alla società resistente) all’udienza del 11.5.2023;

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico sottoscritto con la U.S. 1913 Seregno Calcio S.r.l. per la stagione sportiva 2022/2023 (ma con effetti dal 20.7.2023 al 15.12.2022, data dello svincolo), nel quale è previsto un importo globale lordo annuo di euro 27.200,00 oltre all’importo di euro 8.000,00 a titolo di rimborso forfettario delle spese per vitto e alloggio.

Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto fino al mese di ottobre 2022 un importo di euro 3.200,00 mensili, per un totale di euro 9.600,00, ragione per la quale ritiene che la somma che avrebbe dovuto ricevere fino al 15.12.2022 – comprensiva delle due voci economiche previste dall’accordo – dovesse essere pari ad euro 15.840,00, con la conseguenza che avendo “regolarmente prestato attività in favore della società resistente fino alla data dello svincolo” ne ha chiesto la condanna al pagamento dell’importo totale di euro 6.240,00.

In occasione dell’udienza tenutasi, presso la sede della L.N.D., l’11.5.2023, sono comparsi il difensore del calciatore ricorrente nonché due rappresentanti della società (giusta determinazione dell’amministratore unico della resistente, depositata in occasione dell’udienza medesima), i quali hanno confermato che gli importi effettivamente corrisposti al calciatore fossero quelli indicati nel ricorso, ragione per la quale veniva chiesto un rinvio congiunto per definire bonariamente la controversia.

Alla successiva udienza del 31.5.2023 (fissata dalla C.A.E. in accoglimento della predetta richiesta) nessuna delle parti è comparsa ma la società ha inviato (la mattina dell’udienza), tanto alla C.A.E. quanto al legale del calciatore, una comunicazione pec nella quale ha rappresentato che “in relazione alla convocazione dell’udienza in oggetto ed a seguito di problemi tecnici nell’invio del bonifico, che abbiamo già provveduto a risolvere, richiediamo un rinvio della data di convocazione della stessa” e, in assenza di qualsivoglia riscontro da parte del difensore del calciatore, la C.A.E. ha ritenuto opportuno disporre un nuovo rinvio all’udienza del 27.6.2023.

All’udienza del 27.6.2023 nessuna delle parti è nuovamente comparsa ma il legale del calciatore, a fronte dell’espressa richiesta della C.A.E. (volta ad avere un riscontro urgente circa l’intervenuta – o meno – conciliazione tra le parti), ha inviato, lo stesso giorno, una comunicazione pec nella quale ha evidenziato, inter alia, che “all’esito del mancato pagamento della parte spettante al calciatore, la società ad oggi non ha fatto pervenire né una proposta di accordo e nemmeno il pagamento di quanto richiesto, seppur aspettavamo per oggi notizie”, chiedendo che il ricorso fosse, dunque, trattenuto in decisione.

Preliminarmente si deve rilevare come, il calciatore, diversamente da quanto prescritto dall’art. 28, comma 3, del Regolamento L.N.D., non abbia allegato al ricorso una “copia dell’accordo economico recante attestazione dell’avvenuto deposito” bensì una semplice copia dell’accordo de quo, con la conseguenza che,  per effetto di quanto disposto al successivo comma 4 del predetto articolo, questa Commissione dovrebbe limitarsi a dichiarare l’inammissibilità del ricorso, essendo la stessa rilevabile, peraltro, d’ufficio.

Nel caso di specie non si può, però, non tenere in conto delle dichiarazioni confessorie rese dai rappresentanti della società in occasione dell’udienza dell’11.5.2023 nonché della successiva comunicazione pec del 31.5.2023, con la quale la società ha chiesto un ulteriore rinvio dell’udienza per problemi tecnici nell’effettuazione del bonifico in favore del calciatore (con ciò confermando, anche per iscritto, il proprio debito nei confronti del ricorrente).

A tale riguardo, se è vero che il timbro di deposito rappresenta lo strumento che attesta, in maniera immediata e inequivocabile, l’avvenuto deposito dell’accordo presso l’ente deputato a riceverlo, considerarlo, però, come l’unico elemento idoneo a comprovare le ragioni degli istanti, determinerebbe una non ragionevole delimitazione del loro perimetro di azione e, dunque, di riflesso, una limitazione eccessiva del loro diritto di difesa. La ratio sottesa alla norma sopra richiamata è, in effetti (come riconosciuto anche dal T.F.N. nella Decisione n. 18/TFNSVE-20222023), esclusivamente quella di garantire che le controversie attivate innanzi alla C.A.E. siano corredate da titolo idoneo e legittimante, precludendo l’attivazione di procedimenti di natura economica fondati su pretese prive di basi giuridiche.

Nel caso di specie è, però, la controparte stessa ad aver riconosciuto, in udienza (e successivamente con comunicazione pec), il pagamento di minori somme rispetto a quelle previste e dovute sulla scorta dell’accordo economico, ragione per la quale sarebbe contrario anche ai principi di economia processuale far prevalere un criterio meramente formale rispetto ad incontrovertibili elementi di natura sostanziale.

A conferma di quanto precede non si può, peraltro, dimenticare l’indirizzo al quale anche il T.F.N. da tempo aderisce per cui “è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali” (Decisione n. 87/TFN/SVE/2021-2022, in cui si richiama il precedente n. 56/2018 del Collegio di garanzia dello Sport), citato anche nella già citata Decisione n. 18/TFNSVE-2022-2023.

Precisato quanto sopra questa Commissione non può, invece, esimersi dal rilevare, con riferimento al quantum debeatur, come il ricorrente non solo non abbia fornito alcun conteggio esplicativo, ma che applicando il calcolo “su base giornaliera” – che come è noto risulta essere il criterio adottato da questa Commissione –  l’importo effettivamente ancora dovuto sia inferiore rispetto a quello di euro 6.240,00 chiesto nelle conclusioni del ricorso (durata accordo economico pari a 346 giorni/dal 20.7.2022 al 30.6.2023; importo giornaliero dovuto euro 35.200,00/346 giorni = euro 101,73; importo maturato dal 20.7.2022 al 15.12.2022 euro 101,73x149 giorni = euro 15.157,77; totale dovuto euro 15.157,77-9.600,00/importo già corrisposto= euro 5.577,77). La C.A.E., fermi tutti i rilievi che precedono, ritiene dunque parzialmente fondato il ricorso considerato che la documentazione prodotta in atti e le dichiarazioni rese dai delegati della società resistente offrono ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal sig. Bigolin con riferimento alle somme ancora dovute fino al 15.12.2022, risultando provata sia la conclusione dell’accordo Economico – alla stregua del quale viene richiesto il pagamento – sia l’ammontare della somma dovuta in forza del compenso ivi indicato e delle somme medio tempore percepite, applicando il conteggio su base giornaliera in uso presso questa Commissione.

Il contegno avuto dalla resistente nel corso del procedimento impone alla C.A.E. la trasmissione dell’intero fascicolo alla Procura Federale per gli accertamenti che la stessa riterrà opportuni, considerato che nel caso di specie sembrerebbero essere state commesse eventuali infrazioni a norme federali.

Accertata, dunque, la parziale fondatezza del ricorso si ritiene che la U.S. 1913 Seregno Calcio S.r.l.  debba essere condannata al pagamento del minor importo pari ad euro 5.577,77.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la U.S. 1913 Seregno Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. Cristiano Bigolin dell’importo di euro 5.577,77, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla U.S. 1913 Seregno Calcio S.r.l. di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.  Dispone inoltre, ai sensi dell'art. 28, comma 8, del Regolamento L.N.D., la trasmissione del presente fascicolo alla Procura Federale per le valutazioni di competenza.

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