LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 24.07.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Gustavo CARBONIERI/F.B.C.CASALE ASD

RICORSO DEL CALCIATORE Gustavo CARBONIERI/F.B.C.CASALE ASD

Il sig. CARBONIERI Gustavo, nato in Brasile, il 04.03.1992 (CRBGTV92C04Z602P), in data 05.12.2022 ha trasmesso, per tramite del proprio difensore ed a mezzo PEC, alla Football Club Casale  ASD, con sede in Casale Monferrato  (AL),  Via B. Buozzi n. 72 (P. IVA 02410900068 - Matr. 938375) ed alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti reclamo nei confronti della predetta società, debitamente corredato di: ricevuta comprovante la trasmissione dello stesso atto alla società, copia dell'accordo economico con attestazione di deposito, procura speciale, nonché attestazione del versamento della tassa di euro 100,00.

Il reclamante esponeva di aver sottoscritto con la FBC CASALE ASD, militante nel campionato di serie D, in forza di regolare tesseramento, un accordo economico per la stagione sportiva  2022/2023 ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., a decorrere dal 31.08.2022, con previsione di un compenso  globale  annuo lordo  di euro 28.400,00. 

Quantunque il calciatore abbia regolarmente fatto fronte agli impegni assunti, la società alla data del 27.10.2022 aveva versato il solo importo di euro 500,00, senza che alcuna altra somma sia stata versata sino alla data del 01.12.2022, quando il calciatore ha sottoscritto lo svincolo definitivo, come documentato.

Il Carbonieri, quindi, alla data predetta assumeva di essere ancora creditore della somma di euro 8.028,52, che, anche in conformità a quanto deciso da questa Commissione con precedenti pronunce, ha calcolato dividendo l’intero importo convenuto a titolo di compensi per la stagione sportiva 2022/2023 (euro 28.400,00) per il numero di giorni corrispondenti all’intera durata dell’accordo (303) e moltiplicando l’importo così ottenuto (euro 93,72) per il numero di giorni di effettiva durata del rapporto (01.09.2022/30.11.2022), pari a 91, e sottraendo l’acconto di euro 500,00 ricevuto.

Tanto considerato il Sig. Carbonieri ha chiesto la condanna della FBC CASALE  ASD al pagamento della somma di euro 8.028,52, come sopra calcolata, ovvero di quella maggiore o minore che dovesse risultare in esito all’istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria.  Il reclamante ha richiesto, infine, la discussione del ricorso in pubblica udienza alla presenza della parte e/o del suo procuratore di fiducia.

Non si è costituita la FBC Casale ASD ed alla seduta del 27 giugno 2023 il procedimento è stato tenuto a decisione sulla conclusioni come rassegnate nel reclamo. 

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La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., verificati l’adempimento da parte del reclamante a tutte le prescrizioni formali disposte dal Regolamento L.N.D., nonché la tempestività del reclamo, ritiene lo stesso fondato.

E’ accertato, in quanto documentato e stante pure la mancanza di qualsiasi contestazione in merito, che le parti hanno sottoscritto un accordo economico ex art. 94 ter delle N.O.I.F. per la stagione sportiva 2022/2023 che prevedeva un compenso  globale lordo di euro 28.400,00. Parimenti accertato, in quanto provato anche documentalmente, che il rapporto è definitivamente cessato per effetto dello svincolo definitivo sottoscritto il 01.12.2022.

E’ stata correttamente indicata, inoltre, la misura del quantum debeatur  in proporzione  all’effettiva durata del rapporto regolato dall’accordo sottoscritto dalle parti: detto importo va calcolato, infatti,  dividendo la somma globalmente concordata in relazione all’arco temporale contemplato dall’accordo, pari ad euro 28.400,00, per il numero dei giorni (303) corrispondenti all’intera durata del rapporto prevista in relazione alla stagione sportiva cui l’accordo stesso si riferisce (31.08.2022-30.06.2023) e moltiplicando la somma così ottenuta (euro 93,72) per i giorni (91) di durata effettiva del rapporto (28.400,00 : 303 x 91 = 8.528,52), detraendo, poi, ovviamente, l’acconto versato (euro 500,00).  Il residuo importo complessivamente dovuto al reclamante per il periodo 01.09.2022/01.12.2022 è pari, quindi, ad euro 8.028,52 (8.528,52 – 500,00).

Sull’importo predetto sono dovuti gli interessi da calcolarsi al tasso legale dalla data della domanda sino all’integrale effettivo saldo, mentre non spetta, trattandosi di debito di valuta, la rivalutazione monetaria.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal reclamante Sig. CARBONIERI Gustavo, nato in Brasile, il 04.03.1992   (CRBGTV92C04Z602P) e per l’effetto condanna la Football Club Casale  ASD, con sede in Casale Monferrato  (AL),  Via B. Buozzi n. 72 (P. IVA 02410900068 - Matr. 938375), in persona del legale rappresentane pro tempore,  al pagamento in favore del reclamante dell’importo di euro 8.028,52, oltre agli interessi di mora da calcolarsi al tasso legale dalla data della domanda all’effettivo integrale saldo, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione al Sig. CARBONIERI Santa Rosa Gustavo della tassa versata, subordinatamente alla comunicazione da parte sua del codice IBAN del proprio conto corrente bancario a mezzo posta elettronica da inviare all’indirizzo lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla Football Club Casale  ASD, con sede in Casale Monferrato  (AL),  Via B. Buozzi n. 72 (P. IVA 02410900068 - Matr. 938375), in persona del legale rappresentane pro tempore,  di comunicare al Comitato Regionale Piemonte V.A. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

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