LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 24.07.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Matteo GULLO/SSD RENDE CALCIO 1968

RICORSO DEL CALCIATORE Matteo GULLO/SSD RENDE CALCIO 1968

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 27.06.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore GULLO Matteo ricevuto a mezzo pec il 18.04.2023, regolarmente notificato alla SSD RENDE CALCIO 1968

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.)

PRESO ATTO

che la SSD RENDE CALCIO 1968 non si è costituita

VALUTATI

i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udito il ricorrente, presente, attraverso i propri delegati all’udienza del 27.06.2023 

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell’art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la SSD RENDE CALCICO 1968, per la stagione sportiva 2021/22, a fronte di un compenso globale lordo di euro 2.400,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dall’associazione la minor somma di euro 1.800,00 e, pertanto, ha chiesto la condanna della SSD RENDE CALCICO 1968 al “pagamento della somma di Euro 600,00”.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la SSD RENDE CALCICO 1968, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. GULLO Matteo dell’importo di € 600,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla SSD RENDE CALCICO 1968 di comunicare al Comitato Regionale Calabria  i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

 

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