LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 24.07.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Vittorio FAVO/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902

 

RICORSO DEL CALCIATORE Vittorio FAVO/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902

La C.A.E. riunitasi in data 27.06.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Vittorio FAVO, regolarmente notificato a mezzo PEC in data 24.03.2023 alla società ASD VASTESE Calcio 1902 e inviato a questa Commissione;

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

OSSERVA

quanto segue:

- per la stagione sportiva 2022/2023 il ricorrente è stato tesserato per la società ASD VASTESE Calcio 1902  per un compenso ex art. 2 pari ad euro euro 17.500,00 ed ex art. 4 un rimborso forfettario a titolo di vitto e alloggio pari ad euro 8.000,00, con decorrenza dal 04.08.2022; - il calciatore in data 17.12.2022 veiva trasferito ad altra società e, fino a quel momento, risultava creditore verso la società di euro 1.577,24, sulla base di un corretto calcolo di cui al ricorso;

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite proprio legale, nonché della mancata costituzione della società;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la società ASD VASTESE Calcio 1902, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del sig.Vittorio FAVO della somma di euro 1.577,24 (millecinquecentosettantasette/24), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla predetta società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente  comunicazione, giusto quanto previsto dal 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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