LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 24.07.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Pablo Timoteo DE MIRANDA/SSD ARL RENDE CALCIO 1968
RICORSO DEL CALCIATORE Pablo Timoteo DE MIRANDA/SSD ARL RENDE CALCIO 1968
Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità la CAE) ritualmente notificato alla Società Rende Calcio 1968 SSD ARL (di seguito, la società) il 17 ottobre 2022 e proseguito alla CAE il 7 aprile u.s., il calciatore Pablo Timoteo DE MIRANDA (di seguito, il calciatore), nato in Argentina il 24 febbraio 1986, ha esposto che:
ha sottoscritto per la stagione sportiva 2021/2022 con la società un accordo economico che prevedeva un compenso globale annuo lordo pari a euro 20.000,00 (ventimila);
- la società ha corrisposto a favore del calciatore euro 15.000,00 (quindicimila);
- il calciatore non ha percepito alcuna somma a titolo di “bonus” dal CONI per il tramite della Società Sport e Salute S.p.A.;
- la società è debitrice nei confronti del calciatore di una somma pari a euro 5.000,00 (cinquemila). In considerazione di quanto sopra, il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la Società al pagamento in suo favore di euro 5.000 ed ha richiesto di essere ascoltato in udienza.
Da subito, si osserva che nel contratto prodotto dal calciatore in giudizio e recante il timbro di deposito è riportato un compenso di euro 17.000,00 (diciassettemila), cifra ben diversa rispetto a quella indicata nel ricorso.
Si è costituita la società con PEC del 14 novembre 2022 inviata al ricorrente nella persona del Legale e proseguita in pari data alla CAE.
In questa memoria la società contesta al calciatore :
1. di aver redatto il ricorso senza l’assistenza del Legale, che si sarebbe limitato a inoltrarlo per PEC ;
2. che il contratto depositato prevede la corresponsione di euro 17.000,00 e non già, come invece riportato nel ricorso, di euro 20.000,00 ;
3. in base ai bonifici che vengono prodotti in giudizio l’importo contrattualmente pattuito è stato interamente riconosciuto al calciatore già prima della presentazione del ricorso.
Per detti motivi la società chiede alla CAE :
- in via preliminare, di dichiarare inammissibile il ricorso;
- in via principale, di dichiarare l’adempimento della società prima dell’introduzione del ricorso e, pertanto, rigettarlo e condannare il calciatore alle spese di giudizio, oltre alla somma ritenuta equa per lite temeraria;
- di essere ascoltata in sede di discussione.
Con PEC alla società del 4 maggio 2023, proseguita in pari data alla CAE, il calciatore con memoria integrativa contesta il ritardo della costituzione in giudizio della società.
All’udienza dell’11 maggio 2023 innanzi alla CAE è presente il Legale del calciatore il quale chiede un breve rinvio per trattative in corso con la società.
La CAE - ritenuto che ci fossero le condizioni per accogliere la richiesta del calciatore – ha rinviato la causa alla successiva udienza, fissata per il 31 maggio 2023, per la verifica dell’eventuale accordo intercorso fra il calciatore e la società.
Con PEC del 30 maggio il Legale della società, facendo presente di non poter presenziare in udienza, ha affermato di non essere stato contattato dal Legale del calciatore e, quindi, ha confermato le conclusioni rese nella memoria di costituzione.
Il 31 maggio, giorno dell’udienza, con PEC delle ore 13:17 inviata alla CAE e in conoscenza al Legale della società, il Legale del calciatore ha chiesto un rinvio congiunto dell’udienza affinché le parti processuali potessero continuare a cercare una composizione bonaria della vicenda.
Con PEC di pari data delle ore 13:40, il Legale della società si è associato alla richiesta di rinvio.
Anche in questa circostanza la CAE - ritenuto che ci fossero le condizioni per accogliere nuovamente la richiesta del calciatore – ha rinviato la causa alla successiva udienza, fissata per il 27 giugno 2023, per la verifica dell’eventuale accordo intercorso fra il calciatore e la società. Con PEC pervenuta il giorno dell’udienza il Legale del calciatore ha comunicato l’intervenuto accordo fra le parti processuali, conseguentemente chiedendo alla CAE - considerata cessata la materia del contendere - di dichiarare l’estinzione del procedimento. A pari considerazioni e medesima richiesta, con separata PEC di pari data, si è associato il Legale della società.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. per le causali di cui in motivazione:
- preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, ritenuta pertanto superflua qualsiasi ulteriore valutazione, dichiara cessata la materia del contendere e l’estinzione del procedimento giudiziale.
- dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.