LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 102 del 11.08.2023 – Delibera – RICORSO DELLA CALCIATRICE Marina MONTUFO BENETE/ASD BISCEGLIE FC

RICORSO DELLA CALCIATRICE Marina MONTUFO BENETE/ASD BISCEGLIE FC

La C.A.E. riunitasi in data 20 luglio 2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9,

- letto il ricorso della calciatrice  BENETE MONTUFO Marina, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 18 maggio 2023 alla società Asd Bisceglie FC   ed inviato a questa Commissione in pari data con il quale, dato atto che: a)  per la stagione sportiva 2021/2022  era stata tesserata con la società Asd Bisceglie FC , militante nel campionato di calcio a 5, ed aveva sottoscritto, ai sensi dell’art. 94 ter delle N.O.I.F., un accordo economico con decorrenza dal 01.12.2021 al 30.06.2022, che prevedeva il compenso annuo lordo di €  7.000,00; b) la calciatrice aveva ricevuto la sola somma di € 2.000,00 di tal che la stessa era creditrice della restante somma di € 5.000,00 ; e tanto premesso la calciatrice chiedeva di condannare la società indicata al pagamento in suo favore della somma di € 5.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 

Preso atto che il ricorso risulta regolarmente notificato e che sono state assolte le prescrizioni di cui all’art. 28 comma 4 citato Regolamento LND ;

Preso atto ancora che la società non si è costituita e che alla seduta del 20 luglio 2023, regolarmente avvisata, non è comparsa e che è comparso il solo difensore della calciatrice il quale si è riportato al ricorso chiedendone l’accoglimento;

OSSERVA

Il ricorso è fondato e, dunque, va accolto.

 La ricorrente ha prodotto l’accordo economico che prevede il compenso lordo annuo di € 7.000,00 e la società, regolarmente evocata in giudizio e rimasta contumace, non ha fatto pervenire alcuna dichiarazione contrastante la pretesa creditoria della calciatrice. In assenza di controindicazioni e alla luce della documentazione prodotta e ritualmente utilizzabile ai fini della decisione, il ricorso va accolto con la conseguenza che la società Asd Bisceglie FC deve essere condannata al pagamento della somma in favore del ricorrente, così come richiesta , nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, condanna la società ASD BISCEGLIE FC al pagamento in favore della signora BENETE MONTUFO Marina della somma di € 5.000,00, oltre gli interessi dalla domanda, nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Puglia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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